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"L'ignoranza e' biadesiva. Attacca da tutte le parti" - Alessandro Bergonzoni



Insidia stradale    

Insidie stradali: Commento dell'avv. Giordano

Testo al link indicato
06.10.2005 - pag. 28958 print in pdf print on web

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Massima Tribunale Civile e Penale di Forlì – Sezione Distaccata di Cesena sentenza 304/2005: copertone su E-45 – non visibilità non prevedibilità – manca prova tempo permanenza - insussistenza insidia stradale.

In ipotesi di sinistro stradale cagionato da un grosso pneumatico abbandonato sulla carreggiata di una strada statale, essendo avvenuto il fatto su un bene demaniale che per la sua notevole estensione e l’uso generale e diretto da parte degli utenti, non è oggettivamente suscettibile di un controllo in tempo reale da parte dell’Ente proprietario, (nella fattispecie l’Anas S.p.a.), il danneggiato può invocare, a sostegno delle sue pretese risarcitorie, unicamente la responsabilità ex art. 2043 c.c.. della P.A. e non la disciplina di cui all’at. 2051 c.c.; con la conseguenza che qualora detto danneggiato si limiti a provare che il pneumatico non era né visibile né prevedibile, ma non fornisca la prova che esso si trovava sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento da parte dell’Anas, la domanda deve essere rigettata.

Commento La sentenza in commento aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità in materia di insidia stradale, il quale sancisce l’applicabilità a tale tipologia di sinistri non già dela responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c., ma dell’art. 2043 c.c.. Tale norma di chiusura dell’ordinamento, posta dal legislatore in via residuale e in assenza di tutele specifiche, a tutela del precetto del neminem laedere, comporta per il danneggiato l’onere di provare che la cosa foriera del danno costituiva un insidia stradale e cioè un pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo che caratterizzavano il tratto di strada teatro dell’’eventus damni. Tale scelta operata dalla giurisprudenza è facilmente intuibile. La presunzione di responsabilità sancita dall’art. 2051 c.c. è subordinata alla sussistenza del rapporto di custodia fra la res, fonte del danno, e il soggetto che ha il possesso o quantomeno la detenzione di essa. In particolare, perché tale soggetto possa definirsi anche custode è necessario che egli versi nelle condizioni di esercitare sulla res il potere di fatto, inteso come governo, controllo e vigilanza ininterrotti sulla cosa, sì da evitare che la stessa possa divenire fonte di danno per i terzi. Dunque l’operatività della norma de qua è strettamente subordinata alla sussistenza di tale intimo rapporto fra il soggetto possessore e la res. Chiarito il fondamento giuridico dell’art. 2051 c.c., risulta agevole comprendere le ragioni che hanno condotto la consolidata giurisprudenza ad escludere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alle ipotesi di danni provocati agli utenti dall’uso delle strade pubbliche. L’indiscutibile estensione della rete viaria pubblica impedisce infatti al proprietario e/o concessionario di esercitare su tali beni quel controllo così penetrante e costante richiesto dall’art. 2051 c.c. quale presupposto indefettibile del rapporto di custodia. In altre parole, attesa la particolare natura della res, “strada pubblica”, (res particolarmente estesa e oggetto di uso generale e diretto da parte dei terzi), l’Amministrazione non può considerarsi custode di essa nell’accezione sopra specificata. Con ciò ovviamente non si vuole garantire all’Amministrazione una sorta di impunità, ma si vuole semplicemente evitare che situazioni diverse subiscano lo stesso trattamento. Sarebbe infatti ingiusto e gravemente lesivo del fondamentale principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, che ove la strada divenga fonte di danno per i terzi, il proprietario e/o concessionario - il quale, come si è visto non è in grado di esercitare su di essa un controllo in tempo reale - subisca, le stesse conseguenze di altro soggetto che, al contrario, ha il pieno governo della cosa e quindi versa nelle migliori condizioni per poter prevenire ed evitare in ogni momento l’eventus damni. Costituirebbe infatti una grave sperequazione, in tali ipotesi, gravare l’Ente concessionario e/o proprietario della strada di una presunzione iuris tantum di responsabilità, atteso che, tale soggetto, a differenza del “custode tipo” di cui all’art. 2051 c.c., non è oggettivamente in grado di tenere sotto controllo il bene di sua pertinenza evitando che esso possa divenire fonte di danno per i terzi.

Il G.U. di Cesena si è spinto però oltre tali limiti, in quanto ha fissato il principio, peraltro già richiamato in altre pronunce di merito anche recenti, (Cfr.Tribunale di Varese 149/05 già pubblicata in questo sito), secondo il quale il danneggiato, per vedere accolte le proprie pretese risarcitorie oltre a dimostrare l’insidia nell’accezione comunemente conosciuta di pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile, deve anche provare che detta insidia si trovava sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza della strada da parte dell’Ente proprietario. Orbene, ad avviso del sottoscritto tale assunto del G.U. appare francamente eccessivo. Si osserva infatti che per il danneggiato dimostrare i tempi di permanenza dell’insidia sulla carreggiata costituisce una probatio quasi diabolica. Si ritiene invero più corretto applicare a tali fattispecie, il principio dell’acquisizione, in forza del quale il giudice può ritenere provata una determinata circostanza sulla base delle emergenze istruttorie oggettivamente considerate, a prescindere cioè dal fatto che in concreto la prova non sia stata fornita dalla parte cui incombeva tale onere. Ed in effetti, nel prosieguo della motivazione, il G.U. ha fatto applicazione di tale principio, in quanto, dopo aver affermato che l’attore non aveva assolto all’onere di provare il tempo di permanenza sulla carreggiata del pneumatico, ha poi concluso affermando che in ogni caso, dagli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria era possibile desumere che tale pneumatico era stato abbandonato da pochissimo tempo e si trovava sul posto da meno di un’ora.

Chiarito l’orientamento prevalente in subiecta matreria, si ritiene opportuno, accennare brevemente al cambio di rotta operato dalla Suprema Corte in materia di insidie insorte sulle autostrade. In due recenti pronunce, che a parere del sottoscritto segnano la fine di un epoca, il giudice di legittimità ha stabilito che ove l’insidia foriera del danno insorga sulle autostrade, contemplate dall’art. 2 del vecchio e del nuovo Codice della Strada, la responsabilità dell’Ente proprietario e/o concessionario trova la sua fonte nell’art. 2051 c.c. e non più nell’art. 2043 c.c.. Le dotazioni e i sistemi di assistenza installati sulle autostrade infatti, consentono al proprietario e/o concessionario di esercitare su di esse quella vigilanza in tempo reale che risulta invece impossibile sulle strade statali. La Corte però fa una distinzione fra le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada e le situazioni provocate dagli stessi utenti o da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa che pongano a repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del loro patrimonio, stabilendo, per le situazioni del secondo tipo, che sussiste il caso fortuito tutte le volte che l’eventus damni presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità; come accade ad esempio quando l’incidente si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. (Cfr. Cass. Civ. 488/2003 e Cass. Civ. 298/2003).

Con l’auspicio di aver contribuito a chiarire l’attuale orientamento giurisprudenziale in materia di insidia stradale, sono a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti. Roma, 5.8.05 Avv. Andrea Giordano

Avv. Andrea Giordano Via Muzio Clementi, 58, 00193 Roma e.mail degiordy@tiscalinet.it tel. 06 3216186 / fax 06 32654678


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