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Competivita'': separazione dei coniugi

Nuove regole
17.05.2005 - pag. 28677 print in pdf print on web

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e-ter) al capo I del titolo 11 del libro IV gli articoli 706, 707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 706 (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell''ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l''esposizione dei fatti sui quali la domanda e'' fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all''estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e'' residente all''estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell''udienza di comparizione dei coniugi davanti a se'', che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo'' depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l''esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707 (Comparizione personale delle parti). I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l''assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo'' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). - All''udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d''ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da'' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell''interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Art. 709 (Notificazione dell''ordinanza e fissazione dell''udienza).
- L''ordinanza con la quale il presidente fissa l''udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e'' notificata a cura dell''attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell''ordinanza stessa, ed e'' comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell''ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell''udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all''articolo 163-bis ridotti a meta''.
Con l''ordinanza il presidente assegna altresi'' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all''articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonche'' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d''ufficio. L''ordinanza deve contenere l''avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all''articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno piu'' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d''ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l''ordinanza di cui al terzo comma dell''articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). - All''udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresi'' l''articolo 184.";
3-bis. L''articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e'' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell''ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all''estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi e'' residente all''estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo'' essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell''uno o dell''altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l''esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e'' fondata.
3. Del ricorso il cancelliere da'' comunicazione all''ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l''annotazione in calce all''atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l''esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a se'', che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo'' depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto e'' malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l''assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo'' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All''udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche'', qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro eta'', i figli minori, da'', anche d''ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell''interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l''udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L''ordinanza del presidente puo'' essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l''articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell''ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell''udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all''articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta''.
10. Con l''ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresi'' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all''articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonche'' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d''ufficio. L''ordinanza deve contenere l''avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all''articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piu'' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d''ufficio.
11. All''udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresi'' l''articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell''assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e'' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all''articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l''obbligo della somministrazione dell''assegno, puo'' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado e'' provvisoriamente esecutiva.
15. L''appello e'' deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, e'' proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l''esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all''interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8". 3-ter. Alle disposizioni per l''attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:


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17.05.2005 Spataro

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