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Avvocati    

Professioni legali: gli onorari non devono essere soggetti alle norme di concorrenza *

Il Parlamento ha adottato una risoluzione sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici. Sottolineando il ruolo cruciale di tali professioni, i deputati ritengono che le riforme in questo campo vadano realizzate a livello nazionale e che l'UE non debba applicare le norme della concorrenza in materia di onorari. Gli organismi professionali sono poi invitati a definire un codice di condotta europeo.
27.03.2006 - pag. 29534 print in pdf print on web

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Adottando la risoluzione presentata da PPE/DE, PSE, ALDE/ADLE, Verdi/ALE e UEN, il Parlamento riconosce pienamente «la funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica», al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la sicurezza nell'applicazione della legge. Nell'evidenziare poi le alte qualificazioni richieste per accedere alla professione legale e il bisogno di proteggere tali qualificazioni, ribadisce quindi l'importanza delle norme necessarie ad assicurare l'indipendenza, la competenza, l'integrità e la responsabilità degli operatori membri delle professioni legali, «con lo scopo di garantire la qualità dei loro servizi, a beneficio dei loro clienti e della società in generale, e per salvaguardare l'interesse pubblico». Il Parlamento, accogliendo un emendamento proposto dai Verdi, ricorda poi che la Corte di giustizia ha riconosciuto che lo scopo del principio della libera prestazione di servizi applicato alle professioni giuridiche è quello di promuovere l'apertura dei mercati nazionali mediante la possibilità offerta ai prestatari di servizi e, ai loro clienti, di beneficiare pienamente del mercato interno della Comunità. E' quindi accolto con favore il fatto che la Commissione riconosca che «le riforme sono eseguite in maniera più efficace a livello nazionale» e che le autorità degli Stati membri, specialmente gli organismi legislativi, «sono nella posizione migliore per definire le norme che si applicano alle professioni legali». A questo proposito è inoltre sottolineato che la Corte di giustizia ha concesso ai legislatori nazionali, alle associazioni ed agli organismi professionali un margine di discrezionalità nella decisione delle misure appropriate e necessarie a protezione dell'esercizio congruo delle professioni legali negli Stati membri. Il Parlamento nota quindi che qualunque tipo di attività di un organismo professionale «deve essere considerata separatamente», in maniera che le norme sulla concorrenza si applichino all'associazione «soltanto quando agisce esclusivamente nell'interesse dei suoi membri e non quando agisce nell'interesse generale». Ricorda poi che le finalità della regolamentazione dei servizi legali sono la protezione dell'interesse pubblico, la garanzia del diritto di difesa e l'accesso alla giustizia nonché la sicurezza nell'applicazione della legge e che, per queste ragioni, «non può essere conforme ai desideri del cliente». E' peraltro ricordato che i principi di base delle Nazioni Unite sul ruolo degli avvocati stabiliscono che essi hanno diritto a costituire e ad essere membri di associazioni professionali in rappresentanza dei loro interessi, a promuovere l'educazione continua e la formazione professionale e a proteggere la loro integrità professionale. I principi ONU, inoltre, attribuiscono alle associazioni professionali di avvocati un ruolo vitale nel promuovere il rispetto dell'etica e delle norme professionali, nel proteggere i loro membri da procedimenti e interferenze e limitazioni ingiuste. Gli organismi professionali, le organizzazioni e le associazioni delle professioni legali sono quindi incoraggiati a istituire un codice di condotta a livello europeo, con norme relative all'organizzazione, alle qualificazioni, alle etiche professionali, al controllo, alla trasparenza e alla comunicazione, «per garantire che il consumatore finale dei servizi legali disponga delle garanzie necessarie in relazione all'integrità e all'esperienza e per garantire la sana amministrazione della giustizia». D'altra parte, accogliendo un emendamento proposto dal PSE, il Parlamento incoraggia le organizzazioni professionali a continuare a sviluppare le proprie attività nel settore del patrocinio giuridico, «al fine di garantire che ognuno abbia il diritto ad ottenere consulenza e assistenza legali». La Commissione dovrebbe poi applicare le norme sulla concorrenza, ove opportuno, nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia. Al riguardo, il Parlamento considera che gli interessi pubblici che prevalgono sui principi della concorrenza dell'Unione europea «si trovano nel sistema legale dello Stato membro in cui il regolamento è adottato o produce i suoi effetti». Non esiste, invece, un criterio d'interesse pubblico della UE, comunque lo si voglia definire. Pertanto, invita la Commissione a non applicare le norme sulla concorrenza dell'Unione europea in materie che, nel quadro costituzionale europeo, sono lasciate alla giurisdizione degli Stati membri, quali l'accesso alla giustizia, «che include questioni quali le tabelle degli onorari che applicano i tribunali per retribuire gli avvocati». Facendo proprio un emendamento proposto dal PPE/DE, il Parlamento ritiene che le tabelle degli onorari o altre tariffe obbligatorie per avvocati e professionisti legali, anche per prestazioni stragiudiziali, non violino gli articoli 10 e 81 del trattato CE, «purché la loro adozione sia giustificata dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico e gli Stati membri controllino attivamente l’intervento di operatori privati nel processo decisionale». Nota poi che la concorrenza dei prezzi non regolamentata tra i professionisti legali conduce ad una «riduzione della qualità del servizio prestato e va a detrimento dei consumatori. D'altra parte, è sottolineata «l'asimmetria dell'informazione» tra avvocati e consumatori (comprese le PMI) dovuta al fatto che questi ultimi «non dispongono dei criteri necessari per valutare la qualità dei servizi prestati». I deputati, infine, sottolineano che i preesistenti ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libertà di fornire servizi per le professioni legali sono stati «in teoria» efficacemente rimossi dalle direttive 1977/249/CEE, 98/5/CE e 2005/36/CE e considerano che l'articolo 49 del trattato CEE, la direttiva 2005/36/CE e la direttiva 77/249/CEE regolano l'applicazione del principio del paese di destinazione per le tabelle degli onorari e le tabelle obbligatorie per gli avvocati e altri operatori delle professioni legali.

23/03/2006

Risoluzione sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici Procedura: Risoluzione Dibattito: 15.3.2006 Votazione: 23.3.2006

RIF.: 20060322IPR06620 Contattare: Federico ROSSETTO : stampa-it@europarl.eu.int : (32-2) 28 40955 (BXL) : (33-3) 881 74133 (STR)


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