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Disabili    

Mobbing e discriminazione contro i disabili risarciti e tutelati

LEGGE 1 marzo 2006, n.67

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni.

GU n. 54 del 6-3-2006

08.03.2006 - pag. 29489 print in pdf print on web

A

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) Art. 2 (Nozione di discriminazione) Art. 3 (Tutela giurisdizionale) Art. 4 (Legittimazione ad agire)

"2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilita', una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresi', considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilita', che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti."


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