"Fatevi condizionare il meno possibile da una societa' che finge di darci il massimo della liberta'" - Andrea Camilleri
Avvocati
Articolo 2: una volta, per indicare gli avvocati -spagnoli-, oggi una riforma repentina
D.l. consumatori - Prodi - manovra bis 2006
S
Si può dire di tutto, ma certo Prodi ha voluto dare un segno di discontinuità ed efficienza. In pochi giorni, e così tanti temi. Resta il dubbio se un provvedimento del genere possa essere subito cogente. Certi riferimento lasciano il dubbio se sia da subito o da gennaio 2007. In materia di sinistri poi è tutto ancora da capire come faranno le assicurazioni. Però c'è qualcosa di nuovo. Le reazioni sono forti, ma forse ci voleva anche questo in una Italia che si era abituata a vedere sempre più lontane le soluzioni. Queste sono vicine. Per alcuni, anche troppo.
Articolo 2 (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali) 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data del presente provvedimento sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni; c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità; 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. 3. Le norme deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) sono adeguate entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data sono in ogni caso mille per violazione di norma imperativa di legge. 03.07.2006 Spatareo Cittadinolex Link: http://www.cittadinolex.it
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