Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Odio e amo. Per quale motivo io lo faccia, forse ti chiederai. Non lo so, ma sento che accade, e mi tormento" - Catullo



Europa    

Europa: Il prezzo dei farmaci puo' essere inferiore in certi Stati se ...

Sebbene la Commissione sia stata legittimata a dichiarare che le condizioni generali di vendita della GSK restringono la concorrenza nell'impedire una riduzione del prezzo e dei costo dei medicinali, essa non ha sufficientemente esaminato se queste ultime potessero determinare un vantaggio economico mediante il contributo al finanziamento dell'innovazione farmaceutica
08.11.2006 - pag. 30041 print in pdf print on web

T

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Stampa e Informazione COMUNICATO STAMPA n°79/06 27 settembre 2006 Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-168/01 GlaxoSmithKline Services Unlimited / Commissione delle Comunità europee IL TRIBUNALE ANNULLA PARZIALMENTE LA DECISIONE CHE VIETA ALLA GLAXO DI VENDERE I SUOI MEDICINALI A PREZZI DIFFERENZIATI IN FUNZIONE DEL LUOGO IN CUI SONO PRESI A CARICO Sebbene la Commissione sia stata legittimata a dichiarare che le condizioni generali di vendita della GSK restringono la concorrenza nell'impedire una riduzione del prezzo e dei costo dei medicinali, essa non ha sufficientemente esaminato se queste ultime potessero determinare un vantaggio economico mediante il contributo al finanziamento dell'innovazione farmaceutica La Glaxo Wellcome (GW) è una controllata spagnola del gruppo GlaxoSmithKline (GSK), uno dei principali produttori mondiali di prodotti farmaceutici. Nel marzo 1998, essa ha adottato nuove condizioni generali di vendita, in cui si prevede che i medicinali saranno venduti ai grossisti spagnoli a prezzi differenziati in funzione del sistema nazionale di assicurazione malattia che se ne accollerà l'onere di spesa. In pratica, i medicinali destinati ad essere presi a carico in altri Stati membri della Comunità verranno venduti a un prezzo superiore rispetto a quelli destinati ad essere presi a carico in Spagna. Questo sistema è stato attuato al fine di limitare il commercio parallelo di medicinali tra la Spagna, in cui l'amministrazione fissa prezzi massimi, e altri Stati membri, in particolare il Regno Unito, in cui prezzi si attestano a un livello più elevato, e questo per assegnare all'innovazione l'eccedenza così ottenuta. La GSK ha notificato tali condizioni generali di vendita alla Commissione per ottenere una decisione di conferma del fatto che queste ultime non sono vietate dal diritto comunitario delle intese (art. 81, n. 1, CE) o, in subordine, una decisione con la quale fosse accordata loro un'esenzione (art. 81, n. 3, CE) in quanto accordo diretto a contribuire alla promozione del progresso tecnico. Parallelamente, la Commissione ha ricevuto varie denunce dirette contro le condizioni generali di vendita, da parte di associazioni spagnole e europee di grossisti di medicinali e da parte di un grossista spagnolo. L'8 maggio 2001 la Commissione ha stabilito che le condizioni generali di vendita erano vietate dal diritto comunitario delle intese, in quanto costituivano un accordo diretto a restringere la concorrenza. Essa ha altresì deciso che la GSK non aveva provato di soddisfare le condizioni necessarie perché un siffatto accordo possa beneficiare di un'esenzione e ha pertanto ordinato alla GSK di porvi fine. La GSK ha chiesto al Tribunale di primo grado di annullare integralmente la decisione della Commissione. Con la sua sentenza odierna, il Tribunale invalida parzialmente l'analisi della Commissione. Per quanto attiene, innanzi tutto, all'esistenza di un accordo tra imprese, il Tribunale considera che la Commissione non è incorsa in un errore laddove ha concluso che le condizioni generali di vendita costituivano un accordo. Infatti, un certo numero di grossisti spagnoli ha espressamente accettato di adottare il comportamento che la GW aveva loro richiesto. Per quanto riguarda poi l'esistenza di una restrizione della concorrenza, il Tribunale ritiene che la principale conclusione della Commissione, ai sensi della quale le condizioni generali di vendita mirano a restringere la concorrenza in quanto prevedono prezzi differenziati diretti a limitare il commercio parallelo di medicinali, sia erronea. La giurisprudenza, infatti, impone alla Commissione di analizzare gli accordi tenendo conto del loro contesto giuridico ed economico. Orbene, quest'ultima non ha tenuto conto in modo corretto della specificità del settore farmaceutico. Contrariamente a quello che si verifica in altri settori economici, i prezzi dei medicinali presi a carico dei sistemi nazionali di assicurazione malattia non sono liberamente determinati dal gioco dell'offerta e della domanda, ma risultano fissati e controllati degli Stati membri. Per questa ragione, non si può presumere che il commercio parallelo mira a ridurre i prezzi e ad accrescere in tal modo il benessere dei consumatori finali, come farebbe in mancanza di tale specifica disciplina. Il Tribunale reputa tuttavia che la GSK non sia stata in grado di invalidare la conclusione in subordine della Commissione, secondo la quale le condizioni generali di vendita comportano una restrizione della concorrenza. A tale riguardo, non è determinante il fatto che esse limitino la libertà d'azione della GW e dei grossisti spagnoli. Infatti, rientra nella natura di ogni contratto di distribuzione limitare l'autonomia delle parti nel senso di quanto in esso convenuto. Tenuto conto peraltro dei provvedimenti adottati dagli Stati membri per recuperare una parte degli utili realizzati dai commercianti paralleli, a vantaggio dei sistemi nazionali di assicurazione malattia e dei pazienti, l'esame concreto della situazione del settore conduce a rilevare che il commercio parallelo consente una riduzione, limitata ma concreta, del prezzo e del costo dei medicinali. Nei limiti in cui impediscono che intervenga tale vantaggio, le condizioni generali di vendita riducono il benessere dei consumatori finali. Infine, il Tribunale constata che la Commissione non ha effettuato un esame adeguato della richiesta di esenzione della GSK. In particolare, non è stata sufficientemente approfondita la questione se le condizioni generali di vendita possano determinare un vantaggio economico contribuendo all'innovazione, che svolge un ruolo centrale nel settore farmaceutico. Infatti, la Commissione non ha validamente preso in considerazione l'insieme degli argomenti di fatto rilevanti e degli elementi probatori di carattere economico e non ha sufficientemente suffragato le sue conclusioni. Dal momento che la Commissione non ha neppure giustificato la sua posizione in merito alle altre condizioni che un accordo deve soddisfare per poter essere oggetto di esenzione, la decisione è annullata nella parte in cui respinge la richiesta di esenzione della GSK. Tale annullamento è retroattivo e pone quindi la Commissione nella medesima situazione esistente al momento della richiesta di esenzione della GSK. Spetta quindi alla Commissione riesaminare tale richiesta, nei limiti in cui ne resti investita. IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale di primo grado. Lingue disponibili: CS DE EN ES EL FR HU IT NL PL PT SK SL Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T -168/01 Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Odio e amo. Per quale motivo io lo faccia, forse ti chiederai. Non lo so, ma sento che accade, e mi tormento" - Catullo








innovare l'informatica e il diritto


per la pace