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Oblazione    

Ordinanza tribunale penale Nola, condono, oblazione

EDILIZIA: PAGAMENTO OBLAZIONE - DISSEQUESTRO

IL PAGAMENTO DELL’OBLAZIONE DI SEGUITO ALLA PRESENTAZIONE DEL CONDONO NON CONSENTE DI OTTENERE IL DISSEQUESTRO DELL’OPERA

Ordinanza emessa il 12 dicembre 2005 dal G.M. del Tribunale Penale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo

( Nota a cura dell' Avv. Angelo Pignatelli)

27.04.2006 - pag. 29235 print in pdf print on web

I

Il caso

La parte dopo aver depositato l’istanza di condono e autodeterminata l’oblazione dovuta, richiedeva al Giudice penale, il dissequestro dell’opera essendo estinto il reato edilizio. Il Giudicante in ossequio all’uniforme indirizzo della Cassazione, dopo aver puntualmente individuato e analiticamente richiamati i compiti di accertamento incombenti all’interprete nella sede penale individuati in: a) una preliminare delibazione circa l'epoca di ultimazione dell'opera entro il 31/03/2003; b) una verifica dei requisiti volumetrici dell'immobile; c) la genuinità della istanza di condono per escludere che la stessa sia stata dolosamente infedele e/o presentata da soggetto non legittimato; d) la verifica della congruità dei pagamenti e del versamento integrale dell'oblazione determinato in modo veritiero e non palesemente doloso; e) la qualifica della tipologia di intervento edilizio (in particolare, la sua destinazione residenziale) e la verifica della eventuale insanabilità assoluta dell'opera; f) la sottoposizione ai vincoli ambientali o storici ricadenti sull'area o sull'opera, in tal caso, dovendo verificare il rilascio del nulla-osta delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo; ha ulteriormente chiarito due aspetti importanti: il primo, che trattandosi di opera ricadente in zona vincolata l'operatività del condono edilizio è esclusa ai sensi dell'art.32 D.L.30/09/2003 nr.269, salvo che per interventi di minore rilevanza (restauro o risanamento conservativo di immobili preesistenti) e semprechè vi sia conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; il secondo, che la mera certificazione del Comune in ordine all’effettivo versamento della somma quantificata autonomamente dal richiedente a titolo di oblazione, risulta irrilevante ai fini delle verifiche richieste all'autorità giudiziaria indispensabili per ritenere operativa l'estinzione dei reati contravvenzionali, dovendo effettuare l'organo amministrativo un preciso riscontro circa la rispondenza del calcolo autodeterminato allo stato effettivo dei luoghi. [ Ordinanza emessa il 12 dicembre 2005 dal G.M. del Tribunale Penale di Nola Dr.ssa Diana Bottillo] (Avv. Angelo Pignatelli)

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L'ordinanza

TRIBUNALE PENALE DI NOLA Ufficio del Giudice monocratico

Il Giudice, letti gli atti del fascicolo nr.2762/2005 R.G.N.R. a carico di Tizio letta l'istanza avanzata nell'interesse dell'imputata volta ad ottenere il dissequestro e la restituzione dell'immobile sottoposto a sequestro in data 1/04/2003; sentito il Pubblico Ministero; esaminata la documentazione allegata alla istanza ed in particolare la richiesta di condono edilizio con la prova del versamento dell'oblazione autoliquidata e dei relativi oneri concessori;

OSSERVA Il decreto legge 269/2003 convertito in Legge 24/11/2003 nr.326 opera il richiamo alle norme di cui alla legge 28/02/1985 nr.47 relativamente alla speciale sanatoria ivi prevista (cd.condono edilizio) ed alla procedura di estinzione dei reati contravvenzionali nonchè alla sospensione dei procedimenti penali in corso. Alla stregua di tale normativa, la presentazione dell'istanza di sanatoria per gli immobili non superiori a 750 mc. (ovvero, nel caso di ampliamenti, non superiori al 30% dell'immobile) ultimati entro il 31/03/2003 con il versamento delle rate dell'oblazione entro il 30/09/2005 e degli oneri concessori, nonchè il decorso del termine di 36 mesi dal suddetto integrale versamento, determina l'estinzione dei reati urbanistici e di quelli strettamente connessi (normativa sul cemento armato ed antisismica) senza necessità di attendere un atto amministrativo di concessione in sanatoria espresso o tacito (silenzio-assenso con il decorso di 24 mesi per la sanatoria amministrativa). Tali adempimenti non esauriscono tuttavia la procedura di estinzione dei reati disciplinata dalla normativa sul condono edilizio (artt.32 comma 25° D.L. 269/2003 convertito in L.326/2003; artt.32 e segg. Legge 47/85 e 39 Legge 724/94), atteso che al Giudice competono gli specifici controlli in merito alla sussistenza dei presupposti per la concreta operatività della speciale causa estintiva. In particolare, il Giudice è tenuto ad effettuare: -una delibazione circa l'epoca di ultimazione dell'opera entro il 31/03/2003; -la verifica dei requisiti volumetrici dell'immobile; -la verifica della istanza di condono se dolosamente infedele e se presentata dal soggetto non legittimato, nonchè la verifica della congruità dei pagamenti e del versamento integrale dell'oblazione se determinata in modo veritiero e non palesemente doloso; -la qualifica della tipologia di intervento edilizio (in particolare, la sua destinazione residenziale) e la verifica della eventuale insanabilità assoluta dell'opera; -la sottoposizione ai vincoli ambientali o storici ricadenti sull'area o sull'opera dovendosi, in tal caso, attendere il rilascio del nulla-osta delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo (cfr. tra le altre in merito alle verifiche demandate al Giudice, Cass. Pen. Sezione III° 3/04/1996 n.863). Nel caso di specie, pur avendo l'istante documentato l'avvenuto versamento dell'oblazione autoliquidata, non ricorrono -allo stato- i presupposti per ritenere cessate le esigenze cautelari sottese al sequestro in atto. Invero, si evidenzia che la contestazione attiene ad un immobile ricadente in zona sottoposta ai vincoli di inedificabilità con la conseguenza che l'operatività del condono edilizio è esclusa ai sensi dell'art.32 D.L.30/09/2003 nr.269, salvo che per interventi di minore rilevanza (restauro o risanamento conservativo di immobili preesistenti) e semprechè vi sia conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr.Cass.pen.sez.III° 24/09/2004 nr.37865; Cass.pen.sez.III° 9/12/2004 nr.47621). Quanto alla congruità del versamento dell'oblazione, si osserva che la corretta quantificazione dell'oblazione non può essere automaticamente equiparata al calcolo dichiarato dal richiedente. E' viceversa necessaria l'attestazione del Sindaco in merito alla congruità dei pagamenti che dia però conto dell'accertamento concreto effettuato dall'organo amministrativo sulla corrispondenza tra la situazione effettiva e quanto dichiarato dall'interessato. Pertanto, la mera dichiarazione del Comune che la somma autoliquidata e quantificata dal richiedente sia stata effettivamente versata è irrilevante ai fini delle verifiche richieste all'autorità giudiziaria indispensabili per ritenere operativa l'estinzione dei reati contravvenzionali, dovendo effettuare l'organo amministrativo un preciso riscontro circa la rispondenza del calcolo autodeterminato alla situazione di fatto concreta (cfr.Cass.pen.sez.III° 11/11/1997 nr.10182). Nel caso di specie, la certificazione prodotta dall'istante promanante dal Comune di Pollena Trocchia dava atto dell'avvenuto versamento dell'oblazione e degli oneri concessori da parte dell'interessata, attestandone la congruità solo con riferimento alla dichiarazione della parte, senza dunque aver effettuato alcuna verifica concreta. Viceversa, la certificazione contiene una espressa riserva da parte degli organi amministrativi circa il vaglio finale del calcolo dell'oblazione risultando tutte le pratiche di condono edilizio in attesa di istruzione e definizione, con ciò confermandosi che non vi è stata ancora alcuna verifica della rispondenza della dichiarazione della parte allo stato effettivo dei luoghi. Ne discende che, tenuto conto dello stato dell'istruttoria e della necessità di un approfondito vaglio dibattimentale circa la sussistenza dei presupposti sopra richiamati, non può effettuarsi alcuna prognosi positiva in merito alla estinzione dei reati contravvenzionali ed alla effettiva operatività del condono. D'altro canto l'autorità amministrativa non ha in ogni caso rilasciato in favore dell'istante alcun titolo in sanatoria ex post ed analogamente non risulta rilasciato il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli di talchè non è sufficiente valutare sic et simpliciter la mera dichiarazione della parte circa l'oblazione autodeterminata (ma non riscontrata in concreto dagli organi amministrativi). Allo stato, permangono, dunque, inalterate le esigenze cautelari che imposero il vincolo reale sul bene, sussistendo attuale il pericolo che la libera disponibilità dell'immobile, ai sensi dell'art.321 c.p.p., possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Al riguardo si osserva che, pur potendosi ritenere l'opera sostanzialmente ultimata, il vincolo reale del sequestro è giustificato dal fatto che permangono le conseguenze del reato edilizio lesive del bene protetto dalla norma incriminatrice da identificarsi nell'ordinato assetto e sviluppo del territorio, ciò che si verifica allorchè il manufatto, non per la sua mera esistenza, bensì per l'utilizzazione che ne può essere fatta incida sul "carico urbanistico" aggravando le infrastrutture preesistenti. Dovrà quindi verificarsi in concreto se la costruzione abusiva ultimata, per quanto realizzata ab origine senza concessione edilizia, sia però conforme allo strumento urbanistico vigente e tale da non determinare un aumento del carico urbanistico sulle preesistenti infrastrutture (cfr. Cass.sez.III°sent.8/02/2002 nr.11146 ric.Gulotta). Nel caso di specie, la edificazione in zona sottoposta ai vincoli ambientali e l'assenza di una verifica concreta circa l'assentibilità dell'intervento edilizio realizzato e circa l'operatività del condono edilizio giustificano il mantenimento del sequestro a fini preventivi necessario per impedire la prosecuzione o l'aggravamento della lesione all'interesse tutelato

P.Q.M.

Letti gli artt.321 e segg. c.p.p. rigetta la richiesta di revoca del sequestro preventivo avanzata nell'interesse dell'imputata Tizia sopra generalizzata. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per le comunicazioni alle parti. Nola, il 12/12/2005 Il Giudice Dr.ssa Diana Bottillo


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27.04.2006 Pietro danto

Pietro Danto - www.iussit.it Link: http://www.iussit.it

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