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L'assegnazione della casa coniugale

La EVIDENTE DISPARTITA' di situazioni economiche e più specificamente il fatto che uno dei coniugi NON ABBIA ADEGUATI REDDITI PROPRI e prima della separazione svolgeva un TENORE DI VITA PIU' ALTO, può giustificare l'assegnazione della casa familiare a detto coniuge al fine di consentire una certa conservazione di tale tenore.

Ai fini dell'assegnazione della casa coniugale in comproprietà, laddove manchino figli, è dirimente sia la SPECIFICA DOMANDA della parte, non potendosi certamente ritenere ammissibile un provvedimento d'ufficio sulla base di sole risultanze istruttorie sia pur evidenti ed inequivocabili, sia soprattutto la PROVA PIENA :

" della mancanza assoluta di redditi propri ovvero

" della significativa sproporzione di redditi tra i due coniugi

07.04.2006 - pag. 29237 print in pdf print on web

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L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE: in particolare la questione dell'assegnazione IN MANCANZA DI FIGLI di Vincenza Barbalucca Magistrato presso il Tribunale di Nola

Nella fase contenziosa dei giudizi di separazione e divorzio è sempre più preponderante, come oggetto di vivace dibattito processuale, la problematica dell'ASSEGNAZIONE della CASA FAMILIARE, in quanto bene economico di valore e peso fondamentale nell'ambito di una ordinaria economia, figuriamoci in una situazione in cui le diseconomie, a seguito della separazione, divengono due. Secondo l'espresso dettato normativo il provvedimento di assegnazione della casa familiare è in prima analisi giustificato dal fatto che il coniuge assegnatario sia anche affidatario di figli minorenni ovvero conviva con figli maggiorenni non autonomi economicamente: la disciplina ex art. 155 IV comma c.c. e art.11 l. 6.3.1987 n.74 è assolutamente inequivocabile sul punto. La ratio delle norme richiamate è evidente: assicurare adeguate condizioni di vita e formazione della prole; in tal senso si considera prevalente rispetto ad ogni ulteriore valutazione - anche di carattere economico relativa alle parti - l'interesse del figlio alla conservazione dell'habitat domestico inteso come centro di affetti, interessi, consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare. Di conseguenza deve ritenersi che detta assegnazione non ha più ragion d'essere se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione ( cfr. In tal senso: Cass.Civ.Sez. I 23.5.2000 n.6706). Tuttavia le norme sopra citate non contemplano un OBBLIGO per il giudice di procedere tout court all'assegnazione della casa familiare necessariamente al coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti, ma contemplano un ORDINE DI PREFERENZA nell'ambito del criterio di scelta tra i due coniugi. Infatti secondo il dettato letterale dell'art. 155 cit. c.c. il coniuge affidatario è PREFERITO, OVE SIA POSSIBILE nell'assegnazione rispetto al coniuge non affidatario o convivente. Il che porta ad una necessaria riflessione: l'assegnazione della casa coniugale va configurata non soltanto come mezzo di protezione della prole, ma anche come mezzo atto a garantire l'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela del coniuge debole. Quindi per decidere a chi assegnare la casa coniugale IN OGNI CASO il Giudice deve ponderare anche le componenti di fatto che possono influire su tale scelta nell'assegnazione e cioè, il flusso reddituale di ciascuno e la titolarità di diritti di proprietà. In effetti se il coniuge affidatario svolge una redditizia attività economica ed è proprietario di molti beni immobili, mentre il coniuge non affidatario svolge una modesta attività lavorativa e non gode di proprietà, può ritenersi giustificata l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario. Tale ragionamento è una necessaria premessa al discorso da farsi nel caso in cui FIGLI, minorenni o maggiorenni conviventi, NON CI SIANO, nel senso che le due ipotesi (assegnazione della casa senza figli e assegnazione con figli) hanno in ultima analisi in comune una correlazione, diretta od indiretta, con la situazione economica delle parti. Infatti se la COPPIA SEPARANDA NON HA FIGLI, mancando il cd TERMINE PREFERENZIALE dell'affidamento di minori o della convivenza con figli maggiorenni non autonomi, la questione dell'assegnazione della casa familiare deve necessariamente fondarsi SOLO sulla considerazione della situazione economica delle parti come unico termine di significativo riferimento. Infatti ritengo che l'art. 155 IV comma ha carattere eccezionale ragion per cui non può essere applicato in via estensiva ad ipotesi diverse, come quella che ora ci occupa. Pertanto in mancanza di figli l'assegnazione può essere giustificata solo dalla necessità di REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI. Questo non significa che l'assegnazione della casa familiare si possa trasformare in una esecuzione in forma specifica ovvero in natura dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento: infatti la corresponsione dell'assegno ha la precisa natura giuridica di obbligazione pecuniaria di rendita con aggiornamenti periodici quali l'ISTAT, caratteristica che invece viene completamente a mancare nel caso dell'assegnazione della casa familiare, che ha la natura giuridica di un diritto reale di uso o abitazione di detta casa. Tuttavia l'assegnazione della casa familiare va considerata come utilità economica valutabile in misura pari al risparmio occorrente per godere dell'immobile a titolo di locazione ( cfr. Cass. Civ.Sez.I 26.9.1994 n.7865), il che inevitabilmente incide e condiziona la determinazione dell'assegno di mantenimento. Quindi, mancando i figli, ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, la valutazione da farsi è quella di considerare: 1) il titolo di proprietà sull'immobile: in linea di massima , nell'ipotesi in cui l'alloggio coniugale appartenga in proprietà ad uno solo dei coniugi , il titolo di proprietà vantato dal coniuge preclude ogni eventuale assegnazione dell'alloggio all'altro coniuge e rende ridondante e superflua ogni eventuale pronuncia di assegnazione a favore del coniuge proprietario (cfr. Cass. Civ. Sez. I 17.1.2003 n.6661); 2) nel caso, invece entrambi i coniugi siano comproprietari si deve allora considerare: a) tenore di vita precedente la separazione; b) il tipo di flusso reddituale e situazione patrimoniale di ciascun coniuge; c) la eventuale mancanza di redditi propri. In tal senso la sostanziale PARITETICITA' delle situazioni economiche delle parti non giustifica il provvedimento di assegnazione: infatti in questa ipotesi il Giudice della separazione dovrà respingere le domande contrapposte di assegnazione del godimento esclusivo della casa stessa lasciando la disciplina degli accordi tra comproprietari, i quali ove non riescano a raggiungere un ragionevole assetto dei propri interessi nell'ambito della disciplina della comunione dei beni (v. per esempio le ipotesi ex art. 1105 c.c.), restano liberi di chiedere la divisione dell'immobile dopo la separazione passata in giudicato la sentenza ex art. 191 cc(cfr. Cass. Civ. Sez.I 28.1.1998 n.822). Invece la EVIDENTE DISPARTITA' di situazioni economiche e più specificamente il fatto che uno dei coniugi NON ABBIA ADEGUATI REDDITI PROPRI e prima della separazione svolgeva un TENORE DI VITA PIU' ALTO, può giustificare l'assegnazione della casa familiare a detto coniuge al fine di consentire una certa conservazione di tale tenore. In ultima analisi ai fini dell'assegnazione della casa coniugale in comproprietà, laddove manchino figli, è dirimente sia la SPECIFICA DOMANDA della parte, non potendosi certamente ritenere ammissibile un provvedimento d'ufficio sulla base di sole risultanze istruttorie sia pur evidenti ed inequivocabili, sia soprattutto la PROVA PIENA : " della mancanza assoluta di redditi propri ovvero " della significativa sproporzione di redditi tra i due coniugi Nola 7.12.2005 Dott.ssa Vincenza Barbalucca Magistrato presso il Tribunale di Nola


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