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Finanziaria 2007    

Collegato alla finanziaria 2007: le novità su donazioni, successioni, rassegne stampa, codice delle comunicazioni elettroniche

Da non credere
04.10.2006 - pag. 29917 print in pdf print on web

E

Eccolo, finalmente, pubblicato ieri su G.U. Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006

Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI BENI E DI DIRITTI

Art. 6. Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta, per ciascun intestatario, è dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente all'abitazione principale del defunto, la misura fissa dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1-quinquies, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo.»;

b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1 le parole: «e dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico» sono soppresse;

2) dopo l'articolo 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonchè vincoli di destinazione sugli stessi: 3%;

1-quater) Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonchè vincoli di destinazione sugli stessi:

se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso dei requisiti: 168 euro;

b) oltre il valore di euro 180.000: 3%;

in ogni altro caso: 3%.

1-quinquies) Trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, nonchè vincoli di destinazione sugli stessi:

se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto:

a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: 168 euro;

b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%; se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari del defunto: 3%.».

2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.» ;

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis) Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte è l'ufficio di cui agli articoli 6 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.»;

c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.»;

d) all'articolo 41, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte è liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione.»;

e) all'articolo 43, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con esclusione del comma 5-bis. Per ogni altro bene o diritto si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passività ereditarie che non afferiscono alle aziende, nè dell'avviamento. Non sono soggetti all'imposta i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonchè gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge.»;

f) all'articolo 57, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonchè coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione.»;

g) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.».

4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa al citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 131 del 1986, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.

Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:

devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonchè di affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento;

devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:

devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento;

devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonchè di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.».

5. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dai seguenti:

«2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:

a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonchè di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;

b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonchè la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:

a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;

b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonchè di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonchè negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonchè i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.»;

b) all'articolo 14, comma 1, la parola: «franchigie» è soppressa.

6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonchè per le successioni apertesi dalla data medesima. Art. 28. Rimborsi per abbonamenti

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

2. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi.

Art. 32. Riproduzione di articoli di riviste o giornali

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Art. 34. Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche

1. All'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;

b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;

c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;

d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;». Le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;

e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»;

i) dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».


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04.10.2006 Spataro

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