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Separazioni e fisco    

Separazioni e fisco: risoluzione agenzia delle entrate 151/E del 19 ottobre 2005

Disapplica la cassazione 11458
26.10.2005 - pag. 28994 print in pdf print on web

O

Oggetto: Istanza d'interpello - Agevolazione ex art. 19 Legge n. 74/1987 (Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo: Si segnala, per l'interesse e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale ......... in sede di risposta all'interpello di seguito riportato. QUESITO "Il contribuente istante, tramite il proprio procuratore XX, premette di avere contratto matrimonio il 09.11.1985, regolando gli aspetti economici secondo il regime della comunione legale e di avere acquistato in costanza di matrimonio un immobile rientrante quindi in tale regime legale. Successivamente i coniugi procedevano alla separazione consensuale e, in tale provvedimento, non risultava alcuna decisione in ordine al citato immobile, che pertanto restava in comunione pro indiviso. Risultando ora pendente presso il Tribunale di XY la procedura di divorzio, le parti intenderebbero regolare lo scioglimento della comunione mediante la cessione della quota della madre al figlio minore, che avverrebbe nel corso dell'accordo giudiziale (omologa o sentenza). L'istante chiede di conoscere se tale cessione rientri o meno nell'agevolazione prevista dall'art.19 della legge n.74/1987, in considerazione anche della circostanza che, a detta del professionista incaricato, da colloqui intercorsi sulla questione con l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di XY, è emerso che non sussiste alcuna uniformità di interpretazione nelle materia di cui trattasi. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE Il professionista istante ritiene che l'agevolazione recata dall'art.19 della legge n.74/1987, estesa nella sua portata dalla sentenza delle Corte costituzionale n.154/1999, sia applicabile anche nell'ipotesi in cui i coniugi regolano all'interno di un procedimento di divorzio lo scioglimento della comunione di beni immobili tramite una cessione della quota, a titolo di donazione o vendita, a favore del loro figlio. Detto orientamento, ad avviso dell'istante, può essere desunto sia dall'interpretazione letterale della legge che riguarda lo scioglimento della comunione dei beni sia dalla ratio stessa della norma in quanto il figlio non può essere certo considerato terzo estraneo alla famiglia bensi' soggetto di primo rilievo. RISPOSTA DELLA DIREZIONE AL CONTRIBUENTE ISTANTE Con riferimento all'interpello in oggetto, si osserva che l'art.19 della legge n.74/1987 prevede l'esenzione dall'imposta di registro, bollo e da ogni altra tassa per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: con sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e' stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non estende dette agevolazioni anche ai medesimi atti e documenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. Con Circolare n.49/E del 16.03.2000 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla problematica di cui sopra e, in particolare, circa l'applicabilità dell'esenzione in parola agli atti portanti attribuzioni patrimoniali fra coniugi conseguenti ad accordi formalizzati nel provvedimento di separazione personale o al divorzio e ad esso connessi: sulla base di tali istruzioni la scrivente, in relazione ad analoga problematica, ha sostenuto, con interpretazione che risulta essere stata condivisa dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, che la norma di cui trattasi è applicabile, oltre che agli atti giudiziari in senso stretto di scioglimento del matrimonio o di separazione personale, anche agli eventuali conseguenti atti portanti attribuzione fra i coniugi dei beni patrimoniali. Nel caso di specie, invece, l'atto per il quale viene invocata l'agevolazione di cui all'art.19 della legge n.74/1987 non sembra trovare causa giuridica nella sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio, bensì in un intento di liberalità nei confronti di un soggetto terzo (nella fattispecie uno dei figli), circostanza che non appare strettamente e funzionalmente collegata con lo scioglimento del matrimonio e che, peraltro, avrebbe potuto essere realizzata in qualunque momento (cfr. Cassazione - Sez.V - n.2347 del 17.02.2001). Per i motivi sopra indicati si ritiene di non potere accogliere la soluzione interpretativa formulata dall'istante e che pertanto l'atto di cui trattasi non possa fruire del beneficio di cui al più volte citato art.19 della legge n.74/1987, che sembra non poter essere esteso a cessioni poste in essere da soggetti terzi o a favore di soggetti terzi, diversi dai coniugi".


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