Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Ho aspettato a lungo qualcosa che non c'e', invece di guardare il sole " - Elisa



Competitività    

Competitivita': immobili

Circolazione dei beni immobili
18.05.2005 - pag. 28684 print in pdf print on web

4

4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto d atti di disposizione a titolo gratuito, nonchè di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata: a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purchè la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri."; 2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione"; 3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al primo comma,"; 4) all'articolo 563 è aggiunto, infine, il seguente comma: "Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione."; b) alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 187 è inserito il seguente: "Art. 187-bis (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). - In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo 1'aggiudicazione, anche provvisoria, o 1'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti ditali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile". 4-decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici.


Condividi su Facebook

18.05.2005 Spataro

Spataro

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Ho aspettato a lungo qualcosa che non c'e', invece di guardare il sole " - Elisa








innovare l'informatica e il diritto


per la pace