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"Le regole sono espressione di ideologie" - G. Tremonti



Tributi locali    

Tributi locali. Rimborso quote inesigibili a ex esattore - onere prova inesigibilità - necessità [Corte dei conti, appello, sentenza n. 105/2006]

Richiesta pagamento di somme per rimborso di quote dichiarate << inesigibili >> dagli esattori che hanno cessato la gestione - Giurisdizione Corte dei conti - Sussistenza - Onere della prova della inesigibilità a carico dell'esattore - Sussistenza - Non ammissibilità dell'inversione dell'onere della prova - Mancato adempimento degli obblighi di legge nella procedura di riscossione - Perdita del diritto al rimborso - Mancata impugnazione del silenzio rifiuto - Improcedibilità del ricorso per pagamento di somme per rimborso di quote dichiarate inesigibili. ( art. 17 legge 30 dicembre 1991 n. 413 - dPR 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni e integrazioni) -segnalata da www.iussit.it -

05.06.2006 - pag. 29677 print in pdf print on web

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RISCOSSIONE TRIBUTI ENTI LOCALI -RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI

CORTE DEI CONTI, SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Sentenza N.105, depositata il 9 maggio 2006 Giudici: Dott. Tullio Simonetti Presidente - Dott. Antonio Vetro Consigliere relatore - Dott. Maria Teresa Arganelli Consigliere - Dott. Rocco Di Passo Consigliere - Dott. Piera Maggi Consigliere Richiesta pagamento di somme per rimborso di quote dichiarate << inesigibili >> dagli esattori che hanno cessato la gestione - Giurisdizione Corte dei conti - Sussistenza - Onere della prova della inesigibilità a carico dell'esattore - Sussistenza - Non ammissibilità dell'inversione dell'onere della prova - Mancato adempimento degli obblighi di legge nella procedura di riscossione - Perdita del diritto al rimborso - Mancata impugnazione del silenzio rifiuto - Improcedibilità del ricorso per pagamento di somme per rimborso di quote dichiarate inesigibili. ( art. 17 legge 30 dicembre 1991 n. 413 - dPR 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni e integrazioni)

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Non è sufficiente dichiarare la << la inesigibilità >> dei tributi in un elenco numerico di somme ( "informe elenco riepilogativo") per aver diritto al rimborso.

L'Esattore deve corredare le domande di rimborso della documentazione giustificativa prevista dalla normativa vigente in materia di riscossione a dimostrazione degli adempimenti svolti e della effettiva inesigibilità delle quote.

Il Collegio giudicante della Corte dei conti ha ritenuto " ..che l'art.17 della legge n. 413 del 1991 non stabilisce alcun obbligo automatico da parte degli enti impositori di pagare le somme riportate nelle domande di rimborso sulla base della sola dichiarazione di inesigibilità dei cessati esattori, .. ". "...le somme potevano essere rimborsate solo se dovute, con un implicito rinvio alle norme di legge che stabilivano le condizioni per il rimborso. Tali norme non risultano abrogate nè dalla suddetta disposizione nè dall'art.24, comma 13, della legge n.449 del 1997"

Non è affermazione offensiva dire che l'altra parte del giudizio "ha dichiarato il falso", se la parte deducente lo ha fatto "nella mera prospettazione di fatti inerenti alla vicenda, comprovati dai necessari riscontri, ..., direttamente finalizzati a contrastare le pretese di parte avversa".

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Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Tullio SIMONETTI Presidente Dott. Antonio VETRO Consigliere relatore Dott. Maria Teresa ARGANELLI Consigliere Dott. Rocco DI PASSIO Consigliere Dott. Piera MAGGI Consigliere Ha pronunziato la seguente SENTENZA sull'appello iscritto al n. 20306 del registro di segreteria, proposto dal Comune di XXXX, rappresentato e difeso dall'avv. FFFF … e sull'appello incidentale iscritto al n. 20742, proposto dalla YYYY, **** tributari °°°° S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. KKKK, avverso la sentenza 7.7.2003 n. 1429/03 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania. Visti gli atti e documenti della causa. Uditi, nella pubblica udienza del 21.2.2006, il consigliere relatore, l'avv. KKKK ed il V.P.G. dott. Zx.

FATTO Con sentenza 7.7.2003 n. 1429/03 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania è stato statuito quanto segue: " … L'avv. KKKK ha chiesto che venga accertato, in favore della " YYYY **** tributari °°°° s.p.a.", già esattore delle imposte del Comune di XXXX fino al 31 dicembre 1989, il credito di £. 780.345.031 relativo a somme dovute ai sensi dell'art. 17 legge 30 dicembre 1991 n. 413 e successive modificazioni e circolari applicative. Il legale ha chiesto altresì la condanna dell'ente locale al pagamento della somma stessa, oltre agli accessori (interessi anche anatocistici; maggior danno ex art. 1224 c.c., anche da svalutazione monetaria) e alle spese di lite. … Il Collegio reputa opportuno premettere alcune considerazioni in ordine all'art. 17 legge 30 dicembre 1991 n. 413. Tale norma si inserisce in un quadro di mutamento dei sistemi di riscossione avviato con il dPR 28 gennaio 1988 n. 43 (sostitutivo della figura del concessionario a quella dell'esattore), con conseguente stimolo per i contribuenti ad estinguere con facilitazioni le pendenze per i tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, pagando un importo ridotto e sanzioni minime. In tale contesto, per effetto del citato art. 17, sembrano anche ridisegnate le procedure per il rimborso e il discarico di quote inesigibili a carico dei cessati esattori, con disposizioni che rivestono indubbio carattere innovativo e derogatorio. In tal senso deporrebbe anche il testo del settimo comma dello stesso art. 17, ove si prevede che la liquidazione dei rimborsi avvenga per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal secondo comma, precisandosi poi che il relativo decreto costituisce titolo per le compensazioni da effettuarsi tra i cessati esattori e i subentranti concessionari. Tale procedura, ispirata a maggiore snellezza, trova anche conforto normativo nell'art. 24, punto 13, legge 27 dicembre 1997 n. 449, in virtù del quale, ai fini della liquidazione, gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo, l'esistenza di talune condizioni che appresso meglio si specificheranno. Da quanto sopra esposto deriva, peraltro, che proprio una procedura più agile nella liquidazione dei rimborsi non autorizza a ritenere superflui i controlli intesi a verificare l'esistenza dei presupposti di legge ed a impedire liquidazioni scorrette, rendendoli anzi ancor più necessari. A tal fine è illuminante la circolare del Ministero delle finanze 10 agosto 1992 n. 9 prot. l/8571 … Gli accertamenti demandati agli enti impositori sono stati quindi precisati dall'art. 24, punto 13, legge 27 dicembre 1997 n. 449 …Venendo alla vicenda che ne occupa, non evidenziandosi agli atti di causa riscontro documentale dell'esecuzione degli accertamenti, con l'ordinanza 11 luglio 2002 n. 032/02 il Collegio ha demandato all'ente locale l'acquisizione di ogni utile notizia in merito e, nel contempo, ha disposto ulteriori adempimenti istruttori, finalizzati sostanzialmente a verificare, laddove carenti, le prove che le parti in causa hanno posto a sostegno delle affermazioni e censure rispettivamente avanzate riguardo allo svolgersi dell'iter amministrativo in questione. Orbene, l'Amministrazione comunale di XXXX non ha fornito elementi dai quale possa inconfutabilmente desumersi: che le domande esibite dall'ex esattore senza gli estremi di protocollazione non siano state in realtà mai presentate (per meglio chiarire, gli elementi richiesti all'ente locale, pur in presenza della generica denuncia di falsità delle firme apposte per ricevuta, avrebbero dovuto riguardare l'inidoneità, a tal fine, delle prove fornite dalla ricorrente con riguardo alle incombenze richiamate dalla normativa - cfr. art. 84, ultimo comma, d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, che così recita: "Uno degli esemplari della domanda munito del bollo d'ufficio e con l'indicazione della data di presentazione è restituito all'esattore in segno di ricevuta", ovvero l'art. 77, comma 9, d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, che così recita: "Uno degli esemplari della domanda, con l'indicazione da parte dell'ufficio finanziario o dell'ente della data di presentazione, è restituito al concessionario in segno di ricevuta."); che tutte le domande in discussione siano in contrasto con i criteri di riscontro esattamente individuati nell'art. 24, punto 13, legge 27 dicembre 1997 n. 449; che tutte le domande in discussione presentassero carenze documentali tali da precluderne l'accoglimento. In ordine poi alla decadenza e alla prescrizione in cui, a parere della amministrazione locale, sarebbe incorso l'ex esattore, va detto che le relative eccezioni non possono trovare accoglimento, sia perché, in via generale, risultano formulate in maniera generica e quindi tale da non consentirne un compiuto esame (cfr. Cass., Sez. 2, 16 aprile 1999 n. 3798, in tema di prescrizione); sia perché, per quanto in particolare attiene alla decadenza, non sono stati forniti concreti dati idonei a contestare le date di presentazione indicate dalla ricorrente, sia perché, in tema di prescrizione, appare fondata la tesi espressa dall'Avvocatura generale dello Stato (cfr. nota 27 ottobre 1982 n. 3286/82, richiamata anche da parte attrice) secondo la quale, nelle more della definizione del procedimento amministrativo, la decorrenza del termine estintivo è preclusa ex art. 2935 c.c. In conclusione, valutato il comportamento di parte resistente alla luce del disposto dell'art. 116, comma 2, c.p.c. e tenuto conto che la richiesta di escussione testimoniale, pure avanzata ex adverso, non può trovare ingresso, in quanto relativa ad aspetti non compresi nell'ambito dei criteri di riscontro di cui sopra, non può che accogliersi la pretesa attorea, fatta però eccezione le domande di rimborso concernenti i ruoli 1974/4, 1975/1 e 1978/2, in quanto la ricorrente non ha adempiuto alle incombenze demandatele in merito. Quanto all'istanza di riconoscimento del diritto ai benefici accessori, argomentando sulla base dell'avviso espresso dalle Sezioni riunite (sia pure in relazione a diversa fattispecie riguardante l'indennità annuale sostitutiva dell'integrazione d'aggio: 3 aprile 1991 n. 705/A,), va precisato: che, potendosi ravvisare la prova del maggior danno in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dall'esattore (tuttora desumibile dalla stessa ragione sociale della Società ricorrente), per il periodo intercorrente tra la data di cessazione della gestione de qua e quella di deposito della sentenza del giudice contabile, deve riconoscersi il diritto a conseguire la rivalutazione monetaria sul credito principale in base agli indici Istat ex art. 150 disp. att. c.p.c., beneficio nel quale deve ritenersi assorbita la domanda relativa agli interessi legali; che dalla data del deposito della sentenza del giudice contabile vanno riconosciuti gli interessi legali sulla somma rivalutata. Tale conclusione di per sé esclude che nella fattispecie possa trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla ricorrente in materia di anatocismo; comunque in merito va ricordato che gli interessi sui crediti pecuniari certi ma non liquidi -quali quelli di cui si è discusso in questa sede - vengono a scadenza con la pronuncia giudiziale, per cui potrebbero produrre ulteriori interessi solo dopo la sentenza stessa e per effetto di una successiva convenzione ovvero di un'ulteriore domanda giudiziale. Sussistono valide ragioni per compensare le spese, attesa la particolarità della vicenda e la rilevanza delle questioni trattate". Avverso tale sentenza il Comune di XXXX ha proposto appello, per i seguenti motivi: "La sentenza va annullata e/o riformata in toto perché la domanda della YYYY è priva di fondamento giuridico e completamente sfornita di prova ovvero riformata nella parte e nella misura in cui accoglie le istanze della ricorrente YYYY. La sentenza viene impugnata anche nella parte in cui la Corte dei Conti rigetta parzialmente le istanze della YYYY con la seguente motivazione: "per le domande di rimborso concernenti i ruoli 1974/4, 1975/l e 1978/2 in quanto la ricorrente non aveva adempiuto alle incombenze istruttorie demandatele", perché è errata la motivazione. Andava dichiarata la decadenza della YYYY da ogni diritto al rimborso concernente sia i ruoli 1974/4, 1975/1 e 1978/2 come degli altri ruoli e non già deciso il rigetto in quanto la ricorrente non aveva adempiuto alle incombenze istruttorie demandatele. La YYYY ha perso ogni diritto al rimborso perché non ha adempiuto a quanto previsto dalla normativa sulla riscossione ed ha dichiarato il falso nelle c.d. istanze di rimborso relativamente a numerosi contribuenti come è dimostrato dalla documentazione versata in atti dal Comune di XXXX. E' pacifico nella giurisprudenza, in particolare della stessa Sez. reg. Campania, 21 maggio 1998, n.44), che "la possibilità di rimborso delle quote inesigibili presuppone l'uso da parte dell'esattore della diligenza propria del creditore nell'esperimento di ogni possibile indagine sulla consistenza patrimoniale del contribuente anche se le indicazioni fornitegli dall'ente impositore siano incomplete ed inoltre la dimostrazione che abbia proceduto infruttuosamente ad espletare tutte le possibili procedure espropriative, cosicché non sussiste il diritto al rimborso in favore dell'esattore che, ancorché non obbligato alla procedura immobiliare, non dimostri di aver tentato anche altre procedure immobiliari o il pignoramento dei frutti pendenti". La sentenza emessa dal giudice di prime cure è palesemente ingiusta per errata valutazione delle circostanze di fatto e di diritto, errata valutazione delle prove, errata valutazione e errata applicazione delle norme di legge … Il giudice di prime cure erra quando ritiene che l'art.17 della legge 30 dicembre 1991 n.413 abbia derogato all'impianto normativo esistente concedendo una facilitazione alle procedure di liquidazione delle domande di rimborso e discarico di quote inesigibili a carico dei cessati esattori che, seguendo la tesi prospettata dalla YYYY, l'Ente era tenuto ad un controllo solo formale senza badare ai presupposti di fatto e di diritto inerenti all'attività dell'esattore, ad eventuali decadenze e/o prescrizioni maturate. ... Alla fine non tiene minimamente conto che i controlli il Comune di XXXX non li ha potuti effettuare per fatto addebitabile alla YYYY che non aveva prodotto in allegato alle domande di rimborso la documentazione prescritta dalla legge circa le attività svolte per le quote inesigibili. Inoltre non ha tenuto conto del silenzio rifiuto del Comune e delle procedure che in tale caso era tenuta ad attivare la YYYY. … Dato che la procedura per l'ammissione al rimborso è dettata dal complesso e coordinato normativo vigente, T.U. 15 maggio 1963, n.858; dPR. 868/1963; dPR 29 settembre 1973, n.603; dPR 29 settembre 1973, n.602; dPR 43/1988 e modificazioni e integrazioni collegate, in particolare dal dPR 28 gennaio n.43, il quale regolamenta la fase dell'accertamento dell'inesigibilità, che si ha a seguito dell'avvenuta dimostrazione da parte dell'esattore di aver proceduto agli esperimenti esecutivi, e dato che la YYYY non ha dato prova di aver esperito le procedure esecutive previste dal dPR n. 43 del 1988, anzi dal Comune è stata data la prova della negligenza, della falsità (anche se "a campione") delle dichiarazioni di inesigibilità, nulla potrà essere riconosciuto alla YYYY. … Non si può condividere la tesi sostenuta dalla YYYY, a cui pare abbia aderito il Collegio giudicante, che le regole speciali contenute nella legge n. 413 del 1991, affermerebbero un incondizionato diritto dei cessati esattori alla liquidazione dei loro crediti. … La YYYY aveva l'obbligo di impugnare il silenzio rifiuto nei modi e forme di legge, non lo ha fatto, pertanto il suo ricorso (afferente alla questione che ci occupa) non poteva ritenersi procedibile. Dagli atti di causa emergono in maniera di tutta chiarezza le gravi inadempienze della YYYY … con un "informe elenco riepilogativo ... per la sua estrema genericità" che non merita la qualificazione di "documento" , come definito dal Tribunale di Napoli. … La responsabilità della YYYY emerge con maggior chiarezza nei comportamenti tenuti dall'esattore durante il periodo della disciplina transitoria stabilita dal dPR 43/1988, entrato in vigore nel gennaio 1988, che prevedeva la cessazione dell'attività dell'esattore (YYYY) al 31/12/1989. Quindi, dalla norma era stata offerto all'esattore un congruo tempo per predisporre gli strumenti necessari e idonei per consentire al Comune e al nuovo esattore il recupero delle somme dichiarate inesigibili e/o comunque non riscosse. … La YYYY era tenuta a conservare la documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere e conservate fino al discarico delle relative quote. L'esattore per poter pretendere il rimborso delle quote inesigibili deve dare la prova dell'attività svolta con la documentazione da allegare. Tale prova non può essere posta a carico dell'Ente impositore. In mancanza di prova decade dal diritto al rimborso. … ll giudice di prime cure ha disatteso ingiustamente le richieste istruttorie formulate dal Comune rivolte a dare sostegno alle eccezioni formulate. … Si osserva che, nella fattispecie che ci occupa, i verbali degli Ufficiali di riscossione non esprimono la pubblica fede ed il principio relativo alla forza degli atti pubblici non ha ragione di operare e quindi non è necessaria la querela di falso, così come affermato da consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti. Il giudice di prime cure ha errato quando ha ritenuto che poteva darsi accoglimento alla pretesa attorea, tenuto conto del comportamento di parte resistente disposto dell'art. 116 c.p.c., perché il Comune di XXXX ha risposto in modo preciso e puntuale a quanto era nelle sue possibilità ed ha partecipato a tutta l'attività processuale senza disinteressarsene. La sentenza è altresì censurabile anche nella parte in cui, apoditticamente, ravvisa "la prova del maggior danno in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dall'esattore", e riconosce " il diritto a conseguire la rivalutazione monetaria sul credito principale" e riconosce gli interessi legali sulla somma rivalutata, in quanto il danno non è stato provato e poi si tratta di debito di valuta. In ogni caso, ove persistessero ancora dubbi circa l'annullamento e/o riforma della sentenza, parte appellante insiste per un ulteriore corredo istruttorio e, per il caso di eventuale necessità, si riserva comunque di intraprendere l'azione di querela di falso. … Conclude di voler accogliere l'appello proposto con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio con la conseguente condanna della YYYY alle spese, diritti e onorari del giudizio con rimborso delle spese generali, ex art. 15 della tariffa professionale, nella misura del 10% di diritti e onorari, oltre cpa e IVA come per legge". La YYYY ha presentato "memoria di costituzione con appello incidentale": "In primo luogo si chiede la cancellazione delle affermazioni offensive dove è scritto "la YYYY ha dichiarato il falso nelle cd. istanze di rimborso relativamente a numerosi contribuenti". Si vuole, in premessa, fare riferimento ad una recente decisione della Corte dei Conti, la n. 63/2003/A del 6.2.2003 che, a conforto della corretta interpretazione dei rapporti tra Amministrazione comunale ed ex esattore ha chiarito che in presenza della sopravvenuta impossibilità di proseguire nel rapporto gestorio, diventa irrilevante la mancata prova di aver provveduto alle "cure di legge". … Spettava, dunque, al Comune (e al nuovo concessionario) curare, con diligenza, gli adempimenti che la riforma ex lege n. 43/88 e n. 413/91 gli imponeva. … La domanda della YYYY attiene alla liquidazione, in via agevolata e senza esame nel merito, delle domande di rimborso delle quote inesigibili ai sensi dell'art. 17 della legge n. 413/91. La norma prevede per i rimborsi in oggetto, ai commi 6 e 7, un procedimento semplificato, che deroga alla normale procedura prevista dalla normativa sulla riscossione. … Il Comune di XXXX avrebbe dovuto, secondo la normativa di cui alla legge 413/91, operare nel seguente modo: a) una volta in possesso delle quote da rimborsare, ritenute a dire del Comune prive di legittimità e valore, l'Ente, avrebbe dovuto, tempestivamente, contestare le stesse mediante rinvio all'Intendenza di Finanza per verificarne le eventuali imprecisioni ed inesattezze; … b) alla data di entrata in vigore della legge sulla riscossione 1/1/90 (agli esattori succedono i concessionari) tutte le domande prodotte dall'ex esattore dovevano essere trasmesse dal Comune al concessionario della riscossione per il rinnovo degli atti in danno dei contribuenti risultati, all'epoca, morosi al cessato esattore. Neanche tale adempimento è stato curato dal Comune. … L'Amministrazione resistente non ha provato di aver interessato, all'epoca, in forza dell'art. 90 del d.P.R. n. 858/63, la competente Intendenza di Finanza circa le presunte irregolarità della documentazione posta a base delle domande di rimborso prodotte dalla YYYY, nonché di aver trasmesso al concessionario subentrato all'ex esattore l'1/1/90, ai sensi del citato art. 17, gli elenchi delle domande di rimborso prodotte dall'ex esattore in tempi diversi e mai liquidati dall'ente al 31/12/89 (anche per consentire il recupero dei crediti attraverso l'azione esecutiva da parte del Concessionario - unico legittimato - spogliato ormai l'ex esattore di tale potere/dovere). Pertanto, tutte le eccezioni sollevate dal Comune di XXXX in ordine ad una presunta mancanza di prove finalizzate all'espletamento delle procedure di inesigibilità, non possono in nessun modo essere proposte oggi perché tardive e prive di efficacia, come dettato dall'art.17 L. 413/91, comma 7. Sterili ed apodittiche si rivelano poi i riferimenti alla "decadenza e/o prescrizione". Dall'elenco delle domande di rimborso si evince che quest'ultime sono state proposte tempestivamente nei vari esercizi di gestione (e mai liquidate dal Comune di XXXX). … Con riferimento alla prescrizione si deve escludere che la detta decorra nelle more del procedimento amministrativo attivato con la domanda di rimborso dal momento che la stessa domanda determina un effetto interruttivo permanente ai sensi dell'art. 2945 co. 20, c.c. In ogni caso, con gli stessi atti introduttivi del giudizio (anche di quello dinanzi al giudice ordinario) si è impedito l'evento prescrittivo. Peraltro, l'omesso avvio dei controlli dovuti del Comune resistente ha provocato l'arrestarsi del procedimento a favore della YYYY. … Appello incidentale. La sentenza n. 1429/03 della Sezione giurisdizionale della Campania va riformata nella parte in cui, sui benefici accessori, riconosce il solo diritto a conseguire la rivalutazione monetaria sul debito principale e ritiene assorbita in tale beneficio la domanda relativa agli interessi legali, pur essendo stata ravvisata dal giudicante la totale prova del maggior danno in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dall'esattore, ancora oggi desumibile dalla stessa ragione sociale della società ricorrente. L'obbligazione del Comune é essenzialmente una obbligazione pecuniaria e, tenuto conto della particolare natura strumentale del danaro rispetto allo specifico carattere imprenditoriale dell'attività svolta dall'esattore nel campo finanziario, il problema dell'integrale risarcimento per il pregiudizio da questo subito in conseguenza del mancato pagamento si pone in termini di contemporaneo riconoscimento della rivalutazione della somma dovuta e degli interessi compensativi nella misura legale, a far tempo dalla cessazione del servizio. Il danaro, in quanto bene tipico dell'attività esattoriale, deve essere riguardato anche sotto il profilo della capacità di produrre frutti per cui gli interessi legali devono essere riconosciuti aggiuntivamente in quanto se la società fosse stata in possesso delle somme dovute sin dalla richiesta, ne avrebbe goduto come prodotto naturale accessorio dello stesso bene (Sez. II 5 ottobre 1987 n. 143). Il ripristino globale del pregiudizio subito dall'ex esattore YYYY dovrà portare al riconoscimento in suo favore di entrambe le obbligazioni accessorie in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi finiscono per concorrere a reintegrare in misura completa il pregiudizio lamentato dall'attore (Sez. Il, 9.12.91 n. 378 e Sez. 113.3.2003 62/03/A). La decisione di I grado, pertanto, va parzialmente riformata, affermando il riconoscimento, in favore della YYYY, oltre che della rivalutazione monetaria, anche degli interessi legali a decorrere dalla data di cessazione della gestione esattoriale o comunque dal momento della domanda di rimborso". Con memoria depositata il 25.10.2004, l'Agenzia delle entrate, "in qualità di terza chiamata in causa nel giudizio di I grado, si costituisce nel presente giudizio al fine di dedurre la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di pretese riguardanti tributi di competenza del Comune. Neppure potrebbe giustificare la partecipazione dell'intestata Agenzia al giudizio in questione, la circostanza che l'Amministrazione è competente ad emettere il provvedimento di liquidazione dei rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 17 della L. n. 413/91. Nel caso di specie, infatti, come già rappresentato nel pregresso grado di giudizio, l'Agenzia non ha potuto esercitare tale potere per il mancato invio della necessaria documentazione da parte del Comune. Non essendovi in contestazione comportamenti e/o provvedimenti della Amministrazione finanziaria si chiede l'estromissione dell'Agenzia delle Entrate dal presente giudizio". Nelle conclusioni scritte, la Procura generale ha fatto presente che "il collegio di I grado ha basato la decisione di accoglimento parziale del ricorso su di una inversione dell'onere della prova, in violazione dell'art. 2967 del c.c. … Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, era la società ricorrente che avrebbe dovuto dimostrare che tutte le domande di rimborso erano state regolarmente presentate, corredate della documentazione richiesta dalla legge a giustificazione dell'inesigibilità (cartelle con la relata di notifica, atti delle procedure esecutive, verbali di mancata consegna per irreperibilità), non potendo essere sufficienti solo delle dichiarazioni unilaterali in merito. … In definitiva, a fronte della mancata presentazione di domande ovvero della documentazione giustificativa dell'inesigibilità, cioè di un'omissione della ricorrente, riguardante un'attività che solo quest'ultima doveva porre in essere, un onere del Comune di dimostrare tale circostanza, oltre che preteso in violazione del suddetto principio, sembra costituire una vera probatio diabolica. L'ulteriore presunto onere non adempiuto dal Comune, sul quale si è basato l'accoglimento parziale del ricorso, cioè la circostanza che quest'ultimo non avrebbe dimostrato che tutte le domande erano in contrasto con i criteri di cui all'art. 24 della legge n. 449/97 (oltre, come detto, ad essere non dovuto), dovrebbe considerarsi ininfluente ai fini della sussistenza del diritto preteso dall'esattore, in quanto le verifiche previste da tale legge presuppongono la presentazione di domande corredate della documentazione giustificativa, circostanza non avvenuta nel caso di specie, né la ricorrente ha prodotto la documentazione nel corso del giudizio di primo grado. … Allo stesso modo, costitutiva un onere di cui l'ente locale non poteva essere gravato, la dimostrazione che le domande non protocollate non erano in realtà mai state presentate, dal momento che, in assenza di regolare protocollazione, deve presumersi (salvo prova contraria, da parte, pero, dell'esattore) che le stesse non siano state presentate. Infine, è da aggiungere che il secondo comma dell'art. 116 del codice di rito non potrebbe essere utilizzato per invertire l'onere della prova, ma presuppone che l'attore abbia fornito degli elementi concreti a dimostrazione del proprio diritto, circostanza non avvenuta nel caso in esame. … In ogni caso, è da dire che il Comune di XXXX ha partecipato diligentemente al processo, fornendo tutti i dati in suo possesso richiesti dal Collegio. Anzi, il suddetto Comune, a fronte del mancato deposito della documentazione giustificativa delle domande di rimborso, pur potendosi limitare a contestare la conseguente inesistenza del diritto dell'attore, per l'assoluta mancanza del presupposto costitutivo, ha, altresì, dimostrato, a campione, l'inattendibilità di molte dichiarazioni unilaterali di inesigibilità (espresse nelle domande mediante le abbreviazioni "I" riferite ai contribuenti irreperibili e "Neg." a quelli insolvibili, ciò, senza allegare alcuna documentazione giustificativa a supporto di tali affermazioni), riguardanti contribuenti dichiarati irreperibili che, dalla documentazione anagrafica, risultavano non avere mai cambiato residenza ed ancora iscritti ai ruoli, ovvero dichiarati insolvibili o irreperibili, pur essendo, ad es., amministrazioni pubbliche … Mancando qualunque tipo di documentazione (quali ad es. i verbali degli ufficiali della riscossione attestanti l'irreperibilità di contribuenti) non si pone nemmeno un problema di eventuale efficacia probatoria privilegiata di atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700 c.c.. … La YYYY, si è, ripetutamente, richiamata al disposto dell'art. 17 della legge n. 413 del 1991 che, a suo avviso, renderebbe sufficiente, al fine del rimborso delle quote in discorso, la sola tempestività nella presentazione delle domande, essendo gli enti impositori esonerati da qualsiasi esame nel merito della documentazione allegata alle stesse, a dimostrazione della dichiarata inesigibilità, dal momento che sussisterebbe una inesigibilità ex lege. … Quest'Ufficio ritiene che l'art. 17 della legge n. 413 del 1991 non stabilisce alcun obbligo automatico da parte degli enti impositori di pagare le somme riportate nelle domande di rimborso sulla base della sola dichiarazione di inesigibilità dei cessati esattori, come ritenuto dalla YYYY, ma parla di liquidazione delle somme "dovute" a titolo di rimborso per inesigibilità. Perciò, le somme potevano essere rimborsate solo se dovute, con un implicito rinvio alle norme di legge che stabilivano le condizioni per il rimborso. Tali norme non risultano abrogate né dalla suddetta disposizione né dall'art. 24, comma 13, della legge n. 449 del 1997". Nella pubblica udienza del 21.2.2006, assente l'avv. FFFF, l'avv. KKKK per la YYYY ha premesso che, trattandosi di vertenza inerente pretese patrimoniali e non l'illegittimità di atti amministrativi, non si poneva alcuna questione in ordine all'effettiva presenza di un provvedimento impugnabile, anche attraverso la formazione del silenzio rifiuto. Ha, inoltre, sostenuto che l'art. 17 della legge n. 413/91 esclude qualsiasi potere di verifica della P.A. sulle domande di rimborso di quote inesigibili che debbono essere liquidate per effetto della mera presentazione ai competenti uffici. Comunque le domande erano sufficientemente documentate, al contrario di quanto affermato dall'appellante. Il P.M. ha chiesto l'accoglimento dell'appello del Comune di XXXX, richiamando le diffuse argomentazioni contenute nelle conclusioni scritte.

DIRITTO 1)La YYYY ha chiesto "la cancellazione delle affermazioni offensive dove è scritto che la YYYY ha dichiarato il falso nelle c.d. istanze di rimborso relativamente a numerosi contribuenti". La richiesta non può essere accolta. Infatti non è ravvisabile alcun intento offensivo nella mera prospettazione di fatti strettamente inerenti alla vicenda, comprovati dai necessari riscontri, secondo la tesi dell'appellante, direttamente finalizzati a contrastare le pretese di parte avversa. 2)La sentenza di primo grado, in relazione alla normativa di cui all'art. 17 della legge n. 413/91, ha affermato che "proprio una procedura più agile nella liquidazione dei rimborsi non autorizza a ritenere superflui i controlli intesi a verificare l'esistenza dei presupposti di legge ed a impedire liquidazioni scorrette, rendendoli anzi ancor più necessari". La Procura generale ha ritenuto che "l'art. 17 della legge n. 413 deI 1991 non stabilisce alcun obbligo automatico da parte degli enti impositori di pagare le somme riportate nelle domande di rimborso sulla base della sola dichiarazione di inesigibilità dei cessati esattori, come ritenuto dalla YYYY, ma parla di liquidazione delle somme "dovute" a titolo di rimborso per inesigibilità. Perciò, le somme potevano essere rimborsate solo se dovute, con un implicito rinvio alle norme di legge che stabilivano le condizioni per il rimborso. Tali norme non risultano abrogate né dalla suddetta disposizione né dall'art. 24, comma 13, della legge n. 449 del 1997". Questa Sezione condivide pienamente le tesi esposte sulla inderogabile necessità che la legittimità delle domande di rimborso sia debitamente comprovata. 3)Occorre pertanto esaminare se le domande presentate al Comune di XXXX dalla YYYY rispondessero a tali requisiti. La risposta, sulla base degli atti allegati, non può che essere recisamente negativa, senza ombra di dubbio. Come già precisato dal Tribunale di Napoli con sentenza in data 14.5.1997, sulla stessa richiesta risarcitoria nei confronti del Comune di XXXX presentata dalla YYYY al giudice ordinario (dichiarato poi carente di giurisdizione dalla competente Corte d'appello), "deve ritenersi che la documentazione prodotta dalla YYYY a sostegno della propria domanda è da ritenersi insufficiente per l'accoglimento della domanda. L'informe elenco riepilogativo depositato in atti, per la sua estrema genericità e neppure qualificabile come documento, mancando di ogni indicazione circa la sua provenienza, non rappresenta valida prova a sostegno della domanda proposta e non legittima, perciò, l'accoglimento della stessa". Giustamente la Procura generale ha osservato che "la società ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che tutte le domande di rimborso erano state regolarmente presentate, corredate della documentazione richiesta dalla legge a giustificazione dell'inesigibilità (cartelle con la relata di notifica, atti delle procedure esecutive, verbali di mancata consegna per irreperibilità), non potendo essere sufficienti solo delle dichiarazioni unilaterali in merito". In carenza di prova sulla fondatezza della pretesa, la Sezione territoriale avrebbe dovuto respingere il ricorso, per gli stessi motivi indicati dal Tribunale di Napoli. In conclusione è fondato il motivo d'appello nel quale si sostiene che "la domanda della YYYY è completamente sfornita di prova". 4)Al contrario, la Sezione ha accolto il ricorso della YYYY attraverso una motivazione, giustamente censurata dal Comune appellante e dalla Procura generale, in quanto del tutto carente sotto il profilo logico-giuridico. Nella sentenza impugnata è scritto che "il Collegio ha demandato all'ente locale l'acquisizione di ogni utile notizia in merito. Orbene, l'Amministrazione comunale di XXXX non ha fornito elementi dai quali possa inconfutabilmente desumersi: che le domande esibite dall'ex esattore senza gli estremi di protocollazione non siano state in realtà mai presentate; che tutte le domande in discussione siano in contrasto con i criteri di riscontro esattamente individuati nell'art. 24, punto 13, legge 27 dicembre 1997 n. 449; che tutte le domande in discussione presentassero carenze documentali tali da precluderne l'accoglimento". Sul punto, contestato dall'appellante secondo cui "tale prova non può essere posta a carico dell'Ente impositore", si è soffermata la Procura generale che, con puntuali notazioni, ha dimostrato la totale erroneità della sentenza: "Il collegio di I grado ha basato la decisione di accoglimento parziale del ricorso su di una inversione dell'onere della prova, in violazione dell'art. 2967 del c.c."; "costitutiva un onere, di cui l'ente locale non poteva essere gravato, la dimostrazione che le domande non protocollate non erano in realtà mai state presentate, dal momento che, in assenza di regolare protocollazione, deve presumersi (salvo prova contraria, da parte, però, dell'esattore) che le stesse non siano state presentate"; "il secondo comma dell'art. 116 del codice di rito non potrebbe essere utilizzato per invertire l'onere della prova". 5)Secondo l'appellante, "la YYYY aveva l'obbligo di impugnare il silenzio rifiuto nei modi e forme di legge, non lo ha fatto, pertanto il suo ricorso non poteva ritenersi procedibile". Il rilievo è fondato. Questa Sezione, con sentenza n. 335/2004, ribadita con sentenza n. 373/2004, ha precisato che "l'art. 17, comma settimo, della legge n. 413/1991 nonché l'art. 24, comma tredicesimo, della legge n. 449/1997 contengono norme che attengono alle modalità del controllo delle domande di rimborso da parte degli enti impositori, semplificando drasticamente la procedura di accertamento del diritto dell'esattore ad ottenere il rimborso. Indipendentemente dalla valutazione degli effetti di dette norme sulla obbligazione di dare ed avere, le disposizioni invocate dalla ricorrente società prevedono la effettuazione di controlli e non contengono alcuna previsione in ordine al contenzioso derogativi della normale procedura. Va di conseguenza affermato che anche la presente controversia rientra nei giudizi ad istanza di parte previsti e regolati dagli artt. 56 del r.d. n. 1214/1934 ed 85 del d.P.R. n. 43/1988 avendo per oggetto un rapporto giuridico di natura patrimoniale riguardante la definizione della ragione del dare e avere tra le parti circa il rimborso di quote inesigibili. In questi tipi di giudizio l'ordinamento prevede che costituisca presupposto necessario del giudizio, che investe il rapporto giuridico di dare e avere, un provvedimento amministrativo. Questo definisce in sede amministrativa le posizioni soggettive che vengono poi fatte valere in sede giudiziaria, in attuazione di norme che concedono alla P.A. poteri di accertamento in ordine ai presupposti ed ai contenuti del rapporto patrimoniale. Nel caso oggetto del giudizio la società ricorrente non ha introdotto il procedimento amministrativo che, come si è detto, è presupposto necessario per adire questo giudice. Di conseguenza era inammissibile l'originario atto introduttivo del giudizio". In conclusione va accolto l'appello principale del Comune di XXXX, conseguentemente va respinto l'appello incidentale della YYYY, mentre rimangono assorbite le ulteriori richieste. Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese legali mentre le spese giudiziarie seguono la soccombenza per ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M. La Sezione, definitivamente pronunziando, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello principale del Comune di XXXX, conseguentemente respinge l'appello incidentale della YYYY, mentre rimangono assorbite le ulteriori richieste. Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese legali mentre le spese giudiziarie seguono la soccombenza e quindi, per ambedue i gradi di giudizio, vanno poste a carico della YYYY, **** tributari °°°° S.p.a. e liquidate in euro 1270,82 (Mileduecentosettanta/82). Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.2.2006. IL RELATORE F.to Antonio VETRO IL PRESIDENTE F.to Tullio SIMONETTI Depositata in Segreteria il 9/5/2006 IL DIRIGENTE F.to Maria FIORAMONTI

151.46.18.181


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