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"La vita non è normale: è imperfetta" - Paolo Ruffini



Cirielli    

ex Cirielli - pronuncia cassazione - massima provvisoria *

A proposito della tanto vituperata legge ex cirielli, trasmetto una massima provvisoria della cassazione che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10, co.3 della legge medesima.

Alfredo Imparato - mailing list Civile.it

13.12.2005 - pag. 29209 print in pdf print on web

C

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6^ SEZIONE

NOTIZIA DI DECISIONE PENALE (su questione nuova od oggetto di contrasto di giurisprudenza)

U.P. 12 dicembre 2005 Ricorso R.G. n. 22494/2005 Presidente : Rafffaele Leonasi Ricorrenti: Marcantonini+3 Relatore: Nello Rossi P.G. : Vito Monetti

QUESTIONI ESAMINATE: Legge n. 251/2005 - Prescrizione - Disciplina transitoria - Inapplicabilità di più brevi termini di prescizione nei giudizi pendenti in cassazione - Questione di costituzionalità dell'art. 10 co..3 per contrasto con gli artt. 3, 25 e 101 della Cost. - Manifesta infondatezza.

SOLUZIONI ADOTTATE:

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5.12.2005 n. 251 recante " Modifiche al codice penale ed alla lgge 26.7.1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi , di usura e di prescrizione", sollevata dalla difesa dei ricorrenti in relazione all'art. 3 della Costituzione nonché in relazione all'art. 25, comma 2, ed all'art. 101 della carta costuzionale.

La norma transitoria impugnata - che esclude l'applicabilità di più brevi termini di prescrizione dei reati previsti dalla legge n. 251 del 2005 nei processi già pendenti avanti alla Corte di cassazione - non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Posto che il principio di retroattività della legge penale successiva favorevole all'imputato, sancito dall'art. 2, comma 3, del codice penale, entra in discussione solo nel caso in cui sia intervenuto un mutamento favorevole nella valutazione legislativa del fatto tipico oggetto del giudizio (Corte cost. n. 277 del 1990), il legislatore può razionalmente graduare nel tempo e differenziare in relazione ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti l'applicazione di nuovi, più favorevoli, termini di prescrizione dei reati senza per questo violare il canone dell'eguaglianza dei cittadini di fronte della legge penale.

Inoltre la norma denunciata non viola l'art. 25, comma 2, Cost. perché la disposizione transitoria non investe le norme incriminatrici destinate ad essere applicate nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione e perciò non si pone in contrasto con la regola costituzionale secondo cui "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

Infine l'art. 10 della legge n. 251 del 2005 non lede l'art. 101 Cost. perché nel secondo comma prescrive al giudice di non applicare nei procedimenti e nei processi pendenti i nuovi termini di prescrizione che risultino più lunghi di quelli previgenti e, nel terzo comma, fissa una netta linea di demarcazione precludendo al giudice l'applicazione dei termini di prescrizione che risultino più brevi solo nei "processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento" nonché nei "processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".

Il Presidente

R. Leonasi


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13.12.2005 Spataro

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