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Diritto d'autore    

Siae da rifare: approvata, va all'altro ramo

Riforma e delega al Governo ...
01.06.2005 - pag. 28708 print in pdf print on web

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Legislatura 14º - Disegno di legge N. 3400 Versione per la stampa Mostra rif. normativi SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIV LEGISLATURA ———– N. 3400

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2005

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Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore

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Onorevoli Senatori. – Il permanente ritardo nello sviluppo e nella crescita economica delle aree del Mezzogiorno impone al Governo, in linea con l’obiettivo programmatico generale della promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche del Paese, di potenziare lo sviluppo e l’adeguamento strutturale di tali aree territoriali, anche attraverso il coordinamento delle politiche volte a generare maggiori e più adeguate progettualità con una complessa azione di programmazione e attuazione di interventi strutturali sul territorio rivolti al riequilibrio economico e sociale (così come previsto anche dall’articolo 119, terzo comma, della Costituzione) che vedono nel Mezzogiorno la principale – anche se non unica – area territoriale.

A tali fini il presente decreto prevede all’articolo 1 l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato, delle funzioni in materia di coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, ivi comprese le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell’utilizzo di fondi strutturali per tali aree. Per l’esercizio di tali funzioni si prevede (comma 2) l’utilizzo anche delle strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell’economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse, nonché (comma 3) la individuazione e l’organizzazione di strutture di supporto ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L’articolo 2, in considerazione delle dimensioni raggiunte dal fenomeno della pirateria multimediale, introduce specifiche modifiche alla legislazione vigente in materia di diritto d’autore, in particolare con l’obiettivo di realizzare un più efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all’articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248. A tale fine si prevede che i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali disciplinati dall’articolo 6, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, siano esercitati d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene inoltre stabilito che le funzioni di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), previste dai commi 5 e 8 dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, siano esercitate congiuntamente con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Allegato

(Previsto dall’articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

... Omissis ...

Art. 7. (Società italiana autori e editori)

1. La Società italiana autori ed editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l’attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633; c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a), nell’ambito della società dell’informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno.

2. L’attività della SIAE, fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati. 4. L’organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 13, comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13. Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’Ente, una ripartizione dei proventi dell’esazione dei diritti d’autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell’effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l’applicazione di provvigioni sui diritti d’autore in coerenza con l’ordinamento vigente in sede europea. 5. Lo statuto è adottato dall’Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, ed è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 6. La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, nonché, a partire dall’esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l’equilibrio finanziario. 7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi si informa ai princìpi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d’autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del Ministro vigilante. 8. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulla SIAE. L’attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Sono soppressi l’articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l’articolo 57 del regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare ed ottimizzare l’attività del Governo in materia di politiche del Mezzogiorno, ampliando il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare un più efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Sviluppo e coesione territoriale)

1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell’utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell’economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse. 3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all’organizzazione delle strutture di supporto.

Articolo 2.

(Coordinamento delle politiche in materia di diritto d’autore)

1. Al fine di consentire l’efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all’articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre l999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze». 3. All’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2005.

CIAMPI

Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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01.06.2005 Spataro

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