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Modifiche all'art 21 decreto Bersani

Nell'attesa del testo definitivo...
03.08.2006 - pag. 29810 print in pdf print on web

A

All'articolo 21:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «spese di»;

al comma 4, al capoverso 6-bis, le parole: «per le istanze cautelari di primo e secondo grado,» e le parole: «aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205,» sono soppresse; dopo le parole: «della legge 7 agosto 1990, n. 241,» sono inserite le seguenti: «per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato»; le parole: «di ottemperanza» sono sostituite dalle seguenti: «di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.»;

al comma 5, capoverso 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso.


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03.08.2006 Spataro

Camera

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