Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Per acquistare un crescente e duraturo rispetto in societa', e' una buona cosa, se possiedi un grande talento, di dare, presto nella tua giovinezza, un bel calcio al garretto destro della societa' che ami. Dopo questo, sii uno snob." - Salvador Dali'



Bersani    

Avvocati: patti scritti con i clienti sulle tariffe a pena di nullita' ? *

Che portata ha il nuovo comma ?
03.08.2006 - pag. 29811 print in pdf print on web

A

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: «la fissazione di tariffe obbligatorie» sono sostituite dalle seguenti: «l'obbligatorietà di tariffe»;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine»;

al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità»;

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali»; dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali"».


Condividi su Facebook

03.08.2006 Spataro

Camera.it

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Per acquistare un crescente e duraturo rispetto in societa', e' una buona cosa, se possiedi un grande talento, di dare, presto nella tua giovinezza, un bel calcio al garretto destro della societa' che ami. Dopo questo, sii uno snob." - Salvador Dali'








innovare l'informatica e il diritto


per la pace