"Vive solo chi ha ideali, gli altri sopravvivono" - Don Mazzi
Doping
Olimpiadi e droga: insieme, approvate con fiducia
Equivoci
V
Qui invece la relazione che riportiamo in html.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 6297-A
—
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 gennaio 2006 (v. stampato Senato n. 3716)
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)
E DAL MINISTRO DELL’INTERNO
(PISANU)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)
E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(BACCINI)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali,
nonche´ la funzionalita` dell’Amministrazione dell’interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 gennaio 2006
(Relatori: ANEDDA, per la II Commissione;
Giulio CONTI, per la XII Commissione)
NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni
permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e
programmazione), VI (Finanze), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell’Unione europea)
sul disegno di legge n. 6297.
Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il 2 febbraio 2006, hanno deliberato
di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data le
Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 6297.
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 6297 e rilevato che:
esso reca un contenuto i cui elementi di eterogeneita` –
peraltro gia` presenti nella originaria formulazione di 5 articoli
(concernenti il personale della polizia di Stato e prefettizio, l’istituzione
di una lotteria connessa ai giochi olimpici, una norma dedicata
all’esecuzione di pene detentive per i tossicodipendenti ed, infine, il
finanziamento delle attivita` di aggiornamento degli schedari consolari
per l’esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all’estero) – sono
stati notevolmente accentuati a seguito dell’inserimento, durante il
procedimento di conversione presso il Senato, di una vasta mole di
ulteriori disposizioni (recate in 25 nuovi articoli) riguardanti principalmente,
ma non esclusivamente, misure di contrasto alla diffusione
degli stupefacenti, mutuate da un disegno di legge da tempo all’esame
del Senato (S. 2953); tale circostanza si pone in contrasto con
l’esigenza di garantire la specificita` e l’omogeneita` dei contenuti
normativi recati nei provvedimenti di urgenza anche nella fase di
esame parlamentare, esigenza il cui rispetto e` stata oggetto di
richiamo anche nel messaggio del Presidente della Repubblica di
rinvio alle Camere della legge di conversione del decreto-legge n. 4 del
2002 (doc. I, n. 1);
contiene disposizioni che – in ordine al requisito della
« immediata applicabilita` » – rinviano all’emanazione di decreti ministeriali
(articolo 1-ter, comma 4) o prorogano termini la cui
scadenza non e` imminente (articolo 2);
abroga, all’articolo 4, una disposizione introdotta recentemente
dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 ed, inoltre, modifica
all’articolo 5-bis una disposizione presente nel decreto-legge n. 35 del
2005, ma gia` modificata dall’articolo 2 del decreto-legge n. 203 del
2005, circostanze che rappresentano una modalita` di produzione
normativa sicuramente non conforme alle esigenze di semplificazione
e di riordino della normativa vigente;
reca, all’articolo 3, una rubrica non piu` rispondente al
contenuto principale dell’articolo, a seguito dei commi aggiuntivi
introdotti al Senato;
reca disposizioni che contengono richiami normativi che
appaiono effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece
opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio
(ad esempio, l’articolo 4-ter, comma 1, capoverso 12, richiama in
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 6297-A
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
quanto compatibili « le norme della sezione II del capo I e il secondo
comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 »;
l’articolo 4-septies, comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, richiama « per
quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni
»);
utilizza, in relazione ai programmi di recupero dei tossicodipendenti
presso le strutture pubbliche, espressioni normative disomogenee
che sarebbe invece opportuno uniformare (a titolo esemplificativo,
all’articolo 4, il comma 2 si riferisce ad « un programma
terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai
tossicodipendenti »; all’articolo 4-sexies, comma 1, lettera a), il capoverso
1 si riferisce ad « un programma terapeutico di recupero presso
i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti » ed il capoverso
2 ad « un programma di recupero presso i servizi pubblici per
l’assistenza ai tossicodipendenti; all’articolo 4-septies, comma 1, lettera
a), il capoverso 1 si riferisce ad « un programma terapeutico e
socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica »);
reca, all’articolo 1-bis, un riferimento al Fondo unificato per
le vittime dell’usura di cui all’articolo 51 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, che sarebbe opportuno sostituire con un piu` corretto riferimento
all’articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
la tecnica della novellazione – all’articolo 1-ter, commi 1,
lettera a), 2 e 3, lettere a) e b), all’articolo 2, comma 1, all’articolo
4-bis, comma 1, lettera d), all’articolo 4-sexies, comma 1, lettera c),
all’articolo 4-septies, comma 1, lettere b) e d), all’articolo 4-novies,
all’articolo 4-undevicies, comma 1, lettere a), b) e d), all’articolo
4-vicies semel, all’articolo 4-vicies ter, commi 5, 7, 8, 11, 12, lettere c)
e d), 15, 16, 17, 26 28, 29, lettera b), 30, lettere b) e c), all’articolo 5-bis,
non e` utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare
congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del
Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l’unita` minima
di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o
comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi
una singola parola, per consentire una piu` agevole comprensione della
modifica;
non e` corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa
(ATN);
non e` corredato della relazione sull’analisi di impatto della
regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del
Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
riordinamento della legislazione vigente:
all’articolo 4, comma 2 – che incide sull’applicazione dell’articolo
656, comma 9, lettera c) del codice di procedura penale –
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 6297-A
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dovrebbe valutarsi l’opportunita` di riformulare la disposizione come
novella del citato articolo 656;
all’articolo 4-undevicies, comma 1, lettera d) – che novella il
comma 9 lettera a) dell’articolo 656 del codice di procedura penale,
introducendo un’eccezione al divieto assoluto di sospensione dell’esecuzione
della pena nei confronti di imputati per i gravi delitti di
terrorismo e criminalita` organizzata di cui all’articolo 4-bis dell’ordinamento
penitenziario – dovrebbe valutarsi la congruita` della
collocazione della novella nell’ambito dell’articolo 656, comma 9,
lettera a), del codice di procedura penale, che concerne esclusivamente
i condannati;
sotto il profilo della chiarezza e della proprieta` della formulazione:
all’articolo 4-bis, comma 1, lettera c) – che introduce un nuovo
comma 1-bis nell’articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti
diretto a prevedere una nuova fattispecie di reato – dovrebbe valutarsi
l’opportunita` di chiarire se la previsione della punibilita` della condotta
riferita ad una « quantita` , in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute » comporta che il
superamento di determinati limiti quantitativi di sostanze stupefacenti
o psicotrope configuri necessariamente l’inquadrabilita` della condotta
nella fattispecie di reato ivi prevista ovvero se tale elemento costituisca
solo uno degli elementi di valutazione dai quali desumere che le
medesime sostanze appaiono destinate ad un uso non esclusivamente
personale;
all’articolo 4-ter, comma 1, capoverso articolo 75, comma 8 –
ove si fa riferimento genericamente allo « straniero » – dovrebbe
valutarsi l’opportunita` di adottare l’espressione « cittadino extracomunitario
», usando una dizione omologa a quella utilizzata al
medesimo articolo 75, comma 1, lettera d) ».
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 6297, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 272 del 2005, approvato
dal Senato, recante « Misure urgenti per garantire la sicurezza ed
i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche´ la
funzionalita` dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire
il recupero di tossicodipendenti recidivi »,
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 6297-A
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rilevato che il provvedimento appare nel suo complesso principalmente
riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine
pubblico e sicurezza », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere g), h)
e l) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione riservano
alla potesta` legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato altresı` che, con riferimento a singole disposizioni,
rilevano anche le materie « sistema tributario e contabile dello Stato »
e « cittadinanza, stato civile e anagrafi », anch’esse rimesse alla
competenza legislativa esclusiva statale ai sensi delle lettere e) e i) del
secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione,
considerato, inoltre, che il nuovo articolo 116 del testo unico in
materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nel garantire la liberta` di scelta del singolo utente tra le strutture
pubbliche e le strutture private accreditate, fa espressamente riferimento
ai livelli essenziali delle prestazioni, materia che l’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione riserva alla potesta`
legislativa esclusiva dello Stato,
considerato altresı` che il nuovo articolo 113 del predetto D.P.R
n. 309 del 1990, nello stabilire che spetta alle regioni e alle province
autonome la disciplina dell’attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione
delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi indicati dal
testo unico, appare riconducibile alla materia « tutela della salute »
che, invece, e` demandata alla potesta` legislativa concorrente tra lo
Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell’articolo 117 della
Costituzione,
considerato che il comma 1-ter dell’articolo 3, nel prevedere
che, al fine di fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio
aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo
Levaldigi, sia bandito un concorso straordinario a venticinque posti
nella qualifica di vigile del fuoco, dispone altresı` che tale procedura
concorsuale sia integralmente riservata al personale della societa` che
attualmente assicura il servizio antincendio presso il medesimo scalo
aeroportuale,
rilevato, in proposito, che la predetta riserva non appare
pienamente conforme al dettato costituzionale (artt. 51, primo
comma, e articolo 97, terzo comma), ai sensi del quale il diritto
di accesso agli uffici pubblici e` regolato ed esercitato in condizioni
di eguaglianza, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in
materia (sentt. 34/2004, 194/2002, 141/1999, 1/1999, 333/1993, 453/
1990, 81/1983), in forza della quale la Corte costituzionale ha
precisato che il concorso pubblico, quale forma generale ed ordinaria
di reclutamento per il pubblico impiego, e` strumentale al
canone di efficienza dell’amministrazione solo qualora la relativa
selezione non sia caratterizzata da arbitrarie ed irragionevoli forme
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 6297-A
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di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, fatta salva la
presenza di peculiari situazioni giustificatrici,
considerato, inoltre, che l’articolo 4-bis, al comma 1, lettera c),
nel prevedere, mediante l’introduzione di un nuovo comma 1-bis
all’articolo 73 del gia` richiamato decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990, la nuova fattispecie penale dell’importazione,
esportazione, acquisto e illecita detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, ne collega, almeno in parte, l’effettiva qualificazione come
reato a prescrizioni quantitative contenute in un decreto del Ministro
della salute,
ritenuto, in proposito, che il predetto decreto ministeriale, fonte
normativa secondaria, non sembrerebbe limitarsi a specificare elementi
del fatto gia` contemplati dalla legge che configura il reato, ma
apparirebbe altresı` suscettibile di concorrere, proprio mediante l’indicazione
quantitativa allo stesso rimessa, a determinare la condotta
punibile, rendendo quindi dubbia la sua conformita` al principio di
legalita` di cui all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 3, comma 1-ter, valutino le Commissioni di merito
se la previsione di una procedura concorsuale integralmente riservata
a determinati soggetti sia pienamente conforme rispetto a quanto
disposto dagli articoli 51, primo comma, e 97, terzo comma, della
Costituzione, verificando, in particolare, se, nel caso di specie,
sussistano le peculiari situazioni giustificatrici in forza delle quali
potrebbe risultare legittima un’eventuale deroga ai principi stabiliti
dalla giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa in materia
di diritto accesso agli uffici pubblici;
b) all’articolo 4-bis, comma 1, lettera c), capoverso « 1-bis »,
lettera a), valutino le Commissioni di merito se il rinvio ad un decreto
del Ministro della salute, fonte normativa secondaria, per la individuazione
di limiti massimi di quantita` delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, da assumere quali elementi attestanti la sussistenza o
meno del reato ivi previsto, possa considerarsi meramente finalizzato
a specificare elementi del fatto gia` contemplati dalla legge che
configura il reato stesso, ovvero appaia suscettibile di concorrere a
determinare la condotta punibile, in tal caso rendendo dubbia la sua
conformita` al principio di legalita` di cui all’articolo 25, comma 2, della
Costituzione.
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 6297-A
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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
La V Commissione,
sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui gli oneri
derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 sono interamente attribuibili
alle disposizioni di cui al comma 1-bis;
considerato che:
la formulazione del comma 1-ter dell’articolo 2, non appare
pienamente conforme alla prassi consolidata per quanto riguarda le
autorizzazioni di spesa;
l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del
Ministero degli affari esteri reca le necessarie risorse per far fronte
agli oneri di cui all’articolo 5 senza pregiudicare l’adempimento di
obblighi di carattere internazionale;
l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di
competenza del Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca,
di cui all’articolo 4-duodecies, comma 6-ter, si prevede il
parziale utilizzo per finalita` di copertura, non reca, limitatamente
all’anno 2008, le disponibilita` sufficienti a far fronte agli oneri
indicati, in quanto le relative risorse risultano gia` prenotate con
riferimento ad altri provvedimenti legislativi il cui iter parlamentare
non e` ancora tuttavia concluso;
nel presupposto che non vengano approvati alcuni dei provvedimenti
che utilizzano, per l’anno 2008, l’accantonamento del Fondo
speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni l’opportunita` di sopprimere il comma
1-ter dell’articolo 2 e, conseguentemente, al medesimo articolo, al
comma 1-quinquies, di sostituire le parole: « dall’attuazione dei commi
1-ter e 1-quater si provvede » con le seguenti: « dall’attuazione del
comma 1-bis, valutato in 3.764.000 euro per l’anno 2006, in 9.525.000
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 6297-A
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euro per l’anno 2007 e in 13.752.000 euro a decorrere dall’anno
2008, si provvede » e, conseguentemente, di inserire, in fine, il
seguente comma:
1-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell’attuazione del comma 1-bis, anche ai fini dell’applicazione–
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, numero 2, della medesima legge
n. 468 del 1978.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis del regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di
legge n. 6297, approvato dal Senato, concernente la conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272,
recante « Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti
per le prossime Olimpiadi invernali, nonche´ la funzionalita` dell’Amministrazione
dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di
tossicodipendenti recidivi »,
esprime
NULLA OSTA
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
PARERE FAVOREVOLE
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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 6297, di conversione in legge del
decreto-legge n. 272 del 2005, recante misure urgenti per garantire la
sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali,
nonche´ la funzionalita` dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni
per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi;
rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile
con la normativa comunitaria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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PAGINA BIANCA
PAGINA BIANCA
€ 0,30 *14PDL0080710*
*14PDL0080710* 07.02.2006 Spataro Camera.it Link: http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=DDLPRES&
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