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Contravvenzioni    

Opposizione a cartella esattoriale

Impugnazione cartella esattoriale per contravvenzioni prescritte qualificata come opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. - .

Interessante sentenza del giudice di pace di Gragnano che ha accolto l’opposizione proposta dall’utente ritenendo la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza dell’utente.

05.03.2006 - pag. 29467 print in pdf print on web

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Si segnala all’attenzione dei lettori una recente ed innovativa sentenza emessa dal Giudice di pace di Gragnano dr.ssa Cira di Somma in materia di opposizione a cartella esattoriale .

Si tratta di un ricorso con il quale un privato cittadino impugnava l’atto di iscrizione ipotecaria effettuato dalla Gest Line s.p.a., che traeva origine dal mancato pagamento di ben tre diverse cartelle esattoriali per un importo complessivo di euro 7259,52.

Il ricorrente oltre chiedere la nullità del provvedimento di iscrizione ipotecaria insisteva anche perchè il giudice dichiarasse l’inefficacia della cartella esattoriale mai notificata.

La Gest Line si costituiva in udienza ed eccepiva il difetto di competenza del giudice adito ed in particolare sottolineava la differente posizione dell’ente impositore rispetto a quella del Concessionario Riscossione Tributi, che è un mero esattore.

La prima eccezione sollevata dalla Gest Line e relativa alla sua estraneità al giudizio è stata subito respinta, in quanto l’opposizione in questione è diretta proprio contro un atto posto in essere dalla Gest Line stessa.

Relativamente all’eccezione dell’incompetenza per territorio è stata poi confermata la competenza del giudice adito. Invero, l’opposizione avverso la procedura di riscossione viene qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto la contestazione investe il diritto a procedere all’esecuzione) e/o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (in quanto si deducono vizi di forma degli atti esecutivi) e quindi competente per territorio è il giudice dove deve essere effettuata l’esecuzione e quindi nella residenza del contribuente.

Il convenuto Esattore, eccepiva peraltro, che la forma dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. non corrispondeva al modello predisposto dal legislatore, ossia l’atto di citazione.

Il giudice disattende anche tale eccezione richiamandosi alla dottrina e giurisprudenza predominante secondo cui il processo davanti al giudice di pace può iniziare oltre che con citazione o con proposizione verbale, anche con la comparizione personale delle parti direttamente all’udienza senza alcuno scritto difensivo preparatorio.

Conseguentemente il giudice ritiene il ricorso ammissibile perchè ha raggiunto lo scopo di notiziare i convenuti rilevando che in ogni caso la costituzione sana il vizio di forma.

Il Giudice in conclusione accoglie il ricorso e dichiara l’inefficacia della cartella di pagamento emessa dalla Gest Line s.p.a. e come necessaria conseguenza dichiara nullo il provvedimento di iscrizione ipotecaria.


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05.03.2006 Avv.Luigi Vingiani

Avv.Luigi Vingiani

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