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"Le leggi inutili indeboliscono quelle necessarie." - Voltaire



Tav    

La Procura di Torino chiede l'autorizzazione ad usare le intercettazioni in un procedimento contro appalti deviati nella Tav in Val di Susa *

La domanda di autorizzazione ad utilizzare intercettazioni di conversazioni telefoniche di Ugo Martinat, deputato e viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, riguarda un procedimento penale regolarmente iscritto e pendente presso il tribunale di Torino.

Si tratta di un procedimento penale nel quale si indaga per diversi capi di imputazione, essenzialmente per i reati di concorso in turbativa d'asta e in abuso d'ufficio in relazione agli appalti per i lavori di costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e per lavori di manutenzione e messa in sicurezza di altre vie stradali del Piemonte.

20.12.2005 - pag. 29246 print in pdf print on web

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Discussione - Doc. IV, n. 12/A) PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Mantini.

PIERLUIGI MANTINI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, preliminarmente vorrei chiedere a tutti i colleghi di prestare davvero un pò di attenzione. Mi scuso se dovrò riferire in ordine a fatti puntuali, certamente verificabili nella

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relazione scritta, tuttavia vorrei osservare che si tratta di questioni delicate, che credo meritino l'attenzione dei colleghi deputati. La domanda di autorizzazione ad utilizzare intercettazioni di conversazioni telefoniche di Ugo Martinat, deputato e viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, riguarda un procedimento penale regolarmente iscritto e pendente presso il tribunale di Torino. Si tratta di un procedimento penale nel quale si indaga per diversi capi di imputazione, essenzialmente per i reati di concorso in turbativa d'asta e in abuso d'ufficio in relazione agli appalti per i lavori di costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e per lavori di manutenzione e messa in sicurezza di altre vie stradali del Piemonte. Stiamo parlando, in altri termini, di presunti appalti «deviati» e di illeciti che riguardano la Val di Susa e la TAV. Mi attengo prevalentemente ai fatti, signor Presidente, perché successivamente svolgeremo alcune considerazioni «in diritto», nonché di carattere più generale e politico, anche grazie all'ausilio dell'onorevole Kessler. Dall'ordinanza di richiesta di utilizzo e dagli allegati esaminati dalla Giunta, si evince che - secondo l'ipotesi accusatoria -, insieme all'onorevole Martinat, diversi altri soggetti avrebbero concorso nella turbativa d'asta aggravata sia in relazione al tentativo di illegittima aggiudicazione a favore di Vincenzo Procopio di una gara di appalto relativa alla realizzazione di un cunicolo esplorativo nella linea ferroviaria Torino-Lione, sia in relazione all'affidamento dell'esecuzione di altre opere attinenti alle infrastrutture della regione Piemonte. Per quanto riguarda la Torino-Lione, si tratta di lotti di lavoro relativi agli scavi geologici di sondaggio e non della costruzione vera e propria. Un ruolo chiave in questo contesto, come risulta dagli atti, avrebbero svolto Walter Benedetto (responsabile della direzione costruzioni della società Torino-Lione) e Gianni Desiderio, persona designata da Alleanza Nazionale nel consiglio d'amministrazione dell'agenzia Torino 2006. Nella parte dell'inchiesta relativa alla variante della strada statale n. 589 e all'aggiudicazione dei relativi lavori in violazione

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della normativa comunitaria compaiano, tra gli altri, anche i nomi di Marcellino Gavio, dirigente della Grassetto Lavori, e quello di Teresio Fantini, dirigente della ditta SITALFA, vale a dire le imprese che si sarebbero giovate dell'illecito affidamento. Più precisamente, gli episodi contestati sono i seguenti: il primo è costituito dalla formazione di un'associazione temporanea di imprese tra la ditta del Procopio e la Metropolitane Milanesi Spa al fine di consentire al Procopio stesso - con il contributo di favore del Desiderio, del Benedetto e del collega Martinat - di concorrere più efficacemente alla gara per i sondaggi di Venaus. Il secondo capo d'accusa è relativo all'illegittima aggiudicazione dell'appalto per i lavori della variante strada statale n. 589, alla Sitalfa Spa ed al tentativo di «pilotare» verso la Lis Srl un appalto di lavori relativo ad altro tratto della medesima strada. Il terzo capo d'accusa è relativo all'illegittima aggiudicazione dei lavori relativi alla strada regionale n. 232, variante Cossato - Valle Mosso - Trivero - Canton Colombo - Montalciata - Rotatoria Montalciata. Più in dettaglio, la relazione riferisce della gara per i sondaggi di Venaus. Secondo l'ipotesi accusatoria ed in via di sintesi, Vincenzo Procopio, professionista titolare della Sti Srl, sarebbe stato beneficiario di attività volte a favorire la sua gara per l'aggiudicazione dell'appalto per lo scavo di un cunicolo esplorativo prodromico ai lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione. Il deputato Martinat avrebbe, infatti, interessato sia Walter Benedetto sia Giovanni Desiderio, rispettivamente direttore delle costruzioni della società Torino-Lione, e membro dell'Agenzia Torino 2006 per Alleanza Nazionale nonché vicepresidente di Unicredit banca d'impresa Spa, affinché l'offerta del Procopio fosse benevolmente considerata. Ciò sarebbe suffragato, secondo gli inquirenti, dalle telefonate intercorse, tra il marzo ed il luglio 2004, tra Benedetto, Desiderio e lo stesso Procopio. Mentre quest'ultimo venne invitato a costituire un'associazione temporanea di imprese con la Metropolitane milanesi Spa, per rendere la sua offerta più credibile e solida, gli altri protagonisti si interessarono di capire quali imprese rischiassero di essere concorrenti pericolose,

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come ad esempio, la Stone, per quel che risulta agli atti legata alla figlia del ministro Lunardi, ed a quali imprese, invece, fosse il caso che Procopio non si associasse perché ritenute perdenti a causa del preteso legame con ambienti politici di sinistra, quali la Geodata. La relazione riferisce dei fatti nel dettaglio ed invito i colleghi ad analizzarla con la dovuta attenzione, perché si tratta di decisioni di rilievo per l'intero Parlamento e non solo per il deputato Martinat. Vi è un secondo capo di imputazione, esplicitamente formulato, che riguarda l'appalto per la variante della strada statale n. 589. Secondo tale capo d'accusa, vi sarebbe stata una convenzione di per sé illecita, giacché la stessa legge n. 285 del 2000, come poi modificata dal decreto legislativo n. 48 del 2003, prescriverebbe, a parere degli inquirenti, che l'Agenzia Torino 2006 possa individuare soltanto dei partner nelle potenziali convenzioni, e non dei concessionari. Per cui, in tale episodio, agli atti vi sarebbero stati affidamenti di lavori ingenti senza gara.

PRESIDENTE. Onorevole Mantini, si avvii a concludere.

PIERLUIGI MANTINI, Relatore per la maggioranza. Il terzo capo di imputazione riguarda, invece, l'aggiudicazione dei lavori relativi alla variante Cossato. Anche in proposito, rinvio alla relazione che, più nel dettaglio, descrive i fatti e mi soffermo, concludendo, solo su una considerazione di carattere generale. In questi episodi, l'onorevole Martinat risulta formalmente - come ho già detto - indagato. Esistono agli atti centinaia di intercettazioni. Mai l'onorevole Martinat è stato intercettato in via diretta, il che naturalmente presupporrebbe l'autorizzazione esplicita e preventiva della Camera dei deputati, come prescritto dalla legge n. 140 del 2003. Mai, come dicevo, l'onorevole Martinat è stato intercettato in via diretta. Dunque, il materiale oggetto di intercettazione è relativo ad intercettazioni indirette, ossia compiute nei riguardi di altri soggetti, peraltro anch'essi formalmente indagati. Tale materiale trasmesso è stato giudicato...

PRESIDENTE. Onorevole Mantini, concluda, per cortesia. Sono trascorsi cinque minuti.

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PIERLUIGI MANTINI, Relatore per la maggioranza. È stato giudicato rilevante dal GIP. Non risulta, in alcun modo, un fumus persecutionis e davvero ci si chiede per quale motivo si dovrebbe negare l'autorizzazione all'utilizzo. Mai, infatti, si dovrebbe impedire al collega Martinat di dimostrare la propria innocenza - se di innocenza si tratta - o si dovrebbe impedire alla giustizia di fare il proprio corso.

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Ricordo che in altri ordinamenti ci si è dimessi - penso al ministro dell'interno inglese David Blunkett - per presunte raccomandazioni. Qui si tratta di imputazioni per appalti deviati in Val di Susa, e credo che quello alla giustizia sia un interesse comune anche al Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Kessler.

GIOVANNI KESSLER, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, il correlatore per la maggioranza, onorevole Mantini, si è soffermato sul merito della vicenda, merito che non costituisce la novità della questione. Infatti, situazioni come questa, di scarsa trasparenza tra il mondo della politica e il mondo dell'economia, purtroppo non costituiscono una novità nel nostro panorama e vi sono casi anche ben più gravi di questo. Tuttavia, onorevoli colleghi, questo caso, che richiamo all'attenzione dell'Assemblea, costituisce un'assoluta novità nel senso della procedura. Per la prima volta, la Camera dei deputati è chiamata a dare applicazione all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003: in altri termini, è chiamata ad autorizzare l'utilizzo di intercettazioni telefoniche in un processo penale. Si badi bene: ciò che viene chiesto dalla magistratura di Torino, in conformità dell'articolo 6 che ho citato, non è l'autorizzazione a sottoporre un parlamentare ad intercettazioni telefoniche, bensì l'autorizzazione all'utilizzo probatorio in un processo penale di intercettazioni già avvenute nei confronti di terzi (ossia di non parlamentari), in cui anche un parlamentare ha partecipato alle conversazioni. Non era, quindi, l'utenza del parlamentare sotto intercettazione. Secondo la nuova legge approvata nel 2003, anche il mero utilizzo probatorio in un processo va sottoposto all'autorizzazione di questa Camera. E quella che ci viene richiesta o, meglio, che dobbiamo decidere è un'autorizzazione che comporta serissime conseguenze. Se noi negassimo l'autorizzazione, il contenuto delle intercettazioni telefoniche non potrebbe essere utilizzato non solo nei confronti del parlamentare, ma nemmeno nei confronti degli estranei rispetto ai quali

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si è svolta l'intercettazione. Non solo: se la nostra decisione fosse negativa, entro dieci giorni quel materiale probatorio andrebbe distrutto. Capirete bene che si afferma un principio assai grave: un organo politico giudica dell'esistenza o meno di una prova in un processo penale. E non sempre il non concedere l'utilizzo probatorio di una intercettazione telefonica può essere un aiuto nei confronti delle persone intercettate: la prova potrebbe dimostrare anche l'innocenza di una o più persone nei confronti delle quali la prova stessa è richiesta. Ci assumiamo, dunque, secondo una legge, a mio avviso, mal fatta, secondo un articolo 6 sbagliato, una responsabilità assai grave: decidere - noi, Camera politica - quale prova si può usare in un processo e quale prova non si può utilizzare. Vi è un serio dubbio di costituzionalità sulla norma che ci accingiamo ad applicare oggi per la prima volta, ed è lo stesso relatore per la minoranza, onorevole Lezza, a scriverlo chiaramente nella sua relazione: l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 che ci accingiamo ad applicare si colloca al di fuori dell'articolo 68 della Costituzione. In merito a ciò, sicuramente, concordiamo. Siccome questo mal scritto e mal fatto articolo 6, contro il quale ci eravamo vanamente opposti in sede di esame, non ci fornisce nemmeno una vaga indicazione del parametro e dei criteri cui dobbiamo attenerci nel concedere o meno la nostra autorizzazione, decidendo l'utilizzo o meno di questa prova, è compito nostro cercare di dare un'interpretazione di quella norma che sia il più possibile conforme e compatibile con la Costituzione, pena il vedere annullata questa nostra decisione nell'ambito di un conflitto di attribuzioni. Non può essere altro: l'unico criterio che mi sembra di poter vedere per negare questa autorizzazione è che vi sia un intento persecutorio e malizioso dei magistrati, che chiedono l' autorizzazione all'utilizzo di una prova già costituita, come se il loro atteggiamento volesse aggirare il divieto previsto dall'articolo 78 della Costituzione di sottoporre ad intercettazioni un parlamentare. Ma nel caso di specie - lo sappiamo benissimo - il parlamentare non è stato mai sottoposto ad una intercettazione. Il suo domicilio telefonico, inteso nella maniera più ampia possibile, non è mai stato violato. Non c'è mai

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stata alcuna situazione in cui i magistrati avrebbero dovuto chiedere una preventiva autorizzazione, secondo quanto richiesto dall'articolo 78 della Costituzione. Tale intercettazione è stata sempre effettuata su utenze di terzi e quindi tutto è stato assolutamente regolare. I magistrati si sono comportati con assoluta correttezza. Non vi è alcuna possibilità di intravedere un fumus persecutionis. Ciò che vede l'onorevole Lezza è esclusivamente determinato, a suo dire, dalla neutralità probatoria di quelle conversazioni telefoniche e dalla irrilevanza delle intercettazioni stesse. Non siamo noi i giudici della rilevanza o meno di una prova a favore o contro un imputato, ancorchè questi sia un deputato. Non spetta a noi decidere se una prova possa essere utile o meno all'interno di un processo. Sono i giudici e le parti a dover decidere questi aspetti e non un organo politico, per cui la presunta irrilevanza probatoria di una prova non può essere il criterio a cui noi dobbiamo attenerci per autorizzare o meno il suo utilizzo. Concludo chiedendo e insistendo per l'autorizzazione. Sono relatore per la maggioranza, insieme all'onorevole Mantini e nella stessa giunta vi è stata una notevole divisione anche all'interno del centrodestra, per cui alcuni colleghi hanno ritenuto di accedere alle nostre posizioni. Chiedo infine, signor Presidente, l'autorizzazione a pubblicare integralmente la relazione mia e dell'onorevole Mantini in calce al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Ha facoltà di parlare il relatore di mionoranza, onorevole Lezza.

GIUSEPPE LEZZA, Relatore di minoranza. Grazie, Presidente. Il tempo a disposizione è brevissimo e dovrò quindi sacrificare alcuni argomenti per me rilevanti ai fini della decisione relativa a questa vicenda. La legge non prevede un criterio preciso per la concessione o meno dell'autorizzazione richiesta dal GIP, né esiste già per tali casi una giurisprudenza, come invece per la fattispecie relativa all'articolo 68, il quale prevede, come condizione di procedibilità, ai commi 2 e 3, le autorizzazioni preventive in tema di perquisizioni, di misure

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cautelari, di sequestro della corrispondenza e di intercettazioni che così come anche per l'articolo 4 della legge n.140 del 2003, sono soltanto quelle espletate sull'utenza del parlamentare indagato. Ciò che ci occupa nella fattispecie non è un caso di procedibilità, ma di utilizzabilità dei mezzi di prova, costituiti dai mezzi di intercettazioni dirette, previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, come conversazione di un parlamentare in un procedimento riguardante terzi, conversazione captata su utenze di terzi indagati, a cui abbia occasionalmente partecipato. A nostro avviso questa fattispecie è al di fuori dell'articolo 6, che concerne soltanto i procedimenti riguardanti i terzi, mentre, nel caso in esame, l'onorevole Martinat è indagato all'interno del procedimento.

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Questa non è una differenza da poco perché, evidentemente, un conto è chiedere un'autorizzazione preventiva all'intercettazione, un altro conto è intercettare e dopo, a fatto compiuto, chiedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni stesse. Ai fini che ci occupano, ci limiteremo, comunque, ad evidenziare la particolarità della presente fattispecie, soltanto per rilevare come, fuoriuscendo dalla previsione dell'articolo 6 della legge n. 140, l'ipotesi in discussione finisce per collocarsi, quanto meno, per taluni aspetti di cui diremo tra poco, nell'ambito dell'articolo 4 della stessa legge e, comunque, dell'articolo 68 della Costituzione. Infatti, indagando inizialmente su taluni soggetti privati, dall'autorità giudiziaria di Torino legittimamente sono state disposte intercettazioni soltanto sulle utenze di costoro. Senonché, nulla è cambiato, anche quando doveva prevedersi abbastanza scontatamente che sarebbero state intercettate - questa volta non occasionalmente, come in precedenza, e, dunque, non più legittimamente - altre conversazioni del parlamentare, intanto diventato indagato per concorso nella stessa vicenda e negli stessi reati ascritti ai terzi a seguito della rituale iscrizione del suo nome nel registro relativo. Che cosa è accaduto, in particolare, nel caso di specie? È accaduto che la condotta processuale del magistrato, obiettivamente, ha finito con il «giocare» su tale lacuna della legge n. 140, risultata difettosa, aggirando la norma e, comunque, privando della tutela disposta dall'articolo 4 il parlamentare indagato, ormai interlocutore niente affatto occasionale ed imprevisto, com'è invece quello, e solo quello, preso in considerazione dall'articolo 6. Non vi è chi non veda come sia enorme la differenza. Dunque, le ulteriori conversazioni del Martinat sono state così intercettate senza la doverosa e preventiva autorizzazione, con il calcolo di sanare successivamente il relativo vizio di procedibilità mediante il ricorso alla diversa norma dell'articolo 6, alla cui previsione si vorrebbe ora fare sussumere del tutto impropriamente la fattispecie concreta che ci occupa. Infatti, si è pervenuti a tale soluzione attraverso la consapevole disapplicazione dell'articolo 4 e, dunque, come surroga

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postuma del superamento della garanzia costituzionale disposta per il parlamentare, così riducendosi, altresì, a dovere ignorare contestualmente e insuperabilimente l'evidenza che il procedimento non è contro terzi, ma anche contro il parlamentare Martinat. Per intanto, in ordine all'autorizzazione richiesta dal GIP ed in linea con i rilievi fin qui svolti, dobbiamo concludere, senza ombra di dubbio, tenuto conto, in particolare, della qualità di indagato rivestita dall'onorevole Martinat, che il parametro da utilizzare per il nostro collega è quello del fumus persecutionis, elaborato dalla giurisprudenza per tutti i casi previsti dall'articolo 68 della Costituzione, e, dunque, anche per il richiamato articolo 4 della legge attuativa n. 140. A nostro avviso, tale fumus, che può anche prescindere da un intento persecutorio e ed essere integrato da meri dati obiettivi, ricorre nella fattispecie, sulla base - tra l'altro - di due diverse considerazioni: l'evidente disapplicazione già detta dell'articolo 4 della legge n. 140, con conseguente violazione della relativa guarentigia, nonché la irrilevanza delle risultanze probatorie emergenti dalle conversazioni intercettate tra l'onorevole Martinat ed i suoi interlocutori, il cui merito - come in ogni altra ipotesi dell'articolo 68 della Costituzione - ci interessa e ci impegna necessitatamente, ancorché soltanto della specifica finalità che ci compete. Signor Presidente, il giudizio sostanziale che abbiamo il dovere e il potere di formulare, in positivo o in negativo che sia, è quello di valutare se, nel caso di specie, l'onorevole Martinat abbia esercitato la sua funzione parlamentare ed istituzionale, come capita a tanti di noi, qui a Roma e nei nostri territori. Le ipotesi, come quella in esame, non hanno nulla a che fare con l'articolo 6, che tutela soltanto la privacy del parlamentare, perché concernono l'utilizzo di conversazioni contro terzi, ma devono da noi essere valutati ex articolo 4, che riguarda le intercettazioni da utilizzare contro il parlamentare e che ha ad oggetto, perciò, l'autonomia del Parlamento e la sua tutela. Di questo si tratta! Questo va detto e sottolineato, conclusivamente, al di là delle possibili ipocrisie e delle strumentalizzazioni di parte. Per questi motivi, che intendono riaffermare prioritariamente principi sacrosanti in tema di guarentigie e di separazione di poteri, chiedo che l'Assemblea deliberi nel senso di negare l'autorizzazione richiesta.

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Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.

PRESIDENTE. Onorevole Lezza, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione


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