Segui via: Newsletter - Telegram
 

"se non offri alternative, sei parte del problema" - anonimo



-    

Decreto Bersani approvato: per gli avvocati nulla, anche per le Banche non cambia nulla sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ...

Modifiche unilaterali permesse
03.08.2006 - pag. 29809 print in pdf print on web

L

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità Pag. 9

contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".

2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura».

All'articolo 11:

ai commi 2, 4 e 5, le parole: «Camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «7 ottobre 1993, n. 589» sono sostituite dalle seguenti: «21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni».

All'articolo 12, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali».


Condividi su Facebook

03.08.2006 Spataro

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"se non offri alternative, sei parte del problema" - anonimo








innovare l'informatica e il diritto


per la pace