Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Ma io se solo io fossi Dio | Avrei un sentimento anche io come gli altri" - Grignani



Iscrizione a ruolo    

Tribunale di Napoli sentenza del 15.06.2006 - Appello - Risarcimento danni - iscrizione a ruolo - udienza prima comparizione - vizio - sanato

Risarcimento danni - Appello a sentenza del Giudice di Pace: Atto di appello notificato senza indicazione data udienza di prima comparizione - mancata costituzione nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. - improcedibilità - notificazione nuovo atto e costituzione entro i termini dalla notifica dello stesso - tardività - nullità atto di appello - possibilità sanatoria - rinnovazione - parte in causa il Ministero Interno - foro competente - sede Avvocatura Stato - appello incidentale - assenza di domanda riconvenzionale in primo grado, mancanza prova in ordine all'entità dei danni - rigetto.
19.09.2006 - pag. 29872 print in pdf print on web

A

Appello - Risarcimento danni ATTO NOTIFICATO SENZA INDICAZIONE DATA UDIENZA DI COMPARIZIONE -Tribunale di Napoli, 8^ Sezione civile, Giudice Dott. Alessandro Pepe, sentenza del 15.06.2006- __________________

Nella sentenza Notificato un primo atto di appello, accortisi, poi, che l'atto non conteneva la data dell'udienza di prima comparizione, di propria iniziativa, gli appellanti notificavano lo stesso atto integrato con una nuova vocativo in ius; a seguito di tale autonoma rinnovazione, poi, si costituivano. Con la notifica dell'originario atto di appello si era costituito il contraddittorio, seppure mediante un atto nullo ex art. 164 comma 1 c.p.c. siccome carente della data dell'udienza di comparizione. E, a fronte di questa instaurazione, anche se invalida, del contraddittorio, occorreva iscrivere la causa a ruolo nel termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c. ; con la possibilità poi di sanare il vizio originario ai sensi dell'art. 164 comma 2 c.p.c. (chiaramente previa fissazione di apposita udienza ove disporre la rinnovazione).

==================

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il dott. Alessandro Pepe della 8^ sezione civile del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico, ha emesso ai sensi dell'arti.281 sexies c.p.a., la seguente

SENTENZA Nella causa civile iscritta al n.5890 del Ruolo Generale degli affari contenzioni dell'anno 2006 avente ad oggetto appello in materia di risarcimento danni e promosso da A., B., C. Tizio nei confronti di Caio , Assitalia s.p.a. Mevio, Milano Assicurazioni s.p.a. e Ministero Interno

MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che la causa è di competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art.25 c.p.c., essendo parte in causa il Ministero dell'Interno, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Al riguardo è appena il caso di precisare che l'art. 25 c.p.c., il quale prevede un'attrazione generalizzata della competenza nelle cause davanti al Tribunale ove sia parte una PA, prevede contro il criterio di radicamento degli appelli di cui all'art. 341 c.p.c. Ciò precisato in punto competenza, va dichiarata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 348 comma 1 c.p.c. dell'appello proposto in via principale da A., B., C. Tizio . Invero, i Tizio hanno notificato un primo atto di appello nel gennaio 2006 e poi, accortisi che tale atto non conteneva la data dell'udienza di prima comparizione, di propria iniziativa hanno notificato lo stesso atto integrato con una nuova vocativo in ius per il 15 giugno 2006 (vedi la produzione di parte); a seguito di tale autonoma rinnovazione, si sono poi costituiti il 17 febbraio 2006 (vedi il timbro di cancelleria apposto sulla nota di iscrizione a ruolo e sul solario della produzione di parte). Ora, con la notifica dell'originario atto di appello si era costituito il contraddittorio, seppure mediante un atto nullo ex art. 164 comma 1 c.p.c. siccome carente della data dell'udienza di comparizione. E, a fronte di questa instaurazione, anche se invalida, del contraddittorio, occorreva iscrivere la causa a ruolo nel termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c. ; con la possibilità poi di sanare il vizio originario ai sensi dell'art. 164 comma 2 c.p.c. (chiaramente previa fissazione di apposita udienza ove disporre la rinnovazione). Nessun'altra interpretazione è consentita dal codice di rito, che appunto prevede tale sanatoria e che ai sensi dell'art. 165 c.p.c. impone la costituzione dell'istante con decorrenza dalla notifica del libello introduttivo. Ne consegue la tardività della costituzione il 17 febbraio 2006 facendo leva, per il rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c., non sulle notifiche originarie, risalenti al gennaio 2006 (la prima al 20 gennaio 2006), ma sulle notifiche dell'atto di appello rinnovato ed integrato. E il citato art. 348 comma 1 c.p.c. sanziona appunto con l'improcedibilità la mancata costituzione in termine dell'appellante . Quanto all'appello incidentale del ministero dell'Interno, né dalla sentenza né dagli altri atti di causa risulta che l'Amministrazione Statale abbia formulato domanda riconvenzionale in primo grado ed oltretutto manca qualsivoglia prova in ordine all'entità dei danni dedotti ( quelli all'auto della Polizia e gli emolumenti inutilmente corrisposti ai dipendenti) Detto appello incidentale va, pertanto, respinto. In conclusione la sentenza impugnata va confermata in ogni sua parte. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del secondo grado.

P.Q.M. Il dott. Alessandro Pepe della 8^ sezione civile del Tribunale di Napoli, pronunciando quale giudice unico sulla presente controversia R.G. 5890/06, così provvede: a) dichiara improcedibile l'appello proposto da A., B., C. Tizio e rigetta l'appello incidentale proposto dal Ministero dell'Interno, confermando per l'effetto integralmente la impugnata sentenza n.xxx/05 del 12 giugno/12 luglio 2005 del Giudice di Pace di Acerra; b) compensa integralmente le spese del secondo grado. Così deciso in Napoli il 15 giugno 2006 Il Giudice Dott. Alessandro Pepe 151.73.162.30


Condividi su Facebook

19.09.2006 Info@iussit.it

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Ma io se solo io fossi Dio | Avrei un sentimento anche io come gli altri" - Grignani








innovare l'informatica e il diritto


per la pace