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"Altre epoche credevano alle streghe, e noi crediamo alla meritocrazia" - A. Barbero



Danno    

Tribunale di Catania sul fermo tecnico

Tribunale di Catania, V. sez. civ., sent. n. 3429 del 8.10.05
15.11.2005 - pag. 29025 print in pdf print on web

S

SENTENZA N. 3429/05 Data della decisione: 4 ottobre 2005 Data della pubblicazione: 8 ottobre 2005 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE __________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice Felice Lima ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7872/00 R.G., promossa da ** **, dom. in Catania, via Francesco Gallo n. 26, presso lo studio dell’avv. Antonino Maugeri, che lo rappr. e dif. per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio; - Attore contro FONDIARIA SAI s.p.a., con sede in Firenze, piazza Della Libertà n. 6, p.i. 00818570012, nella persona del legale rappresentante pro tempore, dom. in Paternò, piazza Dei Pini n. 13, presso lo studio dell’avv. Achille Palermo, che la rappr. e dif. per mandato in calce alla comparsa di risposta; - Convenuta e contro **; - Convenuta contumace e contro **; - Convenuto contumace posta in decisione all’esito dell’udienza del 23 maggio 2005, sulle conclusioni precisate come in atti. ------------------------------------------------------------------------ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 21.12.2000, ** ** conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la S.A.I. s.p.a. (oggi FONDIARIA SAI s.p.a.), ** ** ** e ** **. Esponeva il suo procuratore: ---------------------------------------------- «In data 1.2.00, alle ore 20.15 circa, il signor ** **, alla guida del proprio ciclomotore **, percorreva regolarmente in Catania, corso Indipendenza in direzione di marcia est-ovest allorquando, proveniente dalla corsia opposta di marcia, il signor ** **, alla guida dell’autovettura **, giunto all’altezza dell’intersezione con la via IV Novembre, improvvisamente e senza segnalazione alcuna, non rispettando la precedenza, effettuava la svolta a sinistra per immettersi in detta via, provocando l’incidente; ----- A causa di tale violento urto il ciclomotore riportava ingenti danni mentre il signor ** ** era costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. ----------------- Sul posto intervenivano i VV.UU. di Catania i quali redigevano regolare rapporto. scattando n. 9 fotografie. --------------------------------------------------------- A causa del sinistro, addebitabile, date le modalità, ad esclusiva colpa del pilota della Autobianchi Y10, di proprietà di ** ** ** e assicurata per la R.C. alla data del sinistro presso la SAI s.p.a., il ciclomotore Aprilia Scarabeo riportava danni per complessive £ 1.820.000, giusta perizia redatta da incaricato della SAI s.p.a.; importo che in questa sede viene accettato dall’attore, oltre fermo tecnico e svalutazione commerciale. L’attore, invece, era costretto a ricorrere alle cure del P.S. dell’Ospedale V.E. di Catania dove gli veniva diagnosticata “contusione escoriata ginocchio sinistro + distorsione caviglia destra”, venendo successivamente accertata frattura, e, persistendo la sintomatologia dolorosa, si sottoponeva a varie cure, affrontando spese per complessive £ 1.567.100 (giusta documentazione in calce elencata e specificata) e in data 15.10.00 veniva visitato dal dott. ** il quale redigeva regolare perizia medico legale nella quale si attesta che al signor ** ** sono residuati dei postumi, ormai da considerarsi a carattere permanente, valutabili globalmente nella misura del 12% rispetto alla totale, oltre ad aver dovuto osservare un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta di gg. 35, a cui è seguito un periodo di Inabilità Temporanea Relativa al 50% di ulteriori gg. 30». --- Sulla base di tali assunti, chiedeva al Tribunale di «condannare i convenuti, in solido, al pronto pagamento della somma di £ 1.820.000, per così come quantificata (e in questa sede accettata dall’attore) dal perito della SAI s.p.a., oltre fermo tecnico e svalutazione commerciale, a titolo di risarcimento per i danni subiti dal ciclomotore Aprilia Scarabeo. Condannarli, altresì, in solido, al risarcimento della somma di £ 1.567.100 a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute, giusta documentazione allegata. Condannarli, ancora, in solido, al risarcimento di quella somma che sarà determinata all’esito dell’espletanda consulenza tecnica di ufficio, a titolo di risarcimento per invalidità assoluta e relativa, postumi permanenti, danni morali, danno biologico mancato guadagno e quant’altro». ----------------------------------------------------------------------- Si costituiva in giudizio la Sai s.p.a., deducendo: ---------------------- «In punto “an” non sussistono elementi sufficienti a superare la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 co. 2 c.c.. ---------------------------------- Anzi dalla dichiarazione del conducente il veicolo assicurato nella propria denuncia (doc. 1) sembrerebbe emergere la responsabilità se non esclusiva comunque assolutamente prevalente dell’attore nella causazione di sinistro.--------------------------- Secondo la sua versione, infatti, il ** prima di immettersi sul corso IV Novembre si era arrestato per dare la precedenza ad eventuali veicoli provenienti da destra e una volta visto che non arrivava nessuno si era inoltrato già sul corso IV Novembre quando improvvisamente era stato investito dal ciclomotore. Stando a tale versione dei fatti, quindi, sarebbe stato il ** a non rispettare le norme prudenziali in prossimità dell’incrocio e ad andare a collidere con l’autovettura quando questa aveva già guadagnato la precedenza di fatto.---- ----------------------------------------------------------------------------- Ci si rimette pertanto in ordine all’an agli esiti dell’istruttoria non senza formulare espressa riserva di articolare in proposito eventuali richieste di prova. -- In ordine al quantum non v’è dubbio che la quantificazione dei postumi invalidanti da parte dell’attore è del tutto spropositata sotto ogni profilo. Anche per tale aspetto, quindi, non ci si può che rimettere agli esiti dell’espletanda istruttoria non senza notare che dalla documentazione ad oggi prodotta appare chiaro che l’attore non ha potuto ritrarre alcuna invalidità permanente ovvero, al massimo, può aver patito una qualche microinvalidità di entità del tutto insignificante. ---------------------------------------------------- Per quanto riguarda il danno materiale, nessuna somma è certamente dovuta all’attore a titolo di fermo tecnico in quanto secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, esso non costituisce di per sé danno risarcibile senza la prova che a seguito di tale fermo il proprietario abbia subito una “deminutio patrimonii” effettiva (Trib. Biella 16.12.91; Trib. Pisa 13.8.90; Trib. Montepulciano 22.3.93; Cass. Civ. 7.2.96 n. 1970; Giudice di Pace di Mascalucia 24.5.99 n. 82 e la recentissima sentenza della Cass. Civ. 19.11.99. n. 12820). --------------------------------------------------------- Per completezza di difesa si contesta infine l’infondata richiesta avversaria di cumulo degli eventuali interessi con la rivalutazione monetaria sulla somma che dovesse per ipotesi essere liquidata in suo favore». ------------------------------------------------- Sulla base di tali assunti, chiedeva al Tribunale di «rigettare le domande ex adverso proposte ovvero in subordine ridurle nel quantum secondo i danni che risulteranno effettivamente provati e dimostrati in corso di causa come effettivi e dipendenti dal sinistro per cui è causa e anche in applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 c.c.». Non si costituivano i convenuti ** ** ** e ** **. --------------------- Veniva ammesso un interrogatorio formale di ** **, richiesto da parte attrice, interrogatorio che il ** non si presentava a rendere. ------------------------- Venivano disposte due consulenze tecniche d’ufficio, sulla persona del ** e sul ciclomotore coinvolto nel sinistro. ---------------------------------------------- Quindi, acquisiti i documenti offerti in produzione e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione. -------------------------------------------------------- MOTIVI DELLA DECISIONE 1 ________ Va dichiarata la contumacia dei convenuti ** ** ** e ** **, che, come si è detto, benché ritualmente chiamati in giudizio, non hanno provveduto a costituirvisi. 2 ________ Emerge dal rapporto della Polizia Municipale in atti che il sinistro oggetto del contendere ha avuto la seguente dinamica: i due veicoli antagonisti (il ciclomotore condotto dall’attore e l’auto condotta dal convenuto **) percorrevano in direzioni opposte il corso Indipendenza di Catania; a un certo punto il ** ha svoltato alla sua sinistra per imboccare una traversa e, facendo ciò, ha attraversato la corsia destinata alla circolazione dei veicoli nel senso di marcia opposto al suo, tagliando la strada al ciclomotore condotto dal **, che, sopraggiungendo dalla sua destra, lo ha investito. ---------------------------- Così stando le cose – e le circostanze testé riferite sono, in fatto, pacifiche – nessun dubbio vi è sulla responsabilità del **, che, nell’effettuare la manovra sopra descritta, ha violato le prescrizioni di cui al 2° comma dell’art. 145 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della Strada). ------------------------------------------------------------- Fondate in astratto sono le considerazioni svolte dal procuratore della FONDIARIA SAI in ordine al fatto che il diritto di precedenza non esonera il conducente favorito dal rispetto dei suoi doveri di prudenza, ma nessuna prova – e neppure generico indizio – vi è, in concreto, che la condotta di guida di ** ** meriti nel caso di specie una qualche censura. Lo stesso procuratore della FONDIARIA SAI, peraltro, non riesce a prospettarne che del tutto generiche.--------------------------------------------------------------------- E del tutto privo di fondamento è il riferimento (contenuto nella comparsa di risposta) e una asserita “precedenza di fatto” che sarebbe stata “guadagnata” dal **. Quest’ultimo ha svoltato a sinistra senza accorgersi (o, in ipotesi peggiore, accorgendosi, ma non fermandosi) del sopraggiungere del ciclomotore guidato dal **, al quale ha tagliato la strada.-------------------------------------------------------- Il fatto che l’urto fra i due veicoli sia avvenuto quando il ** stava ormai per completare la sua manovra non significa affatto che il ** lo avesse visto e che avesse dato segni di volergli cedere la precedenza. ----------------------------------------- Ciò che verosimilmente è accaduto è che i due conducenti si sono visti solo pochi istanti prima dell’urto, perché saranno stati reciprocamente coperti da altri veicoli in transito.------------------------------------------------------------------------------ Ed è pacifico che questa difficoltà di reciproco avvistamento dei due mezzi aumentava ulteriormente il dovere del ** di effettuare la sua manovra con la massima attenzione al possibile sopraggiungere di veicoli in senso inverso. ------------------------ Peraltro, per il ** che faceva la manovra di attraversamento della corsia opposta alla sua l’eventualità di un incrocio con altri veicoli era del tutto prevedibile, mentre per il ** era tendenzialmente imprevedibile. --------------------------------------------- Dunque, la responsabilità del sinistro va posta interamente a carico del ** e, conseguentemente, anche di ** ** **, proprietaria dell’Autobianchi Y10 (cfr sul punto il rapporto della Polizia Municiplae), e della FONDIARIA SAI s.p.a. (allora S.A.I. s.p.a.), che all’epoca del sinistro assicurava la R.C.A. relativa alla Y10. --------------- 3 ________ Al ** andranno risarciti i danni materiali patìti dal suo ciclomotore. Il consulente tecnico dell’ufficio geom. ** li ha stimati – sull’accordo delle parti – in complessivi € 939,51. ------------------------------------------------------------- Deve ritenersi che la stima sia stata fatta con riferimento alla data del sinistro (1.2.2000). -------------------------------------------------------------------------- 4 ________ Il procuratore di ** ** ha chiesto anche la condanna dei convenuti al risarcimento del danno causato dal c.d. fermo tecnico del ciclomotore danneggiato.-------- La domanda è stata formulata in maniera del tutto generica: nel petitum a pag. 3 dell’atto di citazione è scritto soltanto «condannare i convenuti, in solido, al pronto pagamento della somma di £ 1.820.000, per così come quantificata (e in questa sede accettata dall’attore) dal perito della SAI s.p.a., oltre fermo tecnico ...». Quella del risarcimento del danno da fermo tecnico è una vexata quaestio, con riferimento alla quale si registrano pronunce di segno diverso in giurisprudenza e opinioni discordanti in dottrina. ------------------------------------------------------------ A titolo meramente esemplificativo dell’ampio panorama di decisioni sull’argomento, si possono citare qui, come emblematiche dei diversi indirizzi e limitandosi alle pronunce della Corte Suprema (ché numerosissime sono poi quelle dei giudici di merito): - Cass. Sez. III, 3 aprile 1987, n. 3234, per la quale «il cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria»;---------------------------------------------------- - Cass. Sez. III, 19 novembre 1999, n. 12820, per la quale «in tema di risarcimento danni da incidente stradale, il c.d. “danno da fermo tecnico” del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi)»;----------------------------------- - Cass. Sez. III, 13 luglio 2004, n. 12908, per la quale «in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd. “danno da fermo tecnico” subito dal proprietario dell’autovettura per l’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore». ------------------------------------------------------- Pur nel rispetto dovuto all’autorevolezza delle decisioni testé riportate e alle altre di contenuto analogo, deve rilevarsi che quelle genericamente favorevoli a una liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico pur in assenza di prova alcuna sulla sua concreta natura sono frutto di semplificazioni tecnicamente non condivisibili e, per le ragioni che si diranno infine, neppure necessarie sul piano dell’equità. -------------------- Per ricostruire una disciplina adeguata di questa fattispecie sembra opportuno partire da Cass. Sez. II, 18 novembre 2002, n. 16202, per la quale «l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezza-mento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter della determinazione dell’equiva-lente pecuniario del danno steso. La necessità della prova di un concreto pregiudizio economico sussiste anche nelle ipotesi di danno “in re ipsa”, in cui la presunzione si riferisce solo all’an debeatur, e non anche alla entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione dello stesso per equivalente pecuniario». ------------- Applicando questi principi al tema del fermo tecnico, va detto che quest’ultimo non è in sé un danno, ma una circostanza di fatto astrattamente idonea a produrre danni. E danni di genere molto diverso fra loro. -------------------------------- A mero titolo esemplificativo, si considerino le ipotesi di: ----------- 1. un tassista che resta privo della disponibilità dell’auto con cui lavora: il danno che patirà sarà quello del lucro cessante corrispondente ai mancati guadagni per l’esercizio dell’attività di tassista nei giorni in cui l’auto rimarrà indisponibile (non è possibile fare il tassista con un’auto qualsiasi, priva delle insegne previste dai regolamenti comunali, del tassametro e delle altre dotazioni necessarie proprie di un taxi); ----------- 2. un rappresentante di commercio che non possa utilizzare l’auto con la quale viaggia quotidianamente: il danno che patirà sarà quello corrispondente al noleggio di un’auto di uguali caratteristiche per il tempo necessario;--------------------------------- 3. un impiegato che utilizza l’auto per andare in ufficio, ma (come accade a tanti) è proprietario di due auto (in ipotesi, una utilitaria e una berlina più grande), sicché l’indisponibilità di una delle due non gli arrecherà concretamente alcun danno, potendo utilizzare l’altra; ------------------------------------------------------------------- 4. un impiegato che utilizza l’auto per andare in ufficio e ne ha una sola, sicché per andare in ufficio dovrà prendere un mezzo pubblico o chiedere un passaggio a un collega: il danno che patirà sarà quello – da liquidarsi equitativamente – corrispondente all’incomodo di usare un mezzo pubblico o di dovere chiedere una cortesia a un collega; 5. una persona che nel sinistro che coinvolge la sua auto resta ferita in maniera rilevante e non può muoversi (si immagini l’ipotesi di una frattura alla gamba): l’indisponibilità dell’auto per i giorni corrispondenti al decorso della malattia non gli arrecherà alcun danno, non potendo egli utilizzare l’auto neppure se non fosse danneggiata. Ed è evidente che:----------------------------------------------------------- A) anche limitandosi alle cinque situazioni testé riassunte – che sono solo alcune delle moltissime ipotizzabili – i danni concretamente patiti dai protagonisti di quelle vicende saranno molto diversi fra loro, per natura e ammontare;--------------------- B) chi chiede il risarcimento di un danno non può chiedere che esso riguardi un danno imprecisato e solo astrattamente ipotizzabile, ma deve indicare in maniera specifica il concreto danno che assume di avere patito e del quale chiede il risarcimento. Questa indicazione specifica del danno concretamente patito serve al duplice scopo di consentire al giudice di verificare la fondatezza della domanda e, prima ancora, alla controparte di difendersi, contestando, se del caso, i presupposti del risarcimento richiesto (così, per esempio, nel caso sopra indicato con il n. 3, il danneggiante potrà eccepire al danneggiato la disponibilità di una seconda auto).---------------------------- Solo in presenza di una specifica allegazione e di una concreta prova dell’esistenza del danno e della sua concreta natura, sarà possibile – se del caso, in presenza dei presupposti di cui, fra le tante, a Cass. Sez. II, 18 novembre 2002, n. 16202, sopra riportata – chiedere e ottenere una liquidazione equitativa dello stesso. ----------------------------- Sempre a scopo meramente esemplificativo, il giudice potrà liquidare equitativamente il danno consistito nell’incomodo di usare un mezzo pubblico (il costo vivo dell’uso del mezzo pubblico sarà ordinariamente compensato dal corrispondente risparmio di benzina del mezzo privato), ma dovrà esigere riscontri probatori per il danno consistito nel noleggio di un’auto. -------------------------------------------------------------------------- E non pare tecnicamente sostenibile una ricostruzione della fattispecie secondo la quale un danno anche minimo – in ipotesi l’incomodo della richiesta di un passaggio a un collega – il fermo tecnico comunque produrrà, sicché l’asserito danneggiato sarebbe esonerato dal fornire allegazione e prova di alcunché se si accontentasse di una richiesta di risarcimento limitata per così dire al danno ipotizzabile come minore o minimo. I diversi danni che il fermo tecnico può in astratto produrre sono, infatti, danni assai diversi fra loro, per natura intrinseca e ammontare, e non possono essere ritenuti solo la diversa gradazione di un unico danno inevitabile nel minimo. ------------------------------------- E in proposito alcune considerazioni merita l’indirizzo giurisprudenziale sopra rappresentato da Cass. Sez. III, 13 luglio 2004, n. 12908, per la quale «in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd. “danno da fermo tecnico” subito dal proprietario dell’autovettura per l’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore». ------------------------------------------------------- Tale indirizzo appare, infatti, fondato su un paralogismo. ------------ Le spese generali di gestione di un veicolo (fra le quali, per esempio, la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), così come il deprezzamento progressivo del suo valore, sono, per il proprietario, costi corrispondenti a lunghi periodi di tempo (la tassa di circolazione è annuale e il premio di assicurazione ordinariamente come minimo semestrale), sui quali non incide in alcun modo il mancato uso del mezzo per un periodo breve. -------------------------------------------------------------------------------- L’indisponibilità dell’auto per cinque giorni non comporta alcuna spesa per bollo, assicurazione, svalutazione, ecc., perché quelle voci passive nella gestione del mezzo hanno lo stesso rilievo sia se l’auto circola che se non circola. E non è ordinariamente possibile sospendere l’incidenza di quelle spese per pochi giorni nell’ambito di un più lungo periodo di riferimento. ---------------------------------------------------------------------- Dunque, non può dirsi affatto che l’indisponibilità dell’auto per qualche giorno comporti per il proprietario una spesa corrispondente all’incidenza su quei giorni dei costi fissi di gestione dell’auto medesima.--------- ---------------------------------- L’indisponibilità dell’auto per pochi giorni produrrà, invece, se li produrrà, i diversi danni conseguenti alla concreta destinazione d’uso dell’auto medesima e alle concrete circostanze di vita del suo proprietario.---- ------------------------------------ E queste ultime il danneggiato non potrà esimersi dal dedurre e provare se vorrà ottenere il risarcimento non di un danno ipotetico, ma di quello concretamente patito, che, solo dopo essere stato concretamente accertato, potrà essere liquidato nei modi più adeguati e se del caso anche equitativamente.-------------------------------------------- Puntuale è, in definitiva, Giudice di pace Ancona, 8 luglio 1996, in Arch. giur. circol. e sinistri 1996, 823, per la quale «il danno da fermo tecnico è un danno ulteriore rispetto a quello arrecato alla struttura materiale del veicolo; è cioè quel danno che corrisponde alla sua mancata utilizzazione per l’altrui colpa. Può configurarsi come lucro cessante e come danno emergente: assume connotati del lucro cessante quando a causa della mancata utilizzazione del veicolo si determini una perdita nel patrimonio del proprietario; assume i connotati di danno emergente quando il mancato utilizzo dell’automezzo costringa il suo proprietario all’esborso di somme di **. Incombe sul danneggiato l’onere di provare l’obiettiva entità del danno provocatogli dall’inerzia del mezzo, con riguardo all’uso cui questo era adibito, ai ricavi che se ne producevano, ed alle possibilità di utilizzo che siano rimaste precluse proprio in dipendenza della forzata sosta del veicolo nello specifico periodo al quale la domanda di risarcimento si riferisce. In ogni caso il danno da fermo tecnico deve essere provato in concreto, né all’uopo si può adottare il criterio di liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c. che riguarda la sua quantificazione e non la sua esistenza». --------------------------------------------------------------------- Infine, va osservato, con riferimento alle istanze di equità verosimilmente sottese agli orientamenti meno rigorosi sopra evocati in materia di danno da fermo tecnico, che, se è certamente doveroso – e quindi anche equo – liquidare equitativamente danni non facilmente quantificabili dal danneggiato (per esempio, quello corrispondente all’incomodo di prendere un mezzo pubblico per andare in ufficio), non vi è ragione di esonerare il danneggiato dall’onere di almeno indicare le concrete caratteristiche del danno asseritamente patito e di offrire di esso le prove agevolmente reperibili. - Per queste ragioni, nel caso di specie, in mancanza non solo di prova alcuna, ma anche di concreta allegazione in ordine al danno che il fermo tecnico del suo ciclomotore potrebbe (il condizionale è necessaria conseguenza del ragionamento fin qui esposto) avere causato al **, la sua domanda qui in discussione va rigettata. ------------------------ 5 ________ Il consulente tecnico dell’ufficio dr Linfanti ha accertato e riferito che a seguito del sinistro oggetto del contendere ** ** ha riportato «trauma contusivo al ginocchio sinistro con frattura del piatto tibiale esterno, fissurazione del menisco esterno, frattura del legamento crociato posteriore e del legamento collaterale mediale. Tale lesione è stata trattata con stecca gessata e gambalone e lungo periodo di riposo e fisioterapia. Sono pienamente soddisfatti tutti i criteri medico-legali. Le spese sostenute e documentate risultano idonee e compatibili con la lesione riportata. Al signor CONGILIONE ** devono essere riconosciuti: venticinque giorni di Inabilità Temporanea Assoluta, cui seguono quindici qiorni di Inabilità Temporanea Relativa al 75%, cui seguono ancora trenta giorni di Inabilità Temporanea Relativa al 50%; il danno biologico deve essere considerato nella misura 9% della totale».---------------------------------------------------------- La relazione della dr Linfanti appare congruamente e coerentemente motivata e i suoi esiti vanno condivisi.-------------------------------------------------------------- 6 ________ Nella liquidazione del danno biologico patito dall’attore si farà riferimento, in via di equità, ai criteri di cui all’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, (tenendo conto del D.M. 10 giugno 2005, che più da recente ha aggiornato gli importi indicati in quella norma), benché quelle disposizioni non disciplinino i risarcimenti relativi a sinistri accaduti anteriormente alla loro entrata in vigore. -------------------------------------------------------- Aderisce, infatti, il sottoscritto all’orientamento giurisprudenziale per il quale «se è vero che la norma di cui all’art. 5, co. 2, della L. n. 57 del 5 marzo 2001, così come quelle dei successivi commi 3 e 4, si applica al caso di danni alla persona (nei limiti di lesioni c.d. micropermanenti) determinati da sinistro stradale verificatosi dopo l’entrata in vigore della legge (cioè a decorrere dal 4 aprile 2001), è pur vero che gli importi determinati dalla tabella allegata possono essere assunti come valori orientativi per altre valutazioni equitative di danno, in luogo di quelli convenzionalmente seguiti» (Tribunale Reggio Calabria, 2 luglio 2003, in Giur. merito 2004, 246. Nello stesso senso T.A.R. Marche, 6 dicembre 2001, n. 1230, in Foro amm. 2001, 3277; Tribunale Milano, 20 settembre 2001, in Arch. giur. circol. e sinistri 2002, 310; Tribunale Gorizia, 31 luglio 2001, in Resp. civ. e prev. 2002, 463; Tribunale Venezia, 11 maggio 2001, in Resp. civ. e prev. 2002, 463; Tribunale Reggio Emilia, 19 aprile 2001, in Arch. giur. circol. e sinistri 2002, 310). Dunque, per ciascun punto di invalidità permanente andrà pagata al ** la somma base di € 1.303,67, già ridotta con il coefficiente di riferimento per l’età del danneggiato, pari, nella specie, a 0,840 (considerato che al momento del sinistro l’attore aveva compiuto 42 anni e 4 mesi).---------------------------------------------------------------------- Tale voce di danno va, quindi, liquidata nell’importo complessivo di € 11.733,03. Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato, ai sensi dell’art. 5 della legge 57/2001 e del D.M. 10 giugno 2005, un importo di € 39,37. -- Dunque, per venticinque giorni di I.T.A. va liquidata la somma di complessivi € 984,25. ---------------------------------------------------------------------------- Per l’invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria viene fatta in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno. Dunque, per quindici giorni di I.T.P. al 75% va liquidata la somma di complessivi € 442,91 e per trenta giorni di I.T.P. al 50% va liquidata la somma di complessivi € 590,55. 7 ________ Va risarcito al ** anche il danno morale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185, 2° comma, c.p., in considerazione del fatto che le lesioni personali da lui patite sono state causate da una condotta del ** che integra gli estremi del reato di lesioni colpose e del fatto che quello la cui lesione è oggetto del contendere è bene di rilievo costituzionale – la salute – e «il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale» ( Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828). ----------------------------------------------------------- La legge 5 marzo 2001, n. 57, non prevede criteri di liquidazione per il danno morale. Nel caso di specie, tenendo conto dell’entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell’impatto che tali infermità hanno avuto sulla sua persona, della durata della invalidità temporanea, si può equitativamente liquidare il danno morale nella misura di 1/4 del danno biologico complessivo per un importo pari a € 3.437,70.-------------------------------------------------------------------------- 8 ________ Al ** vanno rimborsate le spese mediche che ha documentato di avere sostenuto con riferimento alle patologie che il consulente tecnico dell’ufficio ha ritenuto coerenti con le lesioni oggetto del contendere. -------------------------------------------------- Tali spese sono: ------------------------------------------------------------- € 23,24 pagati il 9.2.2000 all’Azienda Ospedaliera Garibaldi; ------- € 36,15 pagati il 7.3.2000 al Centro di fisioterapia “Padre Pio”; ----- € 23,24 pagati il 21.3.2000 all’Azienda Ospedaliera Garibaldi;------ € 36,15 pagati il 23.3.2000 al Centro di fisioterapia “Padre Pio”; --- € 23,24 pagati il 5.5.2000 all’Azienda Ospedaliera Garibaldi; ------- € 7,75 pagati il 12.10.2000 all’Azienda Ospedaliera Garibaldi;------ € 187,22 pagati il 15.11.2000 allo Studio di radiologia del prof. Majorana. In totale, € 336,99. ---------------------------------------------------------- Non possono essere rimborsate le spese di cui ad alcuni scontrini di farmacie prodotti dal procuratore dell’attore, perché non è possibile stabilire a quali medicinali corrispondano quegli scontrini, del tutto generici. ---------------------------------------------- 9 ________ Il danno biologico corrispondente alla invalidità permanente è stato calcolato in complessivi € 11.733,03. --------------------------------------------------------- Poiché tale liquidazione è stata fatta utilizzando i criteri di cui alla legge 57/2001 (tenendo conto del D.M. 10 giugno 2005, che più da recente ha aggiornato gli importi previsti da quella legge) ed è rapportata all’epoca indicata dal D.M. 10 giugno 2005 (1.4.2005) e poiché l’evento lesivo è precedente a quella data, occorre procedere alla devalutazione delle somme liquidate a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei rispetto alle altre voci di danno, sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. -------------- Va considerato che è principio giurisprudenziale consolidato (Cass. Sez. III, 20 giugno 1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso. --------------------------- Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo non è quella dell’incidente (1.2.2000) ma quella in cui è terminata la invalidità temporanea. ---------- Poiché la invalidità temporanea è stata, nel caso di specie, di complessivi settanta giorni, la data a cui si deve fare riferimento per questa parte della liquidazione è l’11.4.2000.------------------------------------------------------------------------- Utilizzando i più recenti indici ISTAT del c.d. costo della vita disponibili – quelli aggiornati al 22.9.2005 – il danno biologico permanente alla data dell’11.4.2000 è pari a € 10.464,88. ------------------------------------------------------------------------ Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato in complessivi € 2.017,71.-------------------------------------------------------------------------- Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso e, sulla base dei medesimi criteri di cui sopra, diventa, quindi, pari a € 1.793,16. Il danno morale è stato liquidato nella misura di € 3.437,70.--------- In base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e diviene, quindi, pari a € 3.055,12. --------------- I danni materiali (spese mediche sostenute dal ** e danni al ciclomotore) sono stati determinati complessivamente in € 1.276,50 (€ 939,51 + € 336,99). ------ Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle (sopra indicate) in cui sono avvenuti gli esborsi e per i danni al ciclomotore la data del sinistro. ------------------------------- 10 ________ Le somme come sopra liquidate (che costituiscono crediti di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data odierna della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio). ------------------------------------------- La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme i più recenti indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’ISTAT (quelli aggiornati al 22.9.2005).-------------------------------------------------------------------------- Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene operata per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione complessiva del danno con le decorrenze per ciascuna sopra indicate. Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti al **, dalle date per ciascuna somma pure sopra indicate e fino alla data della presente sentenza (4 ottobre 2005), gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalle parti), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell’art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307). Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema (cfr Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209), tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all’intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno.------------------------------------------ Il calcolo della rivalutazione viene fatto – per semplicità – anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. E ciò perché, come opportunamente rilevato dalla Corte di Cassazione, «l’utilitas perduta dal creditore, come debito di valore, assume una misura crescente per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non è costante, ma aumenta in relazione all’aumentare della misura del controvalore del bene perduto. E le difficoltà di accertare i vari progressivi mutamenti del potere d’acquisto della moneta, trattandosi di liquidazioni equitative, possono essere superate utilizzando indici annuali medi di svalutazione» (Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209, cit.). -------------------------------------------------------------------------- Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell’evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell’intervallo tra la consumazione dell’illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall’equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un’obbliga-zione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall’art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di **, anche con riguardo all’importo rappresentato da detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi, e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell’art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508). Peraltro, è da sempre pacifico che «la liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, c.c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. E la liquidazione determina la trasformazione dell’obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio legale» (Cass. Sez. III, 9 gennaio 1996, n. 83. Nello stesso senso, fra le altre, Sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648; Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8465; Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508; e Sez. III, 26 ottobre 1992, n. 11616). 11 ________ Con l’atto di citazione, il procuratore dell’attore ha chiesto per lui anche il risarcimento di un imprecisato «mancato guadagno» (cfr pag. 4 di quell’atto). La domanda va rigettata, perché formulata in maniera assolutamente generica e tale da non consentire l’individuazione delle concrete circostanze dell’ipotetico lucro cessante (peraltro, le lesioni patite dall’attore non sembrano incidere sulla sua capacità lavorativa). 12 ________ In definitiva, quindi, a ** ** sono dovute le seguenti somme: ------- A) Danno liquidato (c.d. “aestimatio”): € 16.589,66; ----------------- B) Rivalutazione maturata (a oggi 4.10.2005): € 2.164,48;----------- D) C.d. “interessi” sulle somme via via rivalutate: € 2.830,94;------ In totale, quindi € 21.585,07.---------------------------------------------- 13 ________ Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza. Tenendo conto della nota spese di parte, della natura e del valore della controversia e dell’attività difensiva effettivamente svolta, vanno liquidate in complessivi € 4.091,38, di cui € 243,88 per spese vive, € 1.320,00 per diritti, € 2.100,00 per onorari di avvocato ed € 427,50 per rimborso forfetario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tali somme andranno pagate direttamente all’avv. Antonino Maugeri, che ha chiesto, con l’atto di citazione, la distrazione in proprio favore, ex art. 93 c.p.c., delle spese da lui anticipate e dei compensi non riscossi. ----------------------------------------- I convenuti dovranno, inoltre, rimborsare al ** le somme da quest’ultimo versate ai consulenti tecnici dell’ufficio, a suo tempo liquidate dal giudice istruttore e poste provvisoriamente a carico di parte attrice. ------------------------------------- Non può essere rimborsata all’attore la somma di £ 800.000, spesa per la consulenza tecnica di parte del dr DE NARO PAPA (spesa che non rientra fra quelle “mediche”, ma fra quelle legali), perché la consulenza in questione non appare di alcuna utilità per il giudizio, avendo, peraltro, il consulente di parte proposto una stima errata (per notevole eccesso) della percentuale di danno biologico patito dal **. --------------------------- P. Q. M. Il giudice condanna la FONDIARIA SAI s.p.a., ** ** ** e ** **, in solido, a pagare a ** ** € 21.585,07 (ventunomilacinquecentoottantacinque/07). -------------------- Condanna, inoltre, i convenuti in solido al rimborso, in favore dell’attore, delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 4.091,38 (quattromilanovantuno/38), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. ------------------------------------------------ Dispone che, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., queste somme dovute al ** per spese del giudizio vengano pagate all’avv. Antonino MAUGERI.-------- ------------------------- Condanna, infine, i convenuti in solido al rimborso, in favore del **, delle somme da quest’ultimo versate ai consulenti tecnici dell’ufficio, a suo tempo liquidate dal giudice istruttore e poste provvisoriamente a carico di parte attrice. ---------------- Deciso in Catania, il 4 ottobre 2005. IL GIUDICE Depositata in Cancelleria l’8 ottobre 2005 Il Direttore di Cancelleria


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