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"Odio e amo. Per quale motivo io lo faccia, forse ti chiederai. Non lo so, ma sento che accade, e mi tormento" - Catullo



Indulto    

L' indulto è in Gazzetta

Indulto - Campo di applicazione -Reati esclusi
02.08.2006 - pag. 29808 print in pdf print on web

L

L.31-7-2006 n. 241 Concessione di indulto. Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2006, n. 176.

1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale. 2. L'indulto non si applica: a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 1) 270 (associazioni sovversive), primo comma; 2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico); 3) 270-quater (arruolamento con finaità di terrorismo anche internazionale); 4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internzionale); 5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione); 6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); 7) 285 (devastazione, saccheggio e strage); 8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione); 9) 306 (banda armata); 10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale); 11) 416-bis (associazione di tipo mafioso); 12) 422 (strage); 13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitu); 14) 600-bis (prostituzione minorile); 15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale; 16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater; 17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); 18) 601 (tratta di persone); 19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi); 20) 609-bis (violenza sessuale); 21) 609-quater (atti sessuali con minorenne); 22) 609-quinquies (corruzione di minorenne); 23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo); 24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo; 25) 644 (usura); 26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonchè per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74; c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni; d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. 3. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, che aprirà le porte delle carceri a circa 12.700 detenuti, prevede uno sconto di pena di tre anni per tutti i reati commessi entro il 2 maggio 2006 e uno sconto fino a 10mila euro per le pene pecuniarie sole o congiunte con pene detentiva. Il beneficio dell’indulto è revocato a chi ne ha usufruito e commette entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge sull’indulto un delitto non colposo per il quale riporti una pena detenuta non inferiore a due anni. La legge prevede anche che l'indulto non possa essere applicato alle pene accessorie temporanee, come l'interdizione dai pubblici uffici.

I reati esclusi. Il provvedimento di clemenza non si applica alle pene per associazione sovversiva, terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, all’arruolamento con finalità di terrorismo nazionale e internazionale, all’addestramento per attività terroristiche, ad attentati terroristici o eversivi, atti di terrorismo con ordigni esplosivi, devastazione, saccheggio, strage, sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione o estorsione, banda armata, all’associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e all’alienazione di schiavi, all’associazionismo di tipo mafioso, alla strage, alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, alla detenzione di materiale pornografico, alle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, alla violenza sessuale, ad atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, usura e riciclaggio, alla produzione, traffico e detenzione di stupefacenti o sostanze psicotrope. No all’applicazione dell’indulto anche ai reati per cui ricorre la circostanza aggravante del terrorismo o dell’eversione dell’ordine democratico, associazione mafiosa, ai reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

Forti perplessità ha destato:

1)il limite di tre anni applicabile a tutti i reati tranne quelli esclusi (associazioni sovversive, mafiose, e finalizzate al traffico di stupefacenti, atti di terrorismo, reati sessuali e di pornopedofilia , riduzione in schiavitù, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura); 2)l’ omessa previsione di comportamenti risarcitori nei confronti delle parti lese, e la mancata esclusione di reati commessi con uso di armi e il voto di scambio politico-mafioso (potrà beneficiare dell'indulto chi ha violato l'articolo '416-ter' del codice penale sul voto di scambio, quello che punisce chi chiede i voti alla mafia in cambio di denaro ) 3)la concessione, infine per i reati finanziari, e quelli contro la pubblica amministrazione.

Avv. Regina Altieri studio@studioreginaaltieri.it 87.1.178.156


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