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Dal 1° ottobre gli F24 addio alla carta: solo tramite home banking, intermediario o sul sito dell'Agenzia delle Entrate

I versamenti telematici con F24 obbligatori per i titolari di partita Iva. Al link le faq.
18.09.2006 - pag. 29869 print in pdf print on web

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Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne ______________ Settore Relazioni esterne Ufficio Rapporti con gli organi di informazione COMUNICATO STAMPA I versamenti telematici con F24 obbligatori per i titolari di partita Iva L’Agenzia delle Entrate, considerata la viva attenzione sul tema, da parte dei destinatari della recente innovazione normativa sui versamenti telematici F24, ritiene opportuno riepilogare alcune informazioni essenziali. L’articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/06 stabilisce che, dal 1° ottobre 2006, i titolari di partita Iva sono tenuti a effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali - dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. I contribuenti non titolari di partita Iva restano esclusi dall’obbligo e potranno continuare a effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione. La norma è finalizzata a una più efficiente gestione di tali versamenti, in modo che i relativi dati siano immediatamente nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria a vantaggio anche degli stessi contribuenti. I titolari di partita Iva, pertanto, devono effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi per via telematica e possono farlo: a) direttamente 1. mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) seguendo gli stessi criteri e modalità utilizzati per la presentazione telematica delle dichiarazioni 2. ricorrendo ai servizi di remote/home banking (CBI) offerti dagli istituti di credito, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia b) tramite gli intermediari abilitati a Entratel 1. che aderiscono alla specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate – rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 – e che utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione “Servizi” del sito Web di Entratel 2. che si avvalgono dei predetti servizi di remote/home banking. Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA – Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50545094 E-mail: dc.sac.re.ufficiostampa@agenziaentrate.it 2 L’obbligo di versamento telematico delle imposte ricade anche sui contribuenti non residenti in Italia identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/72. Questi ultimi, per ovvi motivi di semplificazione, possono ricorrere al sistema di pagamento Target, del tutto assimilabile alle modalità telematiche sopra richiamate. Le società appartenenti ai gruppi societari definiti dal Tuir possono essere incaricate della sola trasmissione telematica delle dichiarazioni delle altre società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/98. Esse non hanno però le caratteristiche per essere comprese nel novero degli intermediari che possono aderire alla vigente convenzione F24 cumulativo. Di conseguenza, fino a quando non sarà individuata una soluzione che legittimi le predette società a eseguire i versamenti per conto delle altre società del gruppo cui appartengono mediante il servizio Entratel, i versamenti telematici di queste ultime dovranno essere eseguiti o direttamente da ciascuna società – mediante i servizi telematici dell’Agenzia - o ricorrendo al CBI, che ammette i versamenti eseguiti attraverso terzi. Ovviamente, anche i contribuenti non titolari di partita Iva, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento, utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle Entrate. Gli utenti abilitati ai servizi telematici Fisconline o Entratel possono predisporre il versamento utilizzando il software F24-online, scaricabile gratuitamente dalla sezione Software del sito Web dell’Agenzia delle Entrate. Titolarità del conto corrente bancario su cui addebitare i versamenti Chi esegue i versamenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia deve essere titolare di un conto corrente bancario presso una banca convenzionata con l’Agenzia stessa (l’elenco è reperibile sempre sul sito Web delle Entrate). Poste Italiane SpA si è impegnata a sottoscrivere la convenzione in tempo utile per poter rendere operativi i conti correnti dei propri clienti soggetti all’obbligo normativo. E’ opportuno precisare che la richiesta di addebito del versamento F24 deve essere effettuata indicando le coordinate bancarie di un conto di cui il debitore è intestatario, o cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta. Per chi si avvale, invece, dei servizi di remote/home banking valgono le regole fissate dalle singole banche. Esito dei versamenti L’Agenzia fornisce, per ogni file contenente F24 trasmesso telematicamente via Entratel o Fisconline, tre ricevute: 1. la prima, di conferma di avvenuta accettazione del file contenente l’F24 da parte del sistema 2. la seconda, di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati a esso relativi 3. la terza, recante l’esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato dalla banca. Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA – Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50545094 E-mail: dc.sac.re.ufficiostampa@agenziaentrate.it 3 Quanto sopra vale, ovviamente, anche per gli invii eseguiti mediante F24 cumulativo. Attualmente, il contribuente riceve per posta - all’indirizzo conosciuto dall’Agenzia in base alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria - anche copia del modello F24 inviato telematicamente e addebitato correttamente. Per i versamenti eseguiti a partire dal 1° ottobre 2006, la copia del modello F24 sarà sostituita da un estratto conto semestrale, che rendiconterà tutti gli addebiti di F24 effettuati nel periodo. Analoga rendicontazione sarà fornita anche agli intermediari che trasmettono versamenti in forza della convenzione F24 cumulativo. Possibilità di annullare un versamento telematico L’Agenzia delle Entrate offre la possibilità di annullare i versamenti telematici inviati dagli intermediari via Entratel, mediante l’apposita funzione disponibile nell’applicazione omonima. Questa opportunità, tuttavia, è sfruttabile entro il quint’ultimo giorno precedente la data dell’addebito indicata nel F24. E’ imminente, comunque, sia l’estensione della possibilità di annullare i versamenti ai singoli contribuenti che operano direttamente per via telematica, sia l’ampliamento dell’intervallo temporale entro cui poter richiedere l’annullamento sino al penultimo giorno lavorativo antecedente la scadenza. Supponendo, per esempio, che il termine per il versamento cada di lunedì, l’annullamento potrà essere richiesto entro il giovedì precedente. Software fornito dall’Agenzia delle Entrate Le applicazioni specifiche attualmente fornite gratuitamente dall’Agenzia per la predisposizione degli F24 da trasmettere per via telematica sono scaricabili dal sito Web www.agenziaentrate.gov.it (F24 online) o da quello del servizio Entratel (F24 cumulativo). Le applicazioni sono utilizzabili in ambiente Windows e MacOS. In considerazione del numero crescente di utenti dotati di computer con piattaforma Linux, ancorché ovviamente in configurazione dual boot con il sistema operativo Windows che garantisce la piena utilizzabilità degli attuali software applicativi, l’Agenzia sta progressivamente rilasciando le versioni adeguate al sistema operativo open source dei propri prodotti informatici. Il primo di essi già disponibile è Gerico 2006, il porting di F24 online e di F24 cumulativo è in corso di predisposizione. Di una prima versione Web di F24 online, fra l’altro, è previsto il debutto per gennaio 2007. Altre novità riguardanti le attuali caratteristiche del pacchetto F24 cumulativo sono le seguenti: • elevamento da 99 a 999 del numero massimo di F24 che è possibile inserire in un unico file da inviare via Entratel (operativo con il prossimo aggiornamento disponibile dal 26 settembre 2006) Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA – Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50545094 E-mail: dc.sac.re.ufficiostampa@agenziaentrate.it 4 • integrazione con il tracciato CBI, con possibilità di inviare file contenenti al massimo 5.000 modelli F24, da sperimentare con alcuni utenti a partire da novembre 2006 e rendere operativa a regime da gennaio 2007. Enti che eseguono versamenti tramite Tesoreria Tutti gli enti, tenuti a eseguire pagamenti di ritenute alla fonte tramite versamenti diretti in Tesoreria (Legge 388/2000, articolo 34, comma 3) ai quali è attribuita una partita Iva, non soggiacciono all’obbligo introdotto dal decreto legge n. 223/06. Per pagamenti di imposte diverse dalle ritenute alla fonte tali enti potranno eseguire i versamenti diretti in Tesoreria o qualora si vogliano avvalere del versamento unificato di cui al D. Lgs 241/97 dovranno utilizzare i servizi on-line dell’Agenzia o del remote/home banking. Casi particolari 1. F24 predeterminati: i contribuenti destinatari di F24 predeterminati che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni possono procedere presentando il modello cartaceo ai consueti sportelli 2. Versamenti rateali in corso: i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto n. 223/06 avevano iniziato a pagare in modo rateale i tributi e i contributi previdenziali di Unico 2006 utilizzando il modello F24 cartaceo, possono continuare a effettuare i versamenti a saldo per il 2005 o in acconto 2006 seguendo la medesima modalità 3. Contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione: i titolari di partita Iva che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, che possono essere esercitate soltanto presso i concessionari della riscossione (tale tipologia è desumibile dall’elenco dei codici tributo disponibili sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it) possono utilizzare il modello F24 cartaceo 4. Contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti: i soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita per cause oggettive la possibilità di accedere a un proprio conto corrente bancario a. possono utilizzare il modello F24 cartaceo b. possono rivolgersi a un intermediario che aderisce al CBI Roma, 14 settembre 2006 Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA – Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50545094 E-mail: dc.sac.re.ufficiostampa@agenziaentrate.it


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