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Cassazione e link: necessario il dolo

Come dicevamo noi
17.10.2006 - pag. 29968 print in pdf print on web

A

Ancora introvabile la sentenza 33945 del 2006 della Cassazione, ma continuano le citazioni: "ciò era consentito non attraverso l'elusione delle misure tecnologiche predisposte dalla società, ma perché le partite erano immesse in rete da alcune emittenti cinesi che avevano acquistato da Sky il diritto di trasmetterle localmente". Gli imputati: "avevano facilitato l'accesso a tale prodotto con la diffusione di informazioni e la predisposizione di un link che permetteva il collegamento diretto ai server cinesi e si erano limitati a diffondere in via telematica un prodotto che già altri avevano immesso e la condotta di agevolazione alla consultazione dei siti avveniva in un momento successivo al perfezionamento del reato" Inoltre: "per raggiungere il loro obiettivo, devono essere inoltrate agli utenti in epoca antecedente alla immissione delle trasmissioni in via telematica; tale rilievo, se puntuale in fatto, comporta come conseguenza che, in base alle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo compiuto l'azione tipica, hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato" Il link a materiale illegale, organizzato a tal fine per ledere il bene tutelato, è l'unico comportamento fonte di responsabilità. E ancora: "l'attività costitutiva del concorso, può essere individuata in qualsiasi comportamento che fornisca apprezzabile contributo alla ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato. Non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a sostegno dell'azione di terzi anche alla insaputa degli altri agenti"


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