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Controlli    

Cara, spegni la luce, altrimenti arriva la Finanza !

Ecco fatto, in barba alla privacy e ad ogni trattamento automatizzato al fine di irrogare sanzioni: da oggi controllo di tutte le utenze acqua, gas e elettricità.

Nel vecchio testo della Privacy si vietava ogni trattamento automatico ai fini di irrogare nuove multe presunte.

A proposito: preparate di nuovo i dati catastali, dopo la tassa rifiuti, li chiedono ancora. Questi si', invece di prenderseli da soli ...

20.10.2005 - pag. 28984 print in pdf print on web

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Servizio di documentazione tributaria Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Circolare del 19/10/2005 n. 44 Oggetto: Comunicazione dati relativi ad immobili con utenze di energia elettrica, acqua e gas. Articolo 1, commi 332, 333 e 334 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per l'anno 2005) Testo: INDICE Premessa 1. Obbligo di raccolta e di trasmissione dei dati catastali identificativi degli immobili serviti da utenze di luce, acqua e gas; 1.1 Ambito oggettivo. 1.2 Ambito soggettivo. 1.3 Modalità di raccolta dei dati. 1.4 Società impegnate nell'erogazione di più servizi. 1.5 Decorrenza dell'obbligo. 1.5 a) Contratti nuovi, contratti rinnovati e contratti a tempo indeterminato. 1.5 b) Cambio del fornitore e modifiche tariffarie. 1.6 Forniture temporanee o per usi pubblici. 1.7 Immobili non accatastati o non accatastabili. 1.8 Immobili principali ed accessori: parti condominiali. 1.9 Aspetti sanzionatori. 2. Nuovi obblighi di comunicazione a carico delle aziende erogatrici di acqua e gas. Premessa L'articolo 1, comma 332, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito "finanziaria 2005") ha modificato gli articoli 6 e 7 del DPR n. 605 del 1973, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale. In particolare, al quinto comma dell'articolo 7 del citato decreto, e' stato introdotto l'obbligo per i soggetti che erogano i servizi di elettricita', acqua e gas di raccogliere e successivamente comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali degli immobili presso cui sono attivate le utenze, così come dichiarati dall'utente. Dal combinato disposto del nuovo articolo 6, primo comma, lettera g-ter e dell'articolo 7, comma 5, si desume che l'obbligo di comunicare il codice fiscale dei loro clienti, prima previsto unicamente per il settore dell'energia elettrica e per i servizi di acqua e gas, limitatamente alle utenze "business"è stato esteso anche ai soggetti che erogano i servizi idrici e del gas. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine ad alcune problematiche emerse in sede di prima applicazione delle norme in oggetto, anche sulla base di indicazioni specifiche dell'Agenzia del territorio. Per la definizione delle informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari da acquisire con riferimento ai contratti in esame, si rinvia al Provvedimento del 16 marzo 2005 (Pubblicato in G.U. n. 68 del 23 marzo 2005) emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia del territorio. 1. Obbligo di raccolta e trasmissione dei dati catastali relativi agli immobili serviti da utenze di elettricita', acqua e gas. 1.1 Ambito oggettivo. L'obbligo di raccogliere e comunicare i dati catastali degli immobili serviti da utenze di elettricita', acqua e gas, previsto dall'articolo 7, comma 5, del DPR 605/1973, così come modificato dall' articolo 1, comma Pagina 1


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