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"«Il buon giudice mette lo stesso scru- polo nel giudicar tutte le cause, anche le più umili; egli sa che non esistono grandi cause e piccole cause, perché l’ingiustizia non è come quei veleni di cui certa medicina afferma che presi in grandi dosi ucci- dono, ma presi in dosi piccole risanano. La ingiusti- zia avvelena anche in dosi omeopatiche" - Calamandrei in Elogio dei giudici



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Diritto morale d'autore con riferimento in particolare alle opere letterarie del Papa

DIRITTO MORALE D'AUTORE CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE ALLE OPERE LETTERARIE DEL PAPA
11.04.2006 - pag. 28705 print in pdf print on web

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DIRITTO MORALE D'AUTORE E OPERE DEL PAPA di Alfonso Marra Come tutti sappiamo,il diritto d'autore ha due accezioni: il diritto morale e patrimoniale d'autore. In particolare,a tutela del diritto morale d'autore,l'art. 20 Legge 22/04/1941 n. 633,conferisce all'autore il potere di rivendicare la paternità della sua opera e di opporsi a qualunque deformazione,mentre ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della stessa Legge,dopo la morte dell'autore legittimati ad esercitare i predetti diritti sono,senza limiti di tempo,i cd. parenti di sangue. Qui nasce,a mio giudizio,una questione interessante. Infatti:la norma parla di parenti di sangue,che possono sicuramente non coincidere con gli eredi. Consideriamo infatti il caso di un grande scrittore che muoia senza coniuge,discendenti,ascendenti,ma lasciando a sè superstite solo una sorella e nomini suo erede universale la giovane ed attraente vicina di casa. Ebbene,in questo caso,erede sarà la giovane vicina,ma legittimata attiva ad esercitare il diritto morale d'autore sull'opera dello scrittore sarà la sorella,benchè non erede. Ora rapportiamo quanto sopra detto al Papa,Sommo Pontefice,Capo della Chiesa Universale. E' notorio che il Papa ha scritto tanti libri di grande importanza:ebbene,nel caso in cui il quisque de populo abbia la "brillante" idea di alterare o contraffare un'opera del Papa,non avendo quest'ultimo parenti di sangue,chi sarà legittimato ad agire a tutela del diritto morale d'autore del Papa sulle sue opere? Prima facie si potrebbe rispondere: "la Chiesa",eppure io sono di contrario avviso,per varie ragioni.La norma sopra richiamata parla di parenti di sangue,non di eredi.Supponiamo per comodità di esposizione in prima battuta di parlare di un Papa italiano e consideriamo attentamente gli elementi della questione:cittadinanza italiana,i libri sono stati venduti in Italia (luogo quindi di conclusione ed esecuzione del contratto di compravendita),la contraffazione è avvenuta in Italia. In virtù del principio della territorialità del diritto,la Legge applicabile sarà indiscutibilmente quella italiana.Sostengo ciò anche perchè le immunità da riconoscersi in base al diritto internazionale attengono ad altre ipotesi che esulano completamente dalla trattazione in esame. L'art. 23 comma 2 della sopra citata Legge prevede che l'azione,qualora finalità pubbliche lo esigano,può altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri,sentita l'associazione sindacale competente. In definitiva,quindi,mi chiedo:nel caso del Papa,qualora quest'ultimo non abbia parenti di sangue e il Presidente del Consiglio non ritenga di dover agire,chi adirà la Giustizia a difesa delle opere papali?Non solo:se il Papa è straniero,ai sensi dell'art. 46 Legge 218/95 di Riforma al Diritto Internazionale Privato,la legge applicabile sarà quella nazionale del de cuius al tempo della morte ovvero quella dello Stato in cui risiede,scelta espressamente dal de cuius. Ebben mi chiedo:in riferimento al Papa Giovanni Paolo II il Grande,di nazionalità polacca,per individuare i soggetti cui spetta lo status di "parenti di sangue" e,ripeto,non necessariamente "eredi",dobbiamo applicare la Legge polacca?In ultimo poi mi chiedo:dal momento che un'opera papale può rappresentare un interesse diffuso,si potrebbe riconoscere la legittimazione attiva alle associazioni religiose,intentando quindi una class action,tanto famigerata e di moda nell'attuale panorama giuridico? Inoltre,in ultima analisi,in generale,dobbiamo chiederci:nel caso in cui non ci siano parenti di sangue,ma solo un erede (in ultima istanza sarà infatti erede necessario lo Stato) e quindi nessun legittimato a tutelare il diritto morale d'autore,alla luce dei principi della teoria generale del Diritto e del Diritto naturale,possiamo noi mai affermare che esista un diritto scollegato dall'esistenza di soggetti legittimati ad esercitarlo? Per rispondere a queste ed altre domande auspico un intervento chiarificatore del Legislatore,che,de iure condendo,risolva la questione. Alfonso Marra Vobis eminentissimis Iureconsultis et Collegis salutem dicit.

P. AVV. ALFONSO MARRA E - MAIL : avvalfonsomarra@virgilio.it


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11.04.2006 P. AVV. ALFONSO MARRA

Alfonso Marra

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