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Procedura civile    

Riforma procedura civile: le più rilevanti modifiche introdotte dal nuovo provvedimento.*

Aggiornamento: questo testo del 2005 e' sostituito dal nuovo approfondimento del 2009
27.12.2005 - pag. 29264 print in pdf print on web

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    Aggiornamento: questo testo del 2005 e' sostituito dal nuovo approfondimento del 2009

    Il processo di cognizione.

    La fase introduttiva

    1) La prima modifica concerne il termine per comparire di cui all'articolo 163bis, portato da 60 a 90 giorni (e da 120 a 150 se la notifica dovrà essere effettuata all’ estero)

    2) Ritoccata anche la regolamentazione dell'udienza di cui all'articolo 183. Quanto alla comparizione delle parti si prevede espressamente che essa sia finalizzata anche al tentativo di conciliazione; che il giudice possa fissarla anche ai sensi dell'articolo 117; viene, altresì, concessa la facoltà per il difensore, nel caso in cui compaia un procuratore, di autenticare la procura conferita con scrittura privata;si prevede, anche, la valutazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, della mancata conoscenza dei fatti dal parte del procuratore senza giustificato motivo. Viene, quindi, prevista l’ esclusione della valutabilità ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, della mancata comparizione senza giustificato motivo.

    3) Modificata la disciplina dei termini per il deposito di memorie, concedibili nell'udienza sopra menzionata ad istanza di parte.

    4) Le memorie, due secondo la legge 80, ora divengono tre; per il deposito delle stesse sono previsti termini perentori fissi rispettivamente di trenta, trenta e venti giorni, mentre la legge 80 prevedeva termini “non superiori a trenta giorni”. Con la prima di tali memorie potranno essere svolte solo precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte; con la seconda si potrà «replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte», «proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime», indicare mezzi di prova ed effettuare produzioni documentali; con la terza potrà essere dedotta solo la prova contraria. Ne deriva una sostanziale separazione della fase di definizione di domande, eccezioni e conclusioni da quella di deduzione dei mezzi istruttori; la norma, inoltre, fa riferimento a “ mezzi di prova ”, con ciò risolvendo definitivamente i dubbi interpretativi relativi al testo precedente. Eliminato, inoltre, uno degli emendamenti approvati il 30 novembre che prevedeva un ulteriore termine per il deposito di memoria limitata alla eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. La nuova versione dell'art. 183 sostituisce la riserva obbligatoria sulle istanze istruttorie con la previsione dell'alternativa possibilità di una decisione adottata in udienza, il che potrebbe indurre a ritenere che, unitamente ai termini per il deposito delle memorie, il giudice possa fissare altra udienza successiva al deposito delle stesse, nella quale assumere le determinazioni del caso. Il nuovo nono comma dell'articolo 183 prevede che il giudice, con l'ordinanza ammissiva di prove, “ qualora lo ritenga utile ” possa disporre il libero interrogatorio delle parti. 2) Il processo di cognizione.

    Tra le più significative modifiche del processo di cognizione si rilevano: 1) L'ultimo comma dell'articolo 186quater, prevede che l'ordinanza ivi prevista acquisti l'efficacia della sentenza impugnabile qualora la parte intimata non manifesti, entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza. 2) l'articolo 283, relativo ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello prevede che la sospensione possa essere disposta: a) in presenza di “ motivi fondati “, oltrechè gravi; b) “ anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti ”; c) accompagnata da cauzione;

    3) l'articolo 103 disp. att., prevede un termine di sette giorni prima dell'udienza per l'intimazione ai testimoni e il contenuto dell'intimazione al testimone a cura del difensore.

    3) Il processo di esecuzione Di gran rilevanza la disposizione sul contenuto dell’ atto di precetto che dovrà contenere, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, la trascrizione integrale delle scritture private autenticate che contemplino obbligazioni di somme di denaro (articolo 474). La disciplina dell'intervento (articolo 499) subisce un importante modifica laddove prevede che possano intervenire senza titolo esecutivo i titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 Cc.. La norma prevede altresì: a) il deposito del ricorso per intervento prima dell'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569; b) l’ allegazione dell’ estratto autentico notarile, a pena d’ inammissibilità, in caso di ricorso fondato sulle scritture contabili; c) la fissazione di un’ udienza per la comparizione del debitore e dei creditori non muniti di titolo nell’ ordinanza con la quale venga disposta la vendita o l'assegnazione. In detta udienza il debitore dovrà dichiarare quali crediti riconosca non assistiti da titolo (intendendosi essi tutti riconosciuti in difetto di comparizione del debitore); d) l'efficacia del riconoscimento ai meri fini dell'esecuzione; e) il diritto all’ accantonamento dei creditori la cui pretesa sia stata in tutto o in parte disconosciuta qualora lo chiedano e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni dall'udienza in questione, l'azione necessaria per il conseguimento del titolo. All'articolo 510 viene tra l'altro previsto che tale accantonamento duri non oltre tre anni. Dalla documentazione da depositarsi da parte dell'esecutante vengono espunti l'estratto delle mappe censuarie ed il certificato di destinazione urbanistica (del quale viene chiamato ad occuparsi, ex articolo 173bis disp. att., l'esperto nominato per la stima); viene previsto che i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative al bene pignorato debbano riguardare quelle effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento (articolo 567, secondo comma). Viene altresì prevista la concessione al creditore di un termine di 120 giorni quando il giudice ritenga che la documentazione debba essere completata, conseguendo, anche alla mancata integrazione in tale termine (articolo 567, terzo comma) l'inefficacia del pignoramento. Viene esclusa l'applicazione dell'articolo 631, primo comma (che prevede che qualora nessuna delle parti si presenti all'udienza il giudice ne fissi una successiva) all'udienza in cui ha luogo la vendita. Una nuova norma (art. 161bis disp. att.) stabilisce che il rinvio della vendita possa essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580. 4. Ulteriori interventi modificativi. Si segnalano: a) l'inserimento nell'articolo 149 ( notificazione a mezzo del servizio postale) di un ulteriore comma secondo il quale «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto». b) previsione, nell'articolo 155, che la proroga di cui al quarto comma di tale norma («Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo») «si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata di sabato» precisandosi che «Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa». c) obbligo di motivazione in caso di compensazione delle spese (articolo 92); d) la notificazione alle società ed ai soggetti di cui all'art. 145, con espresso riferimento all'esecuzione della stessa nei riguardi della persona fisica che rappresenta l'ente; e) la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel caso del secondo comma dell'articolo 642, che può essere richiesta, oltre che nell'ipotesi di grave pregiudizio nel ritardo, «se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere»; f) la previsione dell’ art. 709bis secondo la quale «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio»; g) Ulteriori modifiche incidono sulla legge sul divorzio: viene infatti previsto che le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 898/70 e successive modificazioni si interpretino nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 debba intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno stesso da parte del tribunale, ai sensi del predetto art. 5 della legge n. 898/70; Entrata in vigore della novella. Dalla legge approvata il 21 dicembre si deduce: 1) le norme relative all'articolo 474 Cpc entrano in vigore l'1 gennaio 2006; 2) le norme relative al processo di esecuzione e quelle relative alle disposizioni di attuazione entrano in vigore l'1 gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore; qualora però sia stata disposta la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore; l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto in epoca anteriore al 1 gennaio 2006; 3) le altre norme di cui alla legge 80 – eccettuate quelle già in vigore - così come modificate dal provvedimento approvato il 21 dicembre, e le ulteriori disposizioni introdotte da tale provvedimento entrano in vigore l'1 gennaio 2006 e si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore; 4) dalle norme di cui al punto che precede vanno escluse le modifiche all'articolo 563 cod. civ.; le modifiche alla legge n. 53/94; la norma interpretativa dell'articolo 9 della legge n. 898/70. Per tali ultime, in assenza di una previsione specifica, opera l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge approvata il 21 dicembre nella Gazzetta Ufficiale, entrata in vigore prevista dall'articolo 6 della stessa legge. Avv. Regina Altieri


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    27.12.2005 Avv. Regina Altieri

    Avv. Regina Altieri Link: http://www.studioreginaaltieri.it

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