Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Le riforme compiute a tempo, invece di indebolire l’autorità, la rafforzano" - Cavour, citato da Draghi



Sentenza    

Tribunale di Nola, ordinanza del 17.01.2006 - Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (Fonte: www.iussit.it)

In caso di notifica dell'atto giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., perché possa dirsi che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, è necessario che la lettera raccomandata a/r, con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia allo stesso dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa comunale, sia giunta a destinazione nel termine fissato per la notifica
21.03.2006 - pag. 29408 print in pdf print on web

R

REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Nola - II sezione civile - nelle persone dei magistrati: Dott. Giovanni Scotto di Carlo Presidente Dott. Ciro Caccaviello Giudice Relatore Dott.ssa Maria Casaregola Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 86 del ruolo reclami dell'anno 2005 TRA CONDOMINIO SEMPRONIO di …. -Na, Via … in persona dell'amministratore p.t. - reclamante- E TIZIO E CAIO -reclamati- rappresentati e difesi come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE Il reclamo è fondato e va accolto. TIZIO e CAIO proponevano ricorso nei confronti del condominio SEMPRONIO al fine di veder annullata una delibera condominiale; in via cautelare chiedevano sospendersi l'esecuzione della delibera impugnata. Il G.I. fissava per la comparizione delle parti in ordine alla richiesta di sospensiva l'udienza del 2.12.05, concedendo termine per la notifica alla controparte del ricorso e del pedissequo decreto sino al 28.11.05. La notifica veniva effettuata in data 28.11.05. L'ufficiale giudiziario, dato atto di non aver reperito il destinatario, provvedeva ad affiggere avviso alla porta ed a spedire raccomandata r.r., come previsto dall'art. 140 cpc, depositando copia del ricorso presso la Casa Comunale. L'udienza di comparizione delle parti veniva effettivamente tenuta in data 6.12.05. Il G.I. riteneva validamente effettuata la notifica, benché non venisse prodotta la ricevuta di ritorno relativa alla spedizione dell'avviso, e, trattando la causa nel merito, sospendeva l'esecuzione della delibera. Il condominio propone reclamo deducendo l'invalidità della notifica del ricorso introduttivo, non essendo stata prodotta la ricevuta di ritorno attestante la ricezione della raccomandata contenente l'avviso del deposito dell'atto. I reclamati eccepiscono che: la notifica si è perfezionata con la mera spedizione della raccomandata; il resistente aveva ritirato l'atto presso il Comune in data 5.12.05, quindi in tempo utile per comparire all'udienza di discussione che era stata spostata al 6.12.05; in subordine, in caso di accoglimento del reclamo, il Collegio dovrebbe comunque decidere sul merito della vicenda, confermando nella sostanza il provvedimento emanato. Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che la circostanza della ricezione dell'atto notificato prima della data in cui è stata tenuta l'udienza di comparizione delle parti è irrilevante in quanto, ovviamente, la notifica doveva essere effettuata, a pena di nullità, entro il termine fissato dal giudice per consentire al resistente di esplicare le proprie attività difensive. Il ritiro dell'atto, pertanto, non può sanare la nullità verificatasi. Ciò che conta, allora, è determinare il momento in cui la notifica si è perfezionata per stabilire se il termine difensivo sia stato rispettato o meno. Orbene, ai sensi dell'art. 140 cpc, se non è possibile consegnare l'atto da notificare al destinatario l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene da notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Il giudice di prime cure si è allineato a quella che, sino ad ora, è stata la giurisprudenza dominante in materia. La Suprema Corte, infatti, riteneva graniticamente che la notifica, per il destinatario, si ha per compiuta nel momento in cui l'ufficiale giudiziario, dopo aver depositato copia dell'atto nella casa comunale ed aver affisso l'avviso dell'avvenuto deposito, invia al destinatario la raccomandata con avviso di ricevimento nella quale gli da notizia dell'effettuazione di tali operazioni (cfr. Cass. 17.6.1999 n. 6065; Cass. 29.4.1999 n. 4307; Cass. 5.6.1996 n. 5258). La Cassazione, altresì, riteneva che la notifica si perfezionasse con la semplice spedizione della raccomandata, essendo irrilevante il suo effettivo ricevimento (cfr. Cass. 20.11.2000 n. 14986; Cass. 10.3.1999 n. 2082; Cass. 27.2.1998 n. 2228; Cass. 5.6.1996 n. 5258; Cass. 1.2.1995 n. 1136; Cass. 27.6.1994, n. 6187; Cass. 5.7.1997 n. 6060; Cass. 23.9.04 n. 19132; Cass. 16.3.04 n. 5345). Quest'orientamento è stato, fino a poco tempo fa, pienamente condiviso dalla Corte Costituzionale la quale aveva sempre dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità di tale interpretazione della norma per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ritenendo che la notifica si perfezionasse con l'invio al destinatario della raccomandata con ricevuta di ritorno a prescindere dalla sua effettiva ricezione (C. Cost. 15.7.75 n. 213; C. Cost. ord. 8.4.76 n. 76; C. Cost. ord. 22.6.76 n. 148; C. Cost. ord. 10.5.78 n. 57; C. Cost. ord. 22.12.80 n. 192; C. Cost. 86/250; C. Cost. 87/350; C. Cost. 88/204; C. 13.11.1989 n. 4788; C. Cost. 17.1.00 n. 15; C. 26.1.00 n. 857). Nell'interpretazione della norma in esame, tuttavia, deve tenersi conto della recente sentenza C. Cost. 26.11.02 n. 477. In tale pronuncia la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Tale statuizione è stata subito considerata dalla dottrina un principio di diritto applicabile, in generale, ad ogni ipotesi di notifica, con la conseguenza che la notifica si perfeziona alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per il notificante ed alla data di ricezione dell'atto per il destinatario (cd. principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio). L'interpretazione estensiva è stata, quindi, accolta da Cass. 4.5.04 n. 8447 la quale ha affermato che, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato. Sul tema si sono, infine, pronunciate le SSUU con l'ord. 13.1.05, n. 458 sancendo la portata generale del principio enunciato. Nel solco della pronuncia suddetta le SSUU sono nuovamente intervenute nella materia delle notificazioni con una recentissima pronuncia (Cass. civ. sez. un. (Ord.) 13 gennaio 2005, n. 458) con la quale si è stabilito che, qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al fine del rispetto del termine di impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dall'art. 369, primo comma, c.p.c., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.. Le SSUU motivano l'abbandono del precedente orientamento con la necessità di adeguare l'interpretazione delle norme in tema di notifica di atti giudiziari con il menzionato principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio. Tale principio, essendo espressione del diritto alla parità di trattamento delle parti in causa sancito dagli artt. 3 e 24 Cost., se, da una parte, impone di evitare che il notificante subisca il verificarsi di decadenze procedurali non imputabili alla propria negligenza, dall'altra prescrive di accertarsi che l'atto da notificare sia effettivamente giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Per tale motivo è necessario che il procedimento notificatorio, dal punto di vista del destinatario, offra sufficienti garanzie di un'effettiva conoscibilità dell'atto, fermo restando che tale conoscibilità rimane, comunque, una mera presunzione posto che la reale conoscenza del medesimo è assicurata solo dalla notifica a mani proprie che, però, non può essere sempre richiesta poiché ciò imporrebbe oneri eccessivi al notificante. Ciò premesso, si osserva che la mera affissione di un avviso alla porta della dimora non garantisce sufficientemente, per la sua precarietà, che il destinatario abbia avuto notizia della notifica, né ciò può essere garantito dall'invio di un ulteriore avviso mediante lettera raccomandata se non vi è la prova che quest'ultima sia giunta a destinazione. E, naturalmente, è necessario che tale lettera sia giunta a destinazione nel termine fissato per l'effettuazione della notifica. L'espletamento, nel debito termine, di tale ulteriore adempimento garantisce quindi, nelle intenzioni del legislatore, se non la conoscenza effettiva quanto meno la conoscibilità dell'atto. A tal fine, però, è necessario che sia data prova che l'atto è pervenuto a destinazione nel termine previsto mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento. In difetto la notifica deve ritenersi nulla, come pure sarà nulla qualora, dall'avviso suddetto, risulti che non sussistevano i presupposti per ricorrere al procedimento ex art. 140 cpc. Nella fattispecie non solo l'avviso di ricevimento è stato prodotto solo in sede di reclamo, ma da tale documento risulta che la lettera contenente l'avviso di deposito è stata recapitata in data 3.12.05, quindi oltre il termine fissato dal G.I.. La notifica del ricorso introduttivo del giudizio, pertanto, va dichiarata nulla e tale nullità si riverbera sull'intero procedimento. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata. Questo ci porta ad esaminare l'ulteriore questione posta dal reclamato, ovvero la possibilità, per il giudice del reclamo, di decidere ugualmente il merito della causa pur avendo accolto l'eccezione procedurale proposta dal reclamante. Orbene si osserva, al riguardo, che il reclamo nei confronti di un provvedimento cautelare ha, indubbiamente, natura devolutiva, investendo il collegio del merito della controversia; tuttavia, nella fattispecie, ci troviamo di fronte ad un error in procedendo che, riverberandosi su tutti gli atti successivi, ha inficiato l'intero giudizio di primo grado mettendo il resistente nell'impossibilità di difendersi. Decidere il merito della questione, pertanto, lederebbe il diritto alla difesa del reclamante privandolo, di fatto, di un grado di giudizio. E', pertanto, necessario applicare in via analogica l'art. 354 cpc il quale, nel giudizio di appello, impone la rimessione della causa al primo giudice quando la sentenza impugnata sia stata annullata per vizio della citazione introduttiva. In conclusione il provvedimento impugnato va annullato ed il giudizio va rimesso al primo giudice. Non essendo imputabile ad alcuno la nullità verificatasi, appare equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese della fase di reclamo. Il giudizio andrà riassunto innanzi al primo giudice mediante nuovo ricorso da presentare entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento.

P.Q.M. 1. accoglie il reclamo ed annulla l'ordinanza impugnata; 2. fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio innanzi al primo giudice; 3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della fase di reclamo. Così deciso in Nola il 17.1.06, in camera di consiglio. Il Presidente Dott. Giovanni Scotto di Carlo


Condividi su Facebook

21.03.2006 Pietro.danto libero.it

Web

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Le riforme compiute a tempo, invece di indebolire l’autorità, la rafforzano" - Cavour, citato da Draghi








innovare l'informatica e il diritto


per la pace