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Competitivita'    

Competitività: osservatorio Milano Firenze

Documento dell'Osservatorio di Firenze sulla

conversione in legge del decreto sulla competitività ( n.35 del 2005)

20.06.2005 - pag. 28757 print in pdf print on web

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"E' stato convertito in legge il 12 maggio scorso il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, relativo al “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale ”, c.d. “decreto sulla “competitività ”. In tale decreto erano state inserite anche disposizioni disomogenee in materia fallimentare (modifica dei presupposti e degli effetti della revocatoria e del concordato preventivo) e processuale civile (in materia di comunicazioni e notificazioni) In sede di conversione in legge del d ec reto, è stato introdotto, utilizzando il voto di fiducia e quindi sottraendo, di fatto, la m ateria al dibattito parlamentare, un maxiemendamento contenente, fra l'altro, una miscellanea di ulteriori innovazioni delle procedure concorsuali, del processo ordinario di cognizione, dei procedimenti in materia di separazione e divorzio, del processo es ec utivo. La stessa legge di conversione contiene inoltre ben tre deleghe al Governo per operare, entro i prossimi sei mesi, la modifica radicale (per mezzo decreti legislativi) della disciplina del processo civile innanzi alla Corte di Cassazione, dell'arbitrato e dell'intera legge fallimentare. Al di là di alcune innovazioni condivisibili, l'intervento nor m ativo ha introdotto tra l'altro m odifiche nelle m odalità di svolgi m ento del processo al di fuori di una politica generale della giustizia, ignorando il movimento avviato dagli Osservatori sulla giustizia civile, dalle associazioni forensi e dalla ANM, che negli ultimi tempi ha inteso farsi carico del problema della giustizia con ottiche e metodi diversi, puntando sull'organizzazione, sulla collaborazione tra tutti gli operatori del diritto, sulla ricognizione e promozione delle prassi migliori. Un metodo che è stato lodato anche dal Procuratore generale nella sua relazione all'inagurazione dell'anno giudiziario come elemento di novità nel modo di affronatare le questioni della giustizia. L'Osservatorio di Firenze rileva che un tale intervento, per quanto concerne il processo ordinario di cognizione, risulta estraneo ai contenuti ed alle finalità del decreto legge sulla competitività; vanifica il lavoro da tempo in corso in molti uffici giudiziari per adottare interpretazioni e co m porta m enti più attenti ai diritti dei cittadini attraverso l'elaborazione di ‘protocolli di udienza'; svilisce i tentativi di razionalizzazione dell'attività processuale basati anche sulla rivitalizzazione del principio di oralità; ripropone questioni processuali che assorbiranno energie e tempo, quasi che il fine del processo non sia di attuare i diritti delle persone, ma decidere su come si deve decidere, allontando sempre di più il momento di composizione della lite; costituisce un alibi per nascondere i veri punti critici della giustizia che affondano le radici in carenze organizzative o cattivi costumi. Si tratta inoltre di norm e che avranno un impatto notevole sull'organizzazione degli studi degli avvocati, sull'organizzazione del lavoro dei magistrati e degli uffici di cancelleria e comporteranno un ulteriore aggravio sia per l'amministrazione della giustizia sia per le esigenze organizzative e formative dei professionisti, già messe alla prova da un de ennio di riforme (si pensi alla riforma del processo civile del 1990, all'istituzione del Giudice di Pace, delle Sezioni Stralcio e del Giudice Unico di primo grado, alla modifica del patrocinio a spese dello Stato, alla nuova disciplina delle spese di giustizia). L'Osservatorio di Firenze dunque espri m e il proprio forte dissenso nei confronti di un intervento legislativo adottato in violazione dei principi sanciti dalla legge n. 400/1988 ed ostacolando, in concreto, con il ricorso alla fiducia, la discussione in Parlamento dei principi e criteri direttivi delle tre deleghe previste. Tra l'altro il Parlamento mostra di non aver tenuto conto di quanto già in altre occasioni il Presidente della Repubblica aveva avuto m odo di ri m arcare in ordine ai principi da osservare per la d ec retazione di urgenza: sia con riferi m ento all'art. 77 della costituzione, sia con riferimento alle norme dettate dalla legge n. 400 del 1988 - che, ‘pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordina m entale in quanto è preposta all'ordinato i m piego della d ec retazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosa m ente osservatà - stigmatizzando leggi di conversione che avevano introdotto norme aventi ‘un'attinenza solo indiretta alle disposizioni dell'atto originario', norme disomogenee che avevano dato vita provvedimenti ‘ di difficile conoscibilità del complesso della normativa applicabile ' (vedi in tal senso il messaggio del 29.3.2002 di rinvio al Parlamento della legge di conversione del decreto-legge 25.1.2002, n.4 recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura).

Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze

L'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano aderisce al documento dell'Osservatorio di Firenze sulla conversione in legge del decreto “competitività” n. 35/2005

E' stato convertito in legge il 12 maggio scorso il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, relativo al “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, c.d. “decreto sulla competitività”. In tale decreto erano state inserite anche disposizioni disomogenee in materia fallimentare (modifica dei presupposti e degli effetti della revocatoria e del concordato preventivo) e processuale civile (in materia di comunicazioni e notificazioni). In sede di conversione in legge del decreto, è stato introdotto, utilizzando il voto di fiducia e quindi sottraendo, di fatto, la materia al dibattito parlamentare, un maxiemendamento contenente, fra l'altro, una miscellanea di ulteriori innovazioni delle procedure concorsuali, del processo ordinario di cognizione, dei procedimenti in materia di separazione e divorzio, del processo esecutivo. La stessa legge di conversione contiene inoltre ben tre deleghe al Governo per operare, entro i prossimi sei mesi, la modifica radicale (per mezzo decreti legislativi) della disciplina del processo civile innanzi alla Corte di Cassazione, dell'arbitrato e dell'intera legge fallimentare.

Al di là di alcune innovazioni condivisibili, l'intervento normativo ha introdotto tra l'altro modifiche nelle modalità di svolgimento del processo al di fuori di una politica generale della giustizia, ignorando non solo il movimento avviato dagli Osservatori sulla giustizia civile, dalle associazioni forensi e dalla ANM, che negli ultimi tempi ha inteso farsi carico del problema della giustizia con ottiche e metodi diversi, puntando sull'organizzazione, sulla collaborazione tra tutti gli operatori del diritto, sulla ricognizione e promozione delle prassi migliori, ma anche i tradizionali referenti istituzionali (università, consigli degli ordini ecc.).

L'Osservatorio di Milano rileva che un tale intervento, per quanto concerne il processo ordinario di cognizione, risulta estraneo ai contenuti ed alle finalità del decreto legge sulla competitività; vanifica il lavoro da tempo in corso in molti uffici giudiziari per adottare interpretazioni e comportamenti più attenti ai diritti dei cittadini attraverso l'elaborazione di ‘protocolli di udienza'; svilisce i tentativi di razionalizzazione dell'attività processuale basati anche sulla rivitalizzazione del principio di oralità; ripropone questioni processuali che assorbiranno energie e tempo, quasi che il fine del processo non sia di attuare i diritti delle persone, ma decidere su come si deve decidere, allontanando sempre di più il momento di composizione della lite; costituisce un alibi per nascondere i veri punti critici della giustizia che affondano le radici in carenze di organico ed organizzative, nella scarsità delle risorse destinate, in cattivi costumi.

Si tratta inoltre di norme che avranno un impatto notevole sull'organizzazione degli studi degli avvocati, sull'organizzazione del lavoro dei magistrati e degli uffici di cancelleria e comporteranno un ulteriore aggravio sia per l'amministrazione della giustizia sia per le esigenze organizzative e formative dei professionisti, già messe alla prova da un decennio di riforme (si pensi alla riforma del processo civile del 1990, all'istituzione del Giudice di Pace, delle Sezioni Stralcio e del Giudice Unico di primo grado, alla modifica del patrocinio a spese dello Stato, alla nuova disciplina delle spese di giustizia).

L'Osservatorio di Milano dunque esprime il proprio forte dissenso nei confronti di un intervento legislativo adottato in violazione dei principi sanciti dalla legge n. 400/1988 ed ostacolando, in concreto, con il ricorso alla fiducia, la discussione in Parlamento dei principi e criteri direttivi delle tre deleghe previste.

Tra l'altro il Parlamento mostra di non aver tenuto conto di quanto già in altre occasioni il Presidente della Repubblica aveva avuto modo di rimarcare in ordine ai principi da osservare per la decretazione di urgenza: sia con riferimento all'art. 77 della costituzione, sia con riferimento alle norme dettate dalla legge n. 400 del 1988 - che, ‘pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservatà -stigmatizzando leggi di conversione che avevano introdotto norme aventi ‘un'attinenza solo indiretta alle disposizioni dell'atto originario', norme dismogenee che avevano dato vita provvedimenti ‘di difficile conoscibilità del complesso della normativa applicabilè (vedi in tal senso il messaggio del 29.3.2002 di rinvio al Parlamento della legge di conversione del decreto-legge 25.1.2002, n.4 recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura).

Osservatorio sulla giustizia civile di Milano "

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