Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Il grado di liberta' di un uomo si misura dall'intensita' dei suoi sogni" - Alda Merini



Procedura civile    

Notifica e iscrizione a ruolo

Se ne discute nella lista di civile.it
27.10.2006 - pag. 30020 print in pdf print on web

"

"Fai attenzione: CASS. CIV.. 23294/2005, CASS. CIV. 23089/2005 e APP. NAPOLI 19.9.2005 danno per "perfezionata" nei confronti del notificante, la notifica all'atto della consegna all'ufficio postale o all'uff. giudiziario."

"Questo è un dato pacifico. La questione sta invece nel valutare se il principio si applica o no anche ai fini dell'iscrizione a ruolo. E con riferimento a questo specifico punto, segnalo due recenti indicazioni, del più elevato livello, che mi pare raggiungano conclusioni diverse."

"Cassazione civile , sez. un., 13 gennaio 2005, n. 458 Il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e per il destinatario al momento della ricezione effettiva dell'atto stesso, trova applicazione soltanto con riferimento ai termini già pendenti al momento della notificazione (ad esempio, il termine per impugnare); esso, invece, non può trovare applicazione con riferimento ai termini processuali non ancora pendenti al momento della notificazione, e che iniziano a decorrere proprio da tale atto (ad esempio, il termine per il deposito del ricorso o il termine per l'iscrizione a ruolo). In questi ultimi casi, pertanto, il termine processuale inizia a decorrere non già dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ma dal perfezionamento dell'intero procedimento notificatorio.

Corte costituzionale, 12 aprile 2005, n. 154 l'applicazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del principio affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 - secondo cui risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario - comporta che fin dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il notificante può compiere le attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario, essendo del resto già prevista, per l'ipotesi di notificazioni a mezzo posta, dall'art. 5 comma 3 l. 20 novembre 1982 n. 890, l'iscrizione della causa a ruolo prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario, ben potendo, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la notificazione viziata da nullità essere rinnovata senza che si incorra in decadenza, sicché il rischio economico di una inutile iscrizione a ruolo è limitato alla sola marginale ipotesi della notificazione inesistente."


Condividi su Facebook

27.10.2006 Spataro

Civile.it

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Il grado di liberta' di un uomo si misura dall'intensita' dei suoi sogni" - Alda Merini








innovare l'informatica e il diritto


per la pace