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"Ed affiora prepotentemente la questione dei Giusti, coloro che dinanzi a sistemi totalitari o a persecuzioni hanno optato per l'umanita' e l'aiuto verso le vittime. Perche' solo pochi hanno compiuto questa scelta?" - Roberto Righetto



Competitivita    

Competitività: riforma della riforma non ancora in vigore

Il Senato approva. Passa alla Camera. Importanti novità. E avvocati e magistrati di nuovo a studiare altre migliorie.
30.06.2005 - pag. 28788 print in pdf print on web

L

Legislatura 14º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 492 del 29/06/2005 Versione per la stampa Mostra rif. normativi

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

492ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(3439) Antonino CARUSO ed altri. - Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591 - bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Si prosegue nell'esame del nuovo testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 3439 e pubblicato in allegato al resoconto della seduta notturna di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione del comma 3-bis dell'articolo 1 del testo base, che interviene sull'articolo 709-bis del codice di procedura civile che disciplina l'udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore nel procedimento di separazione personale dei coniugi. Con l'intervento in esame, si persegue l'obiettivo di armonizzare la disciplina della separazione con quella del rito del divorzio dal quale sono mutuati i periodi aggiunti al citato articolo 709-bis.

Posto ai voti, l'articolo 1, comma 3-bis del testo base è approvato all'unanimità.

Si passa quindi alla votazione del comma 4 dell'articolo 1 del testo base che contiene la disciplina transitoria.

Il senatore LEGNINI(DS-U), dopo aver manifestato la sua condivisione per quanto disposto nei nuovi commi 3-quater e 3-quinquies, da inserire nell'articolo 2 del decreto-legge sulla competitività, riferendosi alle disposizioni contenute nel successivo comma 3-sexies, invita ad espungervi la frase seguente: "ma, se il bene non è aggiudicato o assegnato, il giudice procede adottando nuova ordinanza secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni vigenti che continuano ad applicarsi anche per ogni altro atto successivo". Ritiene infatti preferibile, al fine di evitare incertezze applicative, stabilire che la disciplina oggi in vigore continui a trovare applicazione in tutti i casi in cui sia già stata ordinata la vendita.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver richiamato l'attenzione sulle possibili soluzioni diverse al problema della individuazione di una disciplina transitoria, invita la Commissione ad approvare il testo in esame in quanto persegue l'obiettivo di estendere il più possibile l'applicazione della nuova disciplina ai processi pendenti. E' questa infatti un'esigenza rappresentata dalla quasi totalità degli operatori che troverebbe soddisfazione con l'approvazione del testo proposto rispetto al quale, a suo avviso, non si porrebbero le questioni applicative sopra paventate.

Il senatore LEGNINI (DS-U) ribadisce le perplessità riferite alla disposizione prima ricordata insistendo per la modifica del testo nel senso da lui indicato.

Il relatore SEMERARO (AN) dichiara invece il suo convinto sostegno sul testo proposto per il citato comma 3-sexies la cui formulazione risponde pienamente all'esigenza di offrire una risposta pronta agli operatori, consentendo una rapida definizione di procedure destinate altrimenti a rimanere ancora bloccate per molto tempo.

Anche il rappresentante del GOVERNO, pur manifestando attenzione per le perplessità espresse dal senatore Legnini, ritiene che le previsioni contenute nel nuovo comma 3-sexies possano consentire un'adeguata risoluzione del problema della individuazione di un regime transitorio che riferisca la riforma al più ampio numero di procedimenti pendenti. Dichiara però, in considerazione dell'atteggiamento fin qui seguito da tutte le forze politiche nel senso di una sostanziale condivisione dell'articolato, di rimettersi alla determinazione che la Commissione riterrà di assumere sul punto.

Il presidente Antonino CARUSO, pur ritenendo che le soluzioni offerte nel testo sul punto in questione non dovrebbero dar luogo alle difficoltà prospettate dal senatore Legnini, al fine di conservare quel clima di condivisione sulla riforma fin qui registratosi, propone di accogliere il suggerimento del senatore Legnini.

Il senatore LEGNINI (DS-U) presenta quindi l'emendamento 1.4.

Dopo brevi interventi del senatore FASSONE(DS-U), GUBETTI (FI) e nuovamente del PRESIDENTE, posto ai voti, l'emendamento 1.4 è approvato.

I senatori CALLEGARO (UDC), NESSA (FI), BUCCIERO (AN), TIRELLI (LP) e LEGNINI (DS-U) dichiarano quindi il loro voto favorevole sul comma 4 dell'articolo 2 che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

E' quindi approvato all'unanimità il comma 5 dell'articolo 1.

Si passa all'esame delle disposizioni accantonate dell'articolo 1.

Al riguardo, il presidente Antonino CARUSO fa presente che l'emanando decreto legislativo che istituisce l'Albo unico dei commercialisti ed esperti contabili non contiene innovazioni, per quanto attiene le competenze dei ragionieri. Questi ultimi pertanto potranno continuare a svolgere le funzioni che già ora loro competono, e, in via ulteriore, potranno essere senz'altro ricompresi tra i soggetti cui potranno essere delegate le operazioni di vendita in considerazione del loro inserimento nella sezione A dell'Albo unico con la qualifica di ragionieri commercialisti. Ne consegue che la proposta di sostituire alle parole "dottore commercialista" la parola "commercialista" appare adeguata a ricomprendere tutti i professionisti che risulteranno iscritti nella citata sezione A dell'Albo unico tra i soggetti cui, appunto, potranno essere delegate le operazioni di vendita.

Con il parere favorevole di tutti i Gruppi presenti sono quindi poste ai voti e, in esito a distinte votazioni, approvate all'unanimità le lettere c-bis), e d) del comma 2 dell'articolo 1, di cui era stato in precedenza disposto l'accantonamento.

Si passa quindi alla votazione della lettera m-bis) del comma 2 dell'articolo 1, della quale era stato disposto in precedenza l'accantonamento e che, posta ai voti, è approvata.

E' infine approvato, all'unanimità, l'articolo 1 come modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1.

Il senatore LEGNINI (DS-U) manifesta perplessità sulla proposta ivi contenuta, ritenendo necessario verificare con attenzione se i nuovi compiti che l'emendamento affida agli uffici postali costituiscano o meno attribuzioni che sono proprie dell'ufficiale giudiziario, non potendo nel primo caso esprimere favore per una proposta che finirebbe per attribuire funzioni di particolare delicatezza e rilievo a persone normalmente incaricate dello svolgimento di compiti diversi.

Seguono brevi interventi del presidente Antonino CARUSO, - che, dopo aver ricordato la legge del 1994 che consente agli avvocati di notificare atti giudiziari a mezzo posta, ritiene la proposta del senatore Tirelli pienamente condivisibile in quanto costituisce un naturale completamento di interventi effettuati con il decreto-legge sulla competitività - del sottosegretario VITALI - il quale non ritiene si possa parlare per l'impiegato postale dell'attribuzione di compiti propri dell'ufficiale giudiziario - e del senatore FASSONE (DS-U), il quale richiama l'attenzione sulla natura e sulla funzione della notificazione degli atti.

Con il voto di astensione del senatore LEGNINI (DS-U), l'emendamento 1.0.1, posto ai voti, risulta approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il PRESIDENTE fa presente che le disposizioni contenute in tale articolo sono tratte dal testo licenziato dalla Commissione in sede referente nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2430 ed abbinati e costituiscono il frutto di una scelta effettuata sulla base di indicazioni pervenute in via informale da tutti i Gruppi. Illustra quindi brevemente le relative disposizioni.

Il senatore LEGNINI (DS-U), dopo aver rappresentato che si tratta di disposizioni ampiamente discusse, evidenzia l'assoluta utilità e positività di molti tra gli interventi indicati che, senza alcun dubbio, miglioreranno il sistema processuale vigente oltre a realizzare coordinamenti opportuni alla luce delle numerose innovazioni introdotte con la riforma di cui al decreto-legge n. 35 del 2005. Preannuncia quindi un voto convintamene favorevole sull'articolo 2.

Dopo un breve intervento del senatore FASSONE (DS-U), il relatore SEMERARO (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.1 che interviene sull'articolo 283 del codice di procedura civile nell'ottica di realizzare un maggior equilibrio quanto alla disciplina della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

Dopo che il senatore LEGNINI (DS-U) ha annunciato il voto contrario sull'emendamento 2.1, con il parere favorevole del GOVERNO, tale emendamento è posto ai voti e approvato.

Posto ai voti, è poi approvato l'articolo 2, come emendato.

Senza discussione è posto ai voti e approvato l'articolo 3.

Dopo che il relatore SEMERARO ha illustrato la proposta di coordinamento coord. 1.1, tale proposta è posta ai voti e approvata.

Il senatore LEGNINI (DS-U) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'iniziativa in titolo. Pur permanendo alcune perplessità, peraltro evidenziate nel corso dell'esame, prevalgono nettamente gli elementi positivi presenti nell'articolato che consentono di risolvere in modo soddisfacente numerose questioni poste ad una prima lettura degli interventi contenuti nel decreto-legge sulla competitività, come ad esempio quelle di diritto transitorio. Con il voto favorevole del suo Gruppo si intende altresì esprimere, oltre che la condivisione nel merito di un intervento riformatore che conserva peraltro carattere parziale, anche il fatto che l'opposizione, quando si tratta di introdurre norme che migliorano il sistema giustizia, coopera con la maggioranza per pervenire a riforme che perseguano realmente l'interesse dei cittadini.

Il senatore CALLEGARO (UDC) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sottolineando la sostanziale condivisione da parte di tutti i Gruppi di modifiche che sono state ampiamente discusse ed approfondite.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che anche su altre iniziative, come ad esempio l'introduzione dell'amministratore di sostegno e le norme che sanzionano il maltrattamento degli animali, si è registrato un'ampia convergenza di tutte le forze politiche presenti in Commissione, il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo in quanto l'articolato in esame contribuirà a dar luogo ad un processo civile più efficiente, in grado di rispettare maggiormente i diritti e i bisogni dei cittadini. Inoltre esprime apprezzamento per il metodo seguito che, consentendo a tutti di contribuire fattivamente al miglioramento dell'articolato, ha prodotto un lavoro che merita condivisione.

Anche il senatore ZICCONE (FI) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo nella consapevolezza che ci si accinge a licenziare un'iniziativa di grande utilità e dal contenuto soddisfacente che migliora la riforma del rito civile, di per sé già apprezzabile, introdotta con il decreto-legge n. 35 del 2005.

Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo su un articolato che in maniera decisa risponde agli interessi dei cittadini ed all'obiettivo di una giustizia civile rapida ed efficiente. Una riforma che, valutata nel suo complesso, non potrà non ridurre in modo significativo i tempi del processo civile. Conclude il suo intervento prendendo atto con soddisfazione dell'atteggiamento tenuto dall'opposizione che, a differenza di altre circostanze, non ha assunto posizioni strumentali o preconcette, ma è stata attenta e sensibile ai contenuti dell'iniziativa.

Il senatore TIRELLI (LP), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole ed auspica che, a differenza di quanto avvenuto in altri casi, il sistema non reagisca con atteggiamenti tali da minare l'efficacia della riforma.

Il senatore FASSONE (DS-U) formula un ringraziamento al Presidente ed al relatore per aver contribuito a creare un clima apprezzato da tutti.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, il disegno di legge in titolo nel nuovo testo predisposto dal relatore, con le modificazioni allo stesso apportate nel corso dell'esame, dopo aver conferito mandato al relatore medesimo a riformulare il titolo del disegno di legge in coerenza con le modificazioni introdotte, nonché ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento formale necessari.

La seduta termina alle ore 16,15.

Emendamenti al nuovo testo proposto dal relatore per il disegno n. 3439

Art. 1

1.4

Legnini

Al comma, 4, al capoverso 3-sexies ivi richiamato le parole: ", ma se il bene non è aggiudicato o assegnato, il giudice procede adottando nuova ordinanza secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni vigenti che continuano ad applicarsi per ogni altro atto successivo" sono soppresse.

1.0.1

Tirelli

Art. 1

1.Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"Il notificante che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal D.lg. 23 gennaio 2002, n. 10 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445". Nel caso di cui al comma 1:

a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all’ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relata di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8;

b) l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce alle stesse il timbro di vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all’articolo 2 e, inserita la copia, o le copie, nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all’avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l’originale dell’atto vidimato, con la relazione di notificazione;

c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell’atto, l’ufficio postale da conferma in via telematica dell’avvenuta consegna dell’atto».

Art. 2

2.1

Il relatore

All'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

n-bis) L'articolo 283 è sostituito dal seguente:

«Art. 283. – (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello). – Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione».

Coord. 1.1

Il relatore

Al comma 1 è premesso il seguente:

"01 All'articolo 2, comma 3, lettera c-ter) del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dell'articolo 1, comma 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, al sesto comma, le parole "per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte" sono sostituite con le seguenti "per replicare alle domande ed eccezioni modificate dall'altra parte".


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"Ed affiora prepotentemente la questione dei Giusti, coloro che dinanzi a sistemi totalitari o a persecuzioni hanno optato per l'umanita' e l'aiuto verso le vittime. Perche' solo pochi hanno compiuto questa scelta?" - Roberto Righetto








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