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"Art. 35 - La Repubblica ... Riconosce la liberta' di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. " - Costituzione Italiana



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Leading case in tema di domicilio professionale *

Vince la libertà di stabilimento nel mondo delle professioni: un'importante ordinanza del Tribunale di Milano in un procedimento cautelare ante causam.
20.07.2005 - pag. 28838 print in pdf print on web

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Vince la libertà di stabilimento nel mondo delle professioni: un'importante ordinanza del Tribunale di Milano in un procedimento cautelare ante causam. Ad un aspirante consulente del lavoro residente a Ragusa ma domiciliato a Milano presso lo studio di un professionista milanese veniva negata l'iscrizione al registro dei praticanti perchè non residente a Milano. In sostanza il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano si rifiutava di applicare la normativa comunitaria (16 L. 526/99) che equipara il domicilio professionale alla residenza.

Interveniva nel processo anche il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, sostenendo la tesi che ad un praticante non si può applicare la normativa europea in quanto non può definirsi un professionista.

Fortunatamente, il Giudice della Prima Sezione del Tribunale di Milano ha affermato che il praticante consulente del lavoro italiano non può essere trattato diversamente dal collega di qualsiasi altro paese europeo; quest'ultimo, infatti, eleggendo domicilio in Italia può iniziare il praticantato nel nostro paese, mentre un aspirante tirocinante siciliano, cittadino italiano, stante l'interpretazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, avrebbe dovuto trasferire la residenza a Milano! Ora invece potrà intraprendere la sua carriera di consulente del lavoro semplicemente stabilendo il domicilio professionale presso lo studio di un dominus disposto ad accoglierlo.

E' il primo pronunciamento in Italia su questo tema da parte di un Tribunale. Sino ad ora gli Ordini Professionali si erano limitati a chiedere pareri al Ministero della Giustizia che rispondeva confermando l'interpretazione "estensiva" e letterale della normativa di origine europea per quanto concerneva i professionisti che già avessero superato l’esame di stato. Come si vede, con l’ordinanza de qua, un ulteriore concreto passo in avanti verso l’integrazione europea è stato compiuto e, questa volta, anche a vantaggio della categoria più bistrattata, quella dei praticanti.

Questi i principi di diritto enucleabili dall’ordinanza del Tribunale di Milano dell’11/7/05, depositata il 13 luglio 2005, nel ricorso ex art. 700 (R.G. 29574/05, Giud. Dott.ssa Gandolfi) introdotto dal dott. Massimo Puccia, con l’Avv. Stefano Gallandt, il Dott. Roberto Enrico Paolini e il Dott. Mattia Cappello, contro il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, con l’Avv. Vito De Vito e con intervento del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con l’Avv. Ludovico Grassi:

1. “Appare indubbia la giurisdizione dell’A.G.O. in tema di accertamento del diritto all’iscrizione agli albi professionali”.

2. “Il tenore letterale dell’art. 16 L. 526/99 – che, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi professionali, equipara il domicilio professionale alla residenza – non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella di cittadini di altri stati dell’Unione Europea, pena ingiustificate disparità di trattamento che non trovano ragione neppure nella ratio della norma. Tale opzione normativa agevola indubbiamente l’esercizio di quei poteri di vigilanza che rappresentano uno dei compiti istituzionali fondamentali attribuiti ai Consigli dell’Ordine”.

3. “Non pare poi che a diverse conclusioni debba giungersi per quello che riguarda il registro dei praticanti, considerato che la nozione di attività professionale non può che considerarsi estesa a tutte le attività ad esse collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato. Le medesime esigenze di controllo sul regolare svolgimento del tirocinio da parte dei Consigli rendono poi più pertinente l’iscrizione al registro dell’Ordine territoriale del luogo ove tale attività viene svolta, anzichè presso quello di residenza”.

Avv. Stefano Gallandt, Dott. Roberto Enrico Paolini, Dott. Mattia Roberto Cappello

La notizia e le massime di cui al presente comunicato nonché il testo del provvedimento in allegato non potranno essere citati disgiuntamente dall’indicazione delle fonti, ossia del nominativo dei sottoscitti procuratori.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, siamo a disposizione al seguente indirizzo:

Studio Legale

Paolini-Gallandt-Cappello&Partners

Viale Beatrice D’Este 42

20122 - Milano

i.legal@email.it

Tel: 338.19.35.570 – 340.27.25.033 – 349.600.28.18; Fax: 02.58.30.54.90


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20.07.2005 Paolini-Gallandt-Cappello&Partners

Paolini-Gallandt-Cappello&Partners stgallan@tin.it

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