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Sciopero    

Fatta la legge trovato l'inganno: ecco perche' gli avvocati possono non rispettare il termine di dieci giorni di preavviso

Lesione della Costituzione ? L'eccezione e' pronta.

E gli avvocati la usano per difendere i minimi tariffari e non solo.

06.07.2006 - pag. 29747 print in pdf print on web

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"Articolo 2 1. L’astensione è proclamata con congruo preavviso di almeno dieci giorni prima dell’inizio della stessa e con l’indicazione delle specifiche motivazioni e della sua durata, al fine di consentire ai titolari degli uffici giudiziari di predisporre le misure che si possano rendere necessarie. 2. Della proclamazione e della specifica motivazione dell’astensione è data immediata notizia al Presidente della Corte d’Appello e ai Presidenti degli uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati, nonché - anche quando l’astensione riguardi un singolo distretto o circondario - al Ministro della Giustizia ed agli altri Ministri eventualmente competenti. I soggetti sindacali proclamanti sono inoltre tenuti a darne pubblica comunicazione, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’astensione. 3. Potrà non essere rispettato l’obbligo di preavviso ai sensi anche dell’art. 2, comma 7 della l. n. 146/1990 come modificata ed integrata dalla l. n. 83/2000, nei soli casi in cui l’astensione venga proclamata in difesa dell’ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo. 4. L’astensione, anche in caso di successive proclamazioni da parte del medesimo o di altro soggetto sindacale, non può protrarsi nel medesimo ambito per cui è proclamata per oltre trenta giorni consecutivi ovvero calcolati nell’arco di un trimestre. Superato tale termine, una nuova astensione riguardante il medesimo ambito di riferimento è consentita, quale che sia il soggetto sindacale proclamante, e qualora sia riferita, in misura esclusiva o prevalente, alla medesima motivazione, per la stessa durata massima, soltanto decorsi ulteriori novanta giorni. In ogni caso, la prima astensione, quale ne sia la motivazione, non può eccedere sette giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell’astensione senza preavviso."


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06.07.2006 Spataro

Spataro

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