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"La liberta' non appartiene a nessuno: siamo noi che apparteniamo a lei" - Babakar Mbaye Ndaak



Riforma arbitrato    

Modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato.

(Testo del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2005)
29.12.2005 - pag. 29267 print in pdf print on web

I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n.1443, in materia di processo di cassazione e di arbitrato; VISTI il regio decreto n.1443 del 1940, recante Approvazione del Codice di procedura civile ed il regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, recante Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005; ACQUISITO il parere dell’Assemblea generale della Corte suprema di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge n.80 del 2005, reso in data 21 luglio 2005; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi, in data 22 novembre 2005, dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati ed in data 8 novembre 2005, dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica; RITENUTO di accogliere tutte le condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati ed esaminate le osservazioni formulate da tale medesima Commissione nonché dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: CAPO I (Modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica) Art. 1 (Modifiche all’articolo 339) 1. Il terzo comma dell’articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.”. Art. 2 (Modifiche all’articolo 360) 1. L’articolo 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Articolo 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tal caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3). Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.”. Art. 3 (Modifiche all’articolo 361) 1. Il primo comma dell’articolo 361 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.”. Art. 4 (Modifiche all’articolo 363 del codice di procedura civile) 1. L’articolo 363 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Articolo 363 (Principio di diritto nell’interesse della legge). “Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza. Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito. ”. Art. 5 (Modifiche all’articolo 366) 1. L’articolo 366 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Articolo 366 (Contenuto del ricorso). Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti; 2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366 bis; 5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto. 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell’articolo 176.”. Art. 6 (Articolo 366-bis) 1. Dopo l’articolo 366 del codice di procedura civile è inserito il seguente: “ Articolo 366-bis. (Formulazione dei motivi). Nei casi previsti dall’articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che consenta alla Corte di enunciare un corrispondente principio di diritto. Nel caso previsto dall’articolo 360, primo comma, n.5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.”. Art. 7 (Modifiche all’articolo 369) 1. Il numero 4) del secondo comma dell’articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi


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29.12.2005 Spataro

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