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"Chi regala le ore agli altri vive in eterno" - Alda Merini



Riciclaggio    

Governance bancaria ?

… fra Riciclaggio & Malversazione…
06.03.2006 - pag. 29471 print in pdf print on web

P

Posto che nessuna legge potrà imporre il modello organizzativo più idoneo per la prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco nonché alle frodi o infedeltà dei dipendenti, è altrettanto vero che la responsabilità della banca, quale persona giuridica, sarà commisurata tanto alla gravità dei danni provocati dalla condotta illecita di qualche dipendente (apicale e/o sottoposto), tanto dalle cautele e misure interne adottate per una efficace azione di prevenzione e contrasto volte a scongiurare tali eventi dannosi.

Ne consegue, anche per effetto della responsabilità amministrativa imputabile alle società, associazioni o enti forniti di personalità giuridica - ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr.231 – per illeciti derivanti da reato, l’assoluta necessità di dotarsi di un “Modello organizzativo”. L’adozione di tale “Modello di organizzazione”, per una banca, è e rimane prerogativa esclusiva del Consiglio di Amministrazione o Consiglio di Gestione (anche in base alla scelta del sistema di governo, monistico o dualistico, secondo le norme del nuovo Diritto societario ex D.Lgs nr.6/2003).

Un ruolo fondamentale, nella verifica e controllo del modello organizzativo adottato dalla banca, deve essere esercitato dal Collegio Sindacale – ex art. 2403 del codice civile (1) (2), soprattutto con riferimento all’art.10 della legge nr.197/91 (3) ovvero agli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Lgs n.231/01, significando di: · verificare l'avvenuta adozione dei modelli richiesti dalle diverse norme in vigore; · valutarne la serietà, l'efficacia e l'adeguatezza alla realtà aziendale in rapporto alle finalità perseguite dalla norma; · valutarne l'effettività ed applicazione concreta nella quotidianità operativa. Da questa sommaria premessa, possiamo dedurre che, per una banca o intermediario finanziario in genere, l’esigenza di dotarsi della migliore “organizzazione” diventa requisito fondamentale per la sua stessa sopravvivenza, posto che, in presenza di coinvolgimento anche inconsapevole in fenomeni di riciclaggio di denaro sporco ovvero di malversazione ad opera di dipendenti infedeli, alle pesanti sanzioni pecuniarie, potrà seguire la interdizione o addirittura il commissariamento. Attraverso il “Modello organizzativo” prescelto, si potranno prevenire gran parte dei fenomeni illeciti, garantendo alla stessa banca non solo l’esonero da qualsivoglia responsabilità amministrativa, ma anche la migliore serenità professionale ed operativa dei dipendenti ad ogni livello di responsabilità. Con la stesura di un buon Manuale Antiriciclaggio, bisognerà diffondere, con sistematicità, una cultura di legalità fatta di conoscenza della normativa, ma soprattutto di comportamenti concreti per assicurare la “collaborazione attiva” imposta dalla legge. In proposito, di fondamentale importanza appare la necessità di descrivere, in modo dettagliato, le modalità di alimentazione dell’Archivio Unico Informatico, avuto riguardo alla corretta identificazione della clientela e puntuale registrazione delle operazioni, in armonia alle rigorose normative emanate dagli Organi di Vigilanza (ex D.M. 19 dicembre 1991). Se per ciascun amministratore il “Conto economico” rimane il documento contabile più importante della gestione, quale unica scrittura che gli consente di manifestare all’esterno (soci, mercato, Organi di Vigilanza) lo stato di salute del soggetto giuridico e, non ultimo il dividendo da distribuire, per gli Organi di Vigilanza, invece, il documento più importante è rappresentato dall’Archivio Unico Informatico. Questo infatti, costituisce la più importante scrittura contabile idonea ad evidenziare e ricostruire, a posteriori e per un decennio, il percorso dei flussi finanziari in presenza di una indagine giudiziaria. Se quanto dico appare condivisibile, qualunque Intermediario (4), oltre alla migliore “Formazione” del personale, deve assicurare un controllo a distanza, continuo e sistematico dell’operatività di cassa degli Addetti operativi, con l’esclusivo intento di riscontrare entro il termine stabilito dalla legge (gg.30), la corretta alimentazione del citato Archivio. In tale ottica, l’intermediario deve adottare adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando una adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori (5). Per concludere, ritengo che mai come adesso possiamo opportunamente ribadire e fare nostro il famoso motto di Irving Fischer: “LA CONOSCENZA E’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO”.

Bari, 03 marzo 2006

www.giovannifalcone.it info@giovannifalcone.it

(1) articolo 2403 del codice civile, "il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. (2) IL COLLEGIO SINDACALE NEL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO (3) Art.10 Doveri del collegio sindacale Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo 1 del presente decreto sono trasmessi in copia entro 10 giorni al Ministro dell’economia e delle finanze. L’omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (euro due milioni). (4) Art. 2. Ambito di applicazione 1. Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano: a) alle banche; b) a Poste Italiane S.p.a.; c) agli istituti di moneta elettronica; d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM); e) alle società di gestione del risparmio (SGR); f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) alle imprese di assicurazione; h) agli agenti di cambio; i) alle società fiduciarie; l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario; o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario; p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria; q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate; r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate; s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe. 2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano: a) ai soggetti indicati nel comma 1; b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari; c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; f) agli uffici della pubblica amministrazione. 3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. (5) Art.8 Decreto Legislativo nr.56/2004 I soggetti indicati nell’art.2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando una adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.


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06.03.2006 Giovanni Falcone

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