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"L'oblio e' nemico della verita'" - l'abate, Il nome della rosa



Privacy    

Oltre la privacy: no a servizi non richiesti

Il Garante della Privacy interviene tutelando gli aspetti contrattuali ed extracontrattuali tra gestori e i loro clienti.

Norme sanzionate gia' dalla normativa civilistica trovano ora una loro sanzione anche dal Garante della Privacy.

E alle associazioni dei consumatori quali competenze ? L'indennizzo diretto ?

Dalla newsletter del Governo

07.03.2006 - pag. 29476 print in pdf print on web

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"Vietato intestare schede telefoniche prepagate a clienti ignari o attivare senza precisa richiesta segreterie o altri servizi, come la selezione automatica dell'operatore telefonico o linee Internet veloci. I gestori telefonici devono mettere in atto procedure per verificare tempestivamente le anomalie e vigilare sull'operato dei rivenditori e dei call center. Il Garante per la protezione dei dati personali interviene così a tutela di utenti e abbonati telefonici con un provvedimento a carattere generale nel quale impone a gestori telefonici e agli altri operatori di comunicazione elettronica le regole da rispettare per evitare comportamenti illeciti e non andare incontro a sanzioni, anche di tipo penale. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006, consente di tutelare le persone sotto tre aspetti: garantisce finalmente alle vittime di prassi illecite interventi immediati a loro tutela; impone comportamenti trasparenti agli operatori telefonici; attribuisce alle persone il diritto di opporsi immediatamente ad un uso indebito dei loro dati personali."


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