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Autovelox    

Autovelox Mod. 104/C e diritto di difesa.

L’autovelox mod. 104/C è uno strumento sofisticato che consente l’immediato rilievo del veicolo contravventore e obbliga l’accertatore all’immediato fermo dello stesso, sotto pena della contestabilità della legittimazione della contravvenzione elevata e conseguente annullabilità della stessa.
05.11.2005 - pag. 29000 print in pdf print on web

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Autovelox Mod. 104/C e diritto di difesa. Una difficile convivenza.

Se dovesse capitare di imbattervi in una pattuglia della Polizia Stradale o dei Vigili Urbani, ferma in una piazzola di sosta su una qualunque strada, anche cittadina, consigliamo di fermarvi e chiedere di visionare la foto che vi è stata scattata. Molto probabilmente vi accorgerete di aver superato, sebbene di una manciata di Kmh., il limite di velocità stabilito dall’Ente proprietario della strada. Al contrario, se non vi fermate pensando di averla fatta franca, di lì a poco, riceverete a casa una sgradita sorpresa: un verbale di “contestazione differita” per aver violato le norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30-4-1992, n. 285) ed il relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16-12-1992, n. 495), per eccesso di velocità. Sembra uno scherzo di cattivo gusto. Ma vi assicuro che potrebbe non esserlo! Qualora, infatti, una pattuglia delle forze dell’ordine, s’intende del tutto in buona fede e nel compimento del proprio dovere, rileva un’infrazione stradale, molto spesso non si trova nelle migliori condizioni per poter avvisare un’altra eventuale pattuglia distante di lì a poco, che possa inseguire e fermare il veicolo sorpreso con l’autovelox. E’ praticamente impossibile trovare tante pattuglie delle forze dell’ordine presenti a poca distanza l’una dall’altra, se non in casi eccezionali e per operazioni organizzate in precedenza. Allora succede che la pattuglia ferma sulla piazzola di sosta o ai margini della strada controllata, per i motivi che abbiamo appena ricordato, effettui più rilievi fotografici e, una volta rientrata al comando di appartenenza affidi ad un collega a ciò preposto, il compito di visionare le foto scattate in precedenza e di preoccuparsi di rintracciare il proprietario dell’automezzo a cui contestare successivamente l’infrazione. Tutto quanto detto, in apparenza, sembrerebbe non solo conforme alle norme, ma anche richiesto dalla opportunità di evitare inseguimenti “pericolosi” per la circolazione e “dall’esigenza di salvaguardare la sicurezza e la tutela della vita umana”, come più volte si esprime il legislatore e la giurisprudenza di legittimità. Sia ben chiaro è interesse della collettività tutelare ogni vita umana e nessuno ha il diritto di attentare alla vita d’altri. Però la collettività è retta da norme giuridiche che, sebbene a volte non sono condivise dai più, vanno rispettate e fatte rispettare. Ciò non toglie, pertanto, che le regole che disciplinano la circolazione stradale e le conseguenti violazioni, debbano essere applicate con modalità precise e trasparenti che non lascino alcuna possibilità di trasgredirvi sia ai cittadini e sia alle forze dell’ordine preposte a verificarne l’osservanza. L’art. 384 del Regolamento di esecuzione del C. d. S. dispone: lett. e) che l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; lett. a) l’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; ecc., costituiscono, tra gli altri, i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201, 1° c., del C. d. S. Orbene, l’autovelox mod. 104/C è uno strumento sofisticato che consente l’immediato rilievo del veicolo contravventore e obbliga l’accertatore all’immediato fermo dello stesso, sotto pena della contestabilità della legittimazione della contravvenzione elevata e conseguente annullabilità della stessa (Corte di Cassazione, I Sez. civile, sentenza n. 1380 dell’8-2-2000; III Sez. Civ, sentenza n. 4010 del 3-4-2000). Ogni motivazione inserita nel verbale di accertamento dell’infrazione dagli operatori delle forze dell’ordine e contestato successivamente, che non tenga conto di tale indirizzo giurisprudenziale, o che sia esigua, ripetitiva e non sufficientemente suffragata da argomentazioni puntuali, rende quasi sempre inutile l’intervento repressivo e tutta l’attività amministrativa conseguente. La contestazione differita costituisce un’eccezione alla regola generale che impone la contestazione e verbalizzazione immediata delle violazioni stradali (art. 200 Cod. Strada e art. 383 Reg. esec. C. d. S.) (1). La contestazione immediata prevista quale “regula iuris” ha, inoltre, il compito di tutelare il “diritto di difesa” del trasgressore che solo in caso di fermo immediato potrebbe chiedere l’inserzione nel verbale di eventuali dichiarazioni a sua difesa (esimenti, cause di giustificazione, eccezioni di non colpevolezza, etc.). Questo è un aspetto che spesso viene trascurato in quanto lo si ritiene un mero atteggiamento per così dire “snob”, e non che, invece, corrisponda ad un vero e proprio diritto e ad una seria esigenza di tutela del cittadino. Per questo ci sentiamo di dover spendere qualche parola che disveli, anche agli occhi degli scettici, l’importanza di tutelare, sempre e comunque, il “diritto di difesa” assicurato a chiunque dall’art. 24 della Costituzione. Il contraddittorio, la parità delle armi, la presunzione di innocenza –principi consacrati dalla Costituzione agli articoli 27, 111- sono regole essenziali dei procedimenti amministrativo, giurisdizionale, etc., in quanto condizionano la validità del provvedimento finale, sia amministrativo e sia giurisdizionale. Ciò significa che la parte, nei cui confronti debba essere accordata la forma di tutela richiesta, ha diritto di essere sentita e di difendersi adeguatamente, prima della emissione del provvedimento definitivo. Giuliano Vassalli (2) già nel 1968 esprimeva con arguzia e maestria il disagio di chi sente forte il desiderio di adeguare un corpus normativo –nella specie il diritto processuale penale- alle mutate esigenze di civiltà, nate dai cambiamenti della società italiana dell’epoca. Così si esprimeva “Il diritto alla prova, specie per quanto concerne l’imputato non è che un aspetto del diritto di difesa giudiziaria: esso è, anzi, il diritto stesso di difesa giudiziaria sul terreno della prova, cioè sul terreno essenziale del processo”. Deve esser chiaro che il “diritto di difesa” può e deve essere esercitato in ogni procedimento, oltre che giurisdizionale, anche amministrativo, e la previsione della contestazione immediata ne è la riprova. Il trasgressore, solo se fermato dagli accertatori, ha la possibilità di sollevare sul momento aspetti controversi della contestazione e di far valere ogni sua ragione senza dover ricorrere avverso il provvedimento definitivo. Non è allora esagerato dire che il riconoscimento di tale diritto segna uno dei più significativi momenti della attuazione delle “libertà fondamentali ed inviolabili”, nel contesto generale dei diritti e libertà personali dell’individuo. Pertanto, è compito soprattutto della giurisprudenza “assicurarsi” che gli organi amministrativi siano posti su un piano di parità effettiva con il cittadino, nel pieno rispetto delle leggi, di modo che siano bandite posizioni di supremazia ormai generalmente riconosciute anacronistiche e non conformi alla Carta Fondamentale della Repubblica. Il trasgressore di qualsiasi norma stradale, giova ricordarlo in conclusione, ha il diritto di essere immediatamente informato della contestazione che gli viene mossa, in quanto gli agenti sono preposti principalmente a compiti di prevenzione e non di repressione.

(1) Giudice di Pace di Melfi, Sentenza dell’11-06-2004, n. 86/04: E’ una decisione molto importante al riguardo. Il giudice adito accoglie il ricorso e annulla il verbale di contestazione differita affermando in parte motiva che: a)“Nel caso in esame la Polizia Stradale ha fatto ricorso alla contestazione differita pur avendo in dotazione un modello sofisticato di rilevamento (Mod. 104/C2), che consente la visualizzazione immediata dell’infrazione e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di impossibilità contemplate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice stradale…”; b)“La contestazione differita costituisce un’eccezione alla regola generale e pertanto non può essere giammai considerata un mezzo alternativo di contestazione, ma impone, a chi se ne avvale, la presenza di un fattore ostativo alla immediata contestazione del tutto eccezionale che richiede, conseguentemente, una motivazione puntuale, analitica ed esaustiva, onde poterne accertare la effettiva sussistenza”; c)“Tali caratteristiche non sono certamente presenti nella motivazione fondata su generici motivi impeditivi riportata nel verbale, lì dove si dice che il fermo avrebbe comportato un inseguimento pericoloso per la circolazione. Tale affermazione è priva di qualsiasi rilievo se non è confortata dalla contestuale e rigorosa indicazione delle circostanze che, riferite al caso concreto, avrebbero potuto legittimare la deroga al principio della contestazione immediata”; d)“In tale contestazione non vi è alcuna valutazione di merito circa l’impossibilità di ottemperare alla contestazione immediata con riguardo a situazioni contingenti varie quali possono identificarsi nel giudizio di pericolosità rapportato alla rapidità di allontanamento del trasgressore, visibilità, intensità del traffico, stato del fondo stradale”; e)“Anche la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/24850/144520/3 del 12.12.2000, ha chiaramente affermato che i motivi della deroga all’obbligo della contestazione immediata dell’infrazione devono essere chiaramente indicati nel verbale; l’omissione dei motivi specifici costituisce causa di annullamento del verbale”.

(2) Vassalli, Il diritto alla prova nel processo penale, in Riv. it. Dir. Proc. Pen., 1968.

Dott. Luigi Andrea Ardò

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05.11.2005 Gar56@libero.it

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