"Quando ero bambino, non mi hanno mai detto che ero titolare di diritti. Avevo molti doveri, se li rispettavo venivo premiato, altrimenti venivo punito." - Piero Angela
Pignoramento stipendio
Pignoramento stipendio: una possibile interpretazione
Arriva in lista una interessantissima risposta.
P
Provo, sommessamente, a dire la mia. E parto dalla fine: a mio avviso non è cambiato nulla e i pignoramenti degli stipendi sono assolutamente possibili. Cerco di motivare: - oltre all'art. 1 del D.P.R. 180/1950, occorre leggere l'art. 2, che tratta delle "eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità" e l'art. 545 c.p.c concernente i "crediti impignorabili" (ma forse sarebbe meglio dire i limiti alla pignorabilità); - la L. 30/12/2004 n.311 ha modificato, di queste norme, solo l'art.1: rimangono, dunque, immutate le altre due norme di riferimento; - se andiamo a leggere in particolare l'art. 2, 1° comma, n.3, esso è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, 4° comma, c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art.1 del D.P.R. 180/1950 fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale. - non essendo stato modificato questo articolo mi pare che non dovrebbero sussitere dubbi sul fatto che, secondo quanto dispone nella versione "modificata" dalla Corte Costituzionale, sia pertanto tuttora possibile pignorare lo stipendio col limite, ben noto, del quinto. Cosa ne pensate? ________________________ avv. Renato Savoia Via Sciesa 3 , 37122 - Verona Tel: 045/8030466 Fax: 045/8032188 19.04.2005 Spataro Civile.it
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