Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Le idee si combattono con le idee, si combattono con altre dottrine, si combattono coll'educazione; non si combattono coi carabinieri e colle restrizioni." - De Sanctis, discorso alla Camera del 1878



Cartella esattoriale    

Opposizione a cartella esattoriale, opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. *

Opposizione a cartella esattoriale qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c. – intempestività della notificazione della cartella per violazione dell'art.25 d.p.r. 29.9.1973 n. 602 .Decadenza del Concessionario

Commento di avv. Assunta Russo e avv.Marilisa Somma che ringraziamo per il cortese invio

11.05.2006 - pag. 29623 print in pdf print on web

R

Recente sentenza del Giudice di Pace di Salerno testo al link indicato.

La causa aveva ad oggetto l'opposizione proposta da un utente nei confronti del concessionario servizi tributi a seguito di una cartella esattoriale per tributi consortili relativi agli anni 1996-2001 con visto di esecutorietà dell'anno 2002 e consegna ruolo effettuata nell'anno 2003.

Nella interessantissima decisione il giudice di Pace ha preliminarmente qualificato come opposizione all'esecuzione la domanda proposta accogliendo l'eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale e la intempestività della notificazione per violazione dell'art.25 d.p.r. 29.9.1973 n.602.

Dopo aver riconosciuto la legittimazione attiva dell'attrice titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla rimozione del provvedimento di cui era destinataria, e quella passiva concorrente del concessionario del servizio riscossione, il giudice di primo grado ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario per le opposizioni all'esecuzione applicando la normativa di cui all'art.2 comma 1 d. lgs.31.12.1992 n.546 secondo cui " Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento".

In particolare poichè l'interessato aveva fatto valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo e comunque relativi alla notificazione della cartella, il giudice di pace aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui per l'opposizione all'esecuzione non è previsto alcun termine di decadenza (v. Cass.16.11.1999 n.12685) ha poi, riconosciuto la competenza per valore e territoriale del Giudice di pace adito considerato che l'importo della cartella era di valore inferiore ad Euro 2582,00 e giacchè la competenza territoriale andava individuata nel domicilio del presunto debitore.

Relativamente all'eccezione sulla tardiva notifica della cartella esattoriale rispetto al termine decadenziale previsto dall’art.25 comma 1 D.P.r. n.602/1973 nel testo in vigore a partire dal 29.6.2001 (e precedente alla modifica legislativa operata dalla legge 311/04 in vigore dal Luglio 2005) il giudicante ha ritenuto che l’unica interpretazione costituzionalmente legittima in relazione agli art. 3 e 24 cost. e che ha trovato l'avallo della Corte Costituzionale, tra l’altro con l'ordinanza n. 107 del 1993, sia quella di considerare il termine di cui all’art.25 un termine “perentorio”.

In definitiva aderendo ad analoghe decisioni delle commissioni Tributarie e della Suprema Corte, è stato riaffermato che :” la notifica della cartella di pagamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 25 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973, nella versione applicabile "ratione temporis", e cioè entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo e che è illegittima e va annullata l'iscrizione a ruolo eseguita oltre i termini di decadenza stabiliti dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973. Ove nella cartella di pagamento impugnata non sia stata indicata la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, è possibile desumere tale data andando a ritroso dal giorno in cui è stata notificata la cartella, sottraendo il termine massimo per la notifica stabilito dal previgente art. 25 d.P.R. n. 602/1973”.

avv. Assunta Russo e avv.Marilisa Somma


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Le idee si combattono con le idee, si combattono con altre dottrine, si combattono coll'educazione; non si combattono coi carabinieri e colle restrizioni." - De Sanctis, discorso alla Camera del 1878








innovare l'informatica e il diritto


per la pace