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Deontologia    

Approvate dal Consiglio nazionale forense le nuove modifiche al Codice deontologico *

Approvate nella seduta del 27 gennaio 2006 le nuove modifiche al codice deontologico.

Scompare ? art 10: "II. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione." che ricompare all'art. 16 ...

03.02.2006 - pag. 29367 print in pdf print on web

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ARTICOLO 7 Dovere di fedeltà È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito. II. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

ARTICOLO 10 Dovere di indipendenza Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale. II. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che stipuli con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.

ARTICOLO 13 Dovere di aggiornamento professionale È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività. I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. II. È dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

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ARTICOLO 17 Informazioni sull’attività professionale L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività. Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell’ordine del luogo di svolgimento dell’evento. II. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. III. È altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare. IV. È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ARTICOLO 17 bis Mezzi di informazione consentiti L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi: 1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell’ordine dove lo studio ha la sede principale. In essi devono essere indicati: - la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; - il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; - la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. Possono essere indicati soltanto: - i titoli accademici; - i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; - l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; - il titolo professionale che consenta all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie; - i settori di esercizio dell’attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie; - le lingue conosciute; - il logo dello studio; - gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; - l’eventuale certificazione di qualità dello studio (l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato). 2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all’ingresso dell’immobile ove è ubicato lo studio dell’avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all’interno dello stabile; 3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche. 4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all’avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l’indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall’art. 17 e dal punto 1) dell’art. 17 bis. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).

Articolo 18 Rapporti con la stampa Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie, che non siano coperte dal segreto di indagine. II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente. III. È consentito all’avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell’ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

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ARTICOLO 21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. II. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o in qualsiasi altro modo, diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio. III. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà. IV. L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.

e ancora ... http://www.deontologiaforense.it/Modifiche%20approvate%20del%20codice%20deontologico%2027.1.2006.pdf


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