Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Anche se il timore avrà sempre più argomenti, scegli la speranza" - Seneca



Contributo unificato    

Del contributo unificato risponde in solido l'avvocato

Comma 5 art. 21
12.07.2006 - pag. 29774 print in pdf print on web

D

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006

5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti.».


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Anche se il timore avrà sempre più argomenti, scegli la speranza" - Seneca








innovare l'informatica e il diritto


per la pace