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"La chiave della prosperita' economica e' la creazione organizzata dell'insoddisfazione" - 1917, Charles Kettering, General Motors



Avvocati    

L'Ordine del Trivineto protesta per una pericolosa dimenticanza ... *

Manifestare preoccupazione e contrarietà

all'aumento dal 12,50 al 20 per cento delle imposte sulle casse previdenziali, nonchè per la mancata espressa esclusione degli Ordini tra gli enti pubblici non economici di cui agli artt. 42 e 47 della Finaziaria

23.10.2006 - pag. 29997 print in pdf print on web

L

L’Assemblea dei Presidenti dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, riunitasi a Padova il 14 ottobre 2006, dopo approfondita discussione, ha deliberato di manifestare preoccupazione e contrarietà all'aumento dal 12,50 al 20 per cento delle imposte sulle casse previdenziali, nonchè per la mancata espressa esclusione degli Ordini tra gli enti pubblici non economici di cui agli artt. 42 e 47 della Finaziaria (l’articolo 42 del provvedimento di bilancio, infatti, prevede l’azzeramento della presidenza degli enti pubblici non economici e l’art. 47 prevede la trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi) ribadisce la propria contrarietà alla riduzione delle spese destinate alla Giustizia, contenuta prima nel Decreto Bersani e conservata nella Legge di conversione; evidenzia che questa riduzione provocherà l’impossibilità di funzionamento per i Tribunali, che non potranno far fronte alle esigenze gestionali; rinnova l’osservazione che una palese insufficienza della risorsa economica da destinare all’esercizio di un diritto equivale ad una omessa protezione (o garanzia) di quel diritto e finisce per costituirne una lesione; nella fattispecie l’inadeguata distribuzione di risorse economiche destinate alla Giustizia mette in pericolo l’esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini, previsto dagli articoli 24 e 111 della Costituzione. I Presidenti esprimono – inoltre- preoccupazione con riferimento alla recente disposizione, introdotta dalla finanziaria, che prevede l’obbligo di assicurazione per i disastri: ritenere che l’assicurazione sia un veicolo perfetto per la socializzazione dei disastri di massa non appare infatti corretto. La pesantezza degli indennizzi di massa può infatti essere in grado di mettere finanziariamente in ginocchio il sistema assicurativo, facendo ritornare sullo Stato i costi sociali del disastro. Non a caso molti ordinamenti, che hanno introdotto questo tipo di normative, si sono preoccupati di introdurre limiti agli indennizzi dovuti alle vittime. Esistono infatti varie ragioni per non gestire mediante la r.c. il costo sociale dei disastri di massa: la principale e’ quella di evitare che il sistema della r.c. assuma le veci di un sistema di previdenza sociale ma con costi di gestione molto piu’ elevati. Con riferimento ai progetti sul concordato per le persone fisiche insolventi, si osserva che le associazioni dei consumatori italiani stanno tentando di imporre una strategia di accrescimento del loro potere di rappresentanza; che la procedura di concordato per le persone fisiche diventa – di fatto- uno strumento di legittimazione in quanto si prevede per loro un ruolo fondamentale in detta procedura; si ha l’impressione che si voglia favorire con una serie di misure l’avviodi procedure di dubbia utilità concreta, senza prima domandarsi se ciò corrisponde a una avvertita esigenza; che detti disegni di legge avallano la logica di accrescimento della rappresentanza in capo alle associazioni dei consumatori. Con riferimento, pertanto, al disegno di legge sulle disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, mediante l’istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Triveneto evidenziano a) che in tali procedimenti non è necessariamente prevista la figura e l’assistenza di un avvocato o di un legale, come invece sarebbe opportuno; b) che si pone come condizione per accedere alla procedura il presupposto che le obbligazioni siano state contratte esclusivamente per scopi attinenti ai bisogni della famiglia, con la conseguente difficoltà di stabilire con certezza, dati i vaghi confini del concetto di bisogni, quali debiti siano realmente necessari per la realizzazione del presupposto; c) che non si prevede l’istituzione di una Commissione territorialmente competente (a cui affidare l’esame della proposta ed il controllo del concordato) e si affida l’esame delle domande ad una Commissione Unica nazionale istituita presso il Ministero del lavoro; d) che il controllo sull’esecuzione del concordato è affidato all’ente abilitato a ricevere la domanda di concordato (segretariato sociale, fondazioni istituite ai sensi dell’art. 15 L.108/1996 ed associazioni di consumatori); e) che non si prevede alcun controllo giudiziario; f) che viene demandato alla Commissione di fissare un ordine di priorità nell’adempimento delle obbligazioni, senza espressa salvaguardia delle diverse classi dei creditori; g) che figura l’obbligatorietà della previsione di cui al comma 3 dell’art.2 della proposta di legge 412 (per il quale – con disposizione di dubbia costituzionalità- si prevede “nel caso in cui i beni del sovraindebitato non siano sufficienti a garantire un eventuale piano di rientro, presupposto per l’accesso alla procedura di concordato, che la domanda sia sottoscritta da uno o piu` terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, che danno il loro consenso a partecipare alla procedura con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili”). In definitiva, la scelta del legislatore italiano pare orientata non verso interventi legislativi che favoriscano reali misure di esdebitazione ispirate all’effettivo risanamento della posizione economica del debitore, ma verso una procedura di segno decisamente minimale e di carattere amministrativo; richiamano all’attenzione del legislatore l’esperienza francese (Legge 31 dicembre 1989, n. 1010, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, successivamente integrata con L.n. 125 dell’8 febbraio 1995, con L. n. 657 del 29 luglio del 1998 ed, infine, dalla L. n. 710 del 1 agosto 2003, d’orientation et de programmation pour la rénovation urban, cui è stata data attuazione nel febbraio 2004 con il decreto n. 180, relativo al trattamento delle situazioni di sovraindebitamento delle persone fisiche e modificante il titolo III del libro III del Code de la consommation che prevede un sistema organico di tipo misto amministrativo – giudiziario per il regolamento in via stragiudiziale delle situazioni di eccessivo indebitamento dei privati) e la più organica riforma delle procedure concorsuali del 1994 tedesca (che ha portato, con l’Insolvenzordnung, alla previsione di una disciplina speciale per l’insolvenza delle persone fisiche di segno tipicamente concorsuale e che avviene sotto il controllo del giudice del’esecuzione), auspicano che si favoriscano procedure di effettivo controllo sul rispetto da parte dei creditori finanziatori della disciplina comunitaria sugli obblighi di informazione e consulenza al consumatore. Sollecita la Commissione Giustizia del Senato e della Camera a voler disporre delle audizioni da parte dei tutti soggetti interessati

d’ordine del Presidente Il Segretario (Avv. Antonio F. Rosa)


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