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"L'accidia e' l'avversione all'operare, mista a noia e indifferenza." - Wikipedia



Bersani    

Attenzione: la commissione di garanzia multa avvocati e farmacisti - Ma si veda l'Ordine di Avellino

Sconfessata tutta l'impostazione degli avvocati
25.09.2006 - pag. 29887 print in pdf print on web

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"L’astensione, senza rispettare il periodo di preavviso, non risulta giustificata. Poiché lo sciopero di avvocati e farmacisti (per fortuna) non costituiva una mobilitazione contro un attentato ai «valori fondanti del nostro sistema di governo democratico e di libertà individuali e collettive»"

Così il Sole 24 ore citando la commissione scioperi: non è stato dato preavviso, non si tratta di ordine costituzionale, sanzionata la OUA in persone di Grillo pe 25.000 euro.

la delibera pubblicata dal Sole 24 ore ma non ancora sul sito della Commissione.

Ma per Avellino: "COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione 06/475: Ministero della Giustizia/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. Astensione dalle udienze civili e penali proclamata in data 21 giugno 2006 per il 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 luglio 2006 (rel. Lippolis) (Pos. 24712)

(Seduta del 13 settembre 2006)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all’unanimità la seguente delibera di valutazione del comportamento:

LA COMMISSIONE

PREMESSO

- che in data 22 giugno 2006 l’Avv. Giovanni De Lucia, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, ha trasmesso la delibera del 21 giugno 2006, adottata dal Consiglio dell’Ordine, con la quale è stata proclamata “l’astensione obbligatoria per tutti i Colleghi e senza deroghe, da tutte le udienze civili e penali anche davanti agli uffici del Giudice di Pace del circondario”, per i giorni 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 luglio 2006;

- che in data 28 giugno 2006 la Commissione ha inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino una indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, lett. d) della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, per il mancato rispetto del limite di durata di sette giorni della prima azione di sciopero ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria – adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n.171 del 23 luglio 2002;

- che, a seguito della suddetta indicazione immediata, con nota del 30 giugno 2006, il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Avellino, trasmetteva la delibera in pari data, con la quale il Consiglio dell’Ordine “a parziale revoca” della precedente proclamazione ha deliberato di “confermare ….la già proclamata astensione….per i seguenti periodi non continuativi: a) giorni 10, 11, 12, 13 e 14.7.2006”; b) 17, 18, 19, 20 e 21. 7.2006; c) 24, 25, 26, 27 e 28. 7 2006; d) 31.7.2006;

- che, in data 25 luglio 2006, la Commissione ha comunicato al Consiglio dell’Ordine di Avellino, in persona del Presidente Avv. Giovanni De Lucia di aver deliberato, nella seduta del 19 luglio 2006, l’apertura di un procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli art. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il mancato rispetto del limite di durata di sette giorni della prima azione di sciopero previsto dall’art 2, comma 4 della Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria – adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n.171 del 23 luglio 2002;

- che, con comunicazione del 17 agosto 2006 il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Avellino, Avv. Giovanni De Lucia, ha fatto pervenire le proprie osservazioni ed eccezioni, chiedendo di essere sentito in audizione;

- che, in data 7 settembre 2006, presso la sede della Commissione si è tenuta l’audizione del Presidente del Consiglio dell’Ordine di Avellino. Nel corso di tale audizione sono state riproposte le argomentazioni difensive formulate nelle memorie scritte del 17 agosto 2006 (successivamente integrate con nota del 13 settembre 2006), con particolare riferimento alla circostanza per cui l’astensione avrebbe riguardato periodi non continuativi, essendo stata sospesa ogni sabato e ripresa il lunedì della settimana successiva e con la conseguenza che ogni periodo di astensione ha avuto la durata di cinque giorni (eccetto l’ultimo di un solo giorno);

CONSIDERATO

- che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all’art. 1, comma 2, lett. a) individua l’amministrazione della giustizia come servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

- che l’art. 2 comma 4 della Regolamentazione provvisoria, quanto ai limiti di durata dell’astensione prevede, tra l’altro, che “…in ogni caso, la prima astensione, quale ne sia la motivazione, non può eccedere sette giorni”;

- che la non chiara formulazione della norma relativa alla durata massima dell’astensione in merito all’eventuale computo della giornata del sabato può giustificare la non adozione di provvedimenti sanzionatori;

DELIBERA

di non applicare alcuna sanzione;

DISPONE

la comunicazione della presente delibera al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino in persona del Presidente pro tempore, Avv. Giovanni De Lucia, al Ministro della Giustizia, nonché la trasmissione, ai sensi dell’art. 13 lett. n.) l. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri"


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