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"Le leggi per essere rispettate devono essere condivise" - Dracone, citato da Eva Cantarella



Assicurazioni    

La clausola «claims made» è legittima ma vessatoria: piu'' tutelati i professionisti

Cassazione, sentenza n. 5624 del 2005, III sezione
28.04.2005 - pag. 28619 print in pdf print on web

C

Commento e punti salienti sul Sole 24 ore.

Qui il testo per estratti: "A) nel primo comma dell’art. 1917 c.c. il legislatore usa l’espressione «fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione» palesando così l’intento di far riferimento al fatto di cui l’assicurato deve rispondere civilmente (la lettera della norma appare evidente in tal senso);
B) sempre nel primo comma di tale articolo si stabilisce che «sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi»; il che evidenzia in modo ancor più evidente che «il fatto accaduto» è il "fatto" di cui l’assicurato deve rispondere;
C) il precedente art. 1913 c.c. (facente parte della medesima sezione II, «dell’assicurazione contro i danni»), allorquando impone all’assicurato l’onere di «dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente (...) entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza» identifica indubbiamente una data iniziale (dalla quale decorre il termine di tre giorni) facendo riferimento al fatto predetto (e usando quindi l’espressione "sinistro" come sinonimo di "fatto" inteso nel senso ora esposto) e non alla richiesta di risarcimento da parte del danneggiato (tale interpretazione è sempre stata sostanzialmente pacifica);
D) il precedente art. 1914 c.c. prevede per l’assicurato un obbligo di salvataggio che incontestabilmente sorge semplicemente in conseguenza del fatto (nel senso predetto) e quindi prima della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato e a prescindere da questa.
(...) In conclusione va enunciato il seguente principio di diritto: il contratto di assicurazione della responsabilità civile con la clausola claimsmade non rientra nella fattispecie astratta tipica prevista dall’art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico (da ritenersi in linea generale lecito ex art. 1322 c.c.)."


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