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"Non ne ho mai vista una donna felice del suo aborto. Anzi, molte sono divorate per sempre dal senso di colpa. " - medico abortista in dubbio



Governo    

Dossier Governo su riforma detenzione armi

Resta liberta' di possesso
29.11.2005 - pag. 29134 print in pdf print on web

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Più autorizzazioni e più limiti. Così al link indicato. "Il 23 novembre scorso è stato assegnato alla 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato, in sede referente, il disegno di legge di iniziativa governativa recante "Revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi" (A. S. 3650 - file in formato .pdf).

Il provvedimento, finalizzato a rendere più efficiente il sistema dei controlli, introduce misure più attente di verifica che, pur salvaguardando il diritto a possedere legalmente armi, mirano a rafforzare le garanzie di sicurezze a tutela della pubblica incolumità.

Queste le novità più rilevanti del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005: introduzione del nulla osta alla detenzione, accanto al vigente nulla osta all'acquisto dell'arma; richiesta dimostrazione di possedere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio dell'arma, anche a chi voglia semplicemente detenerla; divieto di vendita o di cessione di armi comuni a privati che non si siano preventivamente muniti del nulla osta all'acquisto e alla detenzione; estensione dei casi di rifiuto della licenza di porto d'armi; la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi. L'idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio, mentre l'idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione. Le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al maneggio delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità, sono determinate con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia; chi trova armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi, ha l'obbligo di informare immediatamente gli uffici locali di pubblica sicurezza. Lo stesso obbligo è posto a carico di chi venga a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi. La trasgressione all'obbligo è punibile congiuntamente con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 200."


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