Segui via: Newsletter - Telegram
 

"La calunnia si spegne da sola" - Giovanni Falcone



Avvocati    

Sull'obbligo e le modalità di tenuta del conto corrente degli avvocati, artisti e persone fisiche

Utilissimo chiarimento tratto dalla circolare 28/e agenzia delle entrate del 2006
07.08.2006 - pag. 29819 print in pdf print on web

7

7 OBBLIGHI CONTABILI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (ART. 35, COMMA 12 E 12-BIS) L’articolo 35, comma 12, del decreto introduce modifiche all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni. Più precisamente, come chiarito anche dalla relazione di accompagnamento al citato decreto, le nuove regole impongono i seguenti obblighi contabili: • i contribuenti esercenti arti e professioni devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell’attività professionale. Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell’esercizio della funzione professionale (nuovo comma 3 dell’articolo 19 del DPR n. 600 del 1973); • i compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro (nuovo comma 4 dell’articolo 19 del DPR n. 600. del 1973). In merito al limite dei 100 euro, si segnala che, il comma 12-bis, dell’articolo 35 in commento, inserito dal Senato in sede di conversione del provvedimento, prevede che detto limite si applichi solo a partire dal 1° luglio 2008. Dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1000 euro. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, il limite è stabilito in 500 euro. Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, è da ritenere che l’obbligo di riscuotere i compensi in argomento 23 mediante strumenti finanziari “tracciabili”, nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione. Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione in commento, si fa presente che gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione dei compensi conseguiti nell’esercizio dell’attività professionale sono quelli appositamente individuati dall’articolo 35, comma 12, ovvero: gli assegni non trasferibili; i bonifici; le altre modalità di pagamento bancario o postale; i sistemi di pagamento elettronico. Per quanto attiene, invece, all’ambito soggettivo di applicazione della norma, si fa presente che i soggetti obbligati a tenere uno o più conti bancari o postali sono quelli di cui al primo comma dell’articolo 19 del DPR n. 600 del 1973, ovvero “Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 13…” . L’articolo 13 del DPR n. 600 del 1973 fa riferimento alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’articolo 53, commi primo e secondo del TUIR, e alle società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all’articolo 5, lettera c), del TUIR. I conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere “dedicati” esclusivamente all’attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l’esercizio dell’arte o della professione. Né la eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra – professionale è di ostacolo alla corretta applicazione della norma di cui all’articolo 32, primo comma, n. 2), del DPR n. 600 del 1973, secondo cui anche i “prelevamenti” dai predetti conti sono presi a base della 24 rettifica come “compensi” qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito. Invero, i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all’entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra – professionale.


Condividi su Facebook

07.08.2006 Spataro

Agenzia entrate

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"La calunnia si spegne da sola" - Giovanni Falcone








innovare l'informatica e il diritto


per la pace