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Provvedimento cautelare - Riconsegna o sequestro di azienda

Nota e commento in tema di un provvedimento cautelare di urgenza per la riconsegna o per il sequestro giudiziario di un azienda reclamata dall’affittante.
11.04.2005 - pag. 28587 print in pdf print on web

Tribunale di Roma 10 giugno 2003 (ordinanza) Giudice Delegato MARVASI GS Soc. per az.c. G.E. Gruppo Eldo Soc. per az. in amministrazione straordinaria   Nella procedura di amministrazione straordinaria, non è fondato ne ammissibile un provvedimento cautelare di urgenza per la riconsegna o per il sequestro giudiziario di un azienda reclamata dall’affittante ai sensi dell’art.103 legge fallim. in quanto la custodia e la gestione del patrimonio sono affidate ai commissari straordinari e sono finalizzate alla conservazione con l’esclusione della previsione di un danno grave ed irreparabile.

TRIBUNALE DI ROMA 5 giugno 2003 (decreto) Pres.GRIMALDI – Est. MARVASI GS Soc. per az.c. G.E. Gruppo Eldo  Soc. per az. in amministrazione straordinaria   Con l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, superata la fase della dichiarazione dello stato di insolvenza, vengono meno la competenza del giudice delegato e la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni sono condotte dai commissari straordinari . In conseguenza di tale  passaggio, sono improcedibili i reclami proposti contro i decreti  del giudice delegato

I Il giudice delegato ecc.(Omissis) sciogliendo la riserva; rilevato che, con ricorso ai sensi dell’artt.700,670,669 quater e segg.cod. proc.civ. depositato il 28 febbraio 2003, la GS soc. per az., premesso che con provvedimento in data 12 dicembre 2002, il giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria della G.E. Gruppo Eldo soc. per az. (d’ora in poi G.E.) aveva concesso l’autorizzazione alla società di affittare alla Conversione soc.per az. un ramo d’azienda comprendente anche il punto vendita di Tagliavacco (UD) sul quale non aveva più alcun diritto per l’avvenuta scadenza del contratto, chiedeva in via d’urgenza la riconsegna immediata “del ramo d’azienda e di tutti i beni mobili ed immobili che lo compongono” o, in subordine, l’autorizzazione al sequestro giudiziario del suddetto ramo d’azienda, ordinando al terzo detentore di consentire l’immediata immissione in possesso della GS soc per az.; rilevato che la ricorrente ha addotto, a sostegno della domanda, che pur avendo tempestivamente presentato richiesta ex art.22 d.lgs.n.270/99 ed art.103 legge fallim. di restituzione dell’azienda, aveva inopinatamente appreso che il ramo d’azienda era stato concesso in affitto a terzi che lo detenevano e gestivano nonostante fosse scaduto il contratto stipulato con la G.E. e questa non avesse più la disponibilità del bene, per cui sussisteva il pericolo che i suoi diritti, per la mala gestio dell’azienda, potessero subire un danno grave ed irreparabile, ciò anche sotto il profilo dell’immagine e del credito del quale godeva la società; in subordine nella denegata ipotesi non si ravvisassero gli estremi per l’applicabilità dell’art.700 cod. proc.civ, assumeva la sussistenza dei presupposti per il sequestro giudiziario per la controversia sul possesso e l’opportunità di provvedere alla gestione; rilevato che la G.E. si è costituita in giudizio contestando l’assunto della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso perché improcedibile, inammissibile e comunque infondato; ritenuto che, nella specie, deve osservarsi che il ricorso non può essere accolto sotto il duplice profilo del provvedimento d’urgenza e/o del sequestro, in quanto non sussistono i presupposti di legge; in ordine all’art.700 cod. proc.civ., a parte i dubbi circa l’applicabilità del procedimento d’urgenza in questa fase ed in pendenza della domanda ex art.103 legge fallim., comunque nella fattispecie non è in alcun modo ravvisabile il pericolo di danno grave ed irreparabile, in quanto l’eventuale danno relativo  sia ai canoni d’affitto dell’azienda, sia al valore ed al depauperamento della stessa si risolve in un pregiudizio economico e, quindi, risarcibile; sotto il diverso profilo della richiesta del sequestro giudiziario, è evidente che non può ravvisarsi la opportunità della custodia e della gestione temporanea del ramo d’azienda in questione, dal momento che, nella procedura in corso, la custodia del patrimonio del debitore è affidata ai commissari straordinari e la stessa autorizzazione concessa alla G.E. soc. per az. era ovviamente finalizzata alla conservazione del patrimonio aziendale; ritenuto che, pertanto, devono essere respinte le domande di provvedimento cautelare proposte dalla GS soc per az.;  ritenuto che, data la complessità della situazione e la peculiarità della procedura, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali; P.Q.M. respinge le richieste di provvedimento d’urgenza e di autorizzazione al sequestro giudiziario proposte dalla GS soc. per az.(Omissis).

II Il Tribunale (sez. fallim.), ecc.(Omissis) – rilevato che, con ricorso ai sensi dell’art.26 legge fallim. depositato il 4 aprile 2003, la GS soc. per az., premesso che con provvedimento in data 12 dicembre 2002, il Giudice Delegato della procedura di amministrazione straordinaria della G.E.Gruppo Eldo soc. per az. aveva concesso l’autorizzazione alla società di affittare alla Conversione soc. per az. un ramo d’azienda comprendente anche il punto vendita di Tagliavacco (UD), chiedeva l’annullamento del decreto, in quanto il punto vendita in questione non era più nella disponibilità della G.E.Eldo soc. per az. essendo scaduto il contratto d’affitto stipulato con la GS –proprietaria dell’azienda – fin dal 31 dicembre 2001, rilevato che si costituiva la G.E. soc. per az. in amministrazione straordinaria e chiedeva il rigetto del reclamo perché tardivo inammissibile e infondato nel merito; ritenuto che, superata la fase della dichiarazione dello stato d’insolvenza, con decreto in data 29 gennaio 2003 il Tribunale ha ammesso la G.E. Gruppo Eldo soc. per az. alla procedura di amministrazione straordinaria, con la conseguenza che sono venute meno le competenze del giudice delegato e l’applicazione delle norme della legge fallimentare richiamate e la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni sono condotte dai commissari straordinari all’uopo nominati; ritenuto che, pertanto, essendo venuti meno gli organi della procedura relativa alla dichiarazione dello stato d’insolvenza il reclamo deve essere dichiarato improcedibile; ritenuto che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese, trattandosi di questione procedurale: P.Q.M., dichiara improcedibile il reclamo proposto dalla G.S. soc. per az.       Nota di commento di Roberto Marraffa

Nello svolgimento pratico della procedura di amministrazione straordinaria, specie partendo dalla proiezione dei poteri (e delle responsabilità) del commissario straordinario, sorge subito la necessità di stabilire, in termini di possibile chiarezza, quali sono i residui poteri, se ci sono ed i residui diritti dell’imprenditore assoggettato alla procedura e, di converso, i poteri degli organi. Per la corretta interpretazione (ed applicazione) del “nuovo” sistema, è bastevole rifarsi alla Relazione  al d. lgs. 9 luglio 1999, n.270, sub 4.2, Effetti, recita che dall’apertura della procedura di amministrazione straordinaria: le disposizioni modificano o integrano – segnatamente per quanto attiene agli effetti per i creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori medesimi  e sui rapporti giuridici preesistenti – quelle dettate dagli artt. 200, 201 e 203 legge fallim. In particolare – prosegue la Relazione – mentre in rapporto agli effetti per l’impresa l’operatività dell’art.200 legge fallim. è integrale, in ordine agli effetti per i creditori la disposizione dell’art..51 della stessa legge (richiamata dall’art.201, comma 1) è surrogata dalla previsione ad hoc contenuta nell’art.48 del decreto, che esclude ogni possibile eccezione al divieto di inizio o di prosecuzione di azioni esecutive individuali sui beni dei soggetti ammessi all’amministrazione straordinaria.  Ed allora, se siamo indotti a leggere l’art.200 legge fallim. (effetti del provvedimento di liquidazione dell’impresa) troviamo che “dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42,44,45,46 e 47 e se l’impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall’art.214. Nelle controversie anche in corso, relative ai rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore”. Infatti  sulla sospensione delle funzioni degli organi societari, con la messa in liquidazione cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo che per deliberare e presentare la proposta di concordato. La norma ha destato alcune perplessità ed infatti, mentre la giurisprudenza (Cfr. Cassazione, 4 dicembre 1992, n.12928, in Mass.Giur.comm.,1992, 12 Cassazione, 18 febbraio 1989, n. 985, in Fallimento, 1989,710) si è attenuta al dettato normativo  ritenendo che si verifichi una vera e propria cessazione delle funzioni, la dottrina ritiene preferibile parlare di sospensione temporanea anziché di cessazione. La sospensione delle funzioni degli organi societari non è assoluta, poiché nel processo di accertamento dello stato di insolvenza, nella consegna dei beni compresi nella liquidazione, non è compressa la capacità di agire anche in senso processuale, dell’assemblea e degli organi amministrativi della società che, non solo sopravvive, ma possiede ed esercita quei diritti anche di tipo processuale  che la legge le attribuisce. Per la legittimazione processuale del commissario liquidatore, l’art.200 legge fallim. gli attribuisce la legittimazione attiva e passiva nei giudizi relativi a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa (Cassazione, 18 febbraio 1989,n. 985) Quando il commissario liquidatore fa valere un diritto appartenente al patrimonio del debitore assume la posizione di parte e la corte di cassazione ritiene  che il commissario liquidatore che eserciti queste azioni, che tendono al recupero di beni che fanno parte dell’attivo, non assume la qualità di terzo, ma viene a trovarsi nella medesima posizione dell’impresa. Rimane all’imprenditore la capacità inerente a quei beni e diritti che, essendo di natura strettamente personale, non essendo compresi nella liquidazione coatta, non formano oggetto di spossessamento ed esulano quindi dalle attribuzioni conferite al commissario liquidatore. Fra i diritti di natura personale, il diritto di difesa permane in capo all’imprenditore, e nel caso di società, al suo legale rappresentate.(Cassazione, 21 luglio 1978, n. 3615, in Giu.civ.1979,I,130) Salvo che per il compimento degli atti indicati nell’art.35 legge fallim. e per l’esercizio dell’azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 cod. civ., il commissario liquidatore non ha necessità di essere autorizzato dall’autorità di vigilanza per poter stare in giudizio. Fatto questo necessario accostamento con la figura del commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa, accostamento che lo stesso decreto 270/99 prescrive, andiamo a leggere l’art.40 del decreto che contiene i poteri, ma indica anche le responsabilità, del commissario straordinario. Anzitutto egli, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Si è sostenuto (Lo Cascio,  Commentario alla legge sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, Ipsoa, 2000, pag. 198) che “data la particolare complessità del compito che viene attributo dalla legge al commissario straordinario, la qualificazione giuridica del suo incarico non è semplice e neppure la natura dei poteri dallo stesso esercitati. Rispetto, poi, agli altri organi concorsuali del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, il commissario dell’amministrazione straordinaria svolge funzioni amministrative ed, al contempo, imprenditoriali e di liquidazione, onde non si è esclusa una diversa identificazione del ruolo assegnatogli”. Secondo la stessa corrente di pensiero(Lo Cascio, op..loc.cit.) le attività (e quindi le connesse responsabilità) del commissario straordinario possono così elencarsi: riferire al Ministero dell’industria sulle iniziative assunte o da assumere, gestire l’esercizio provvisorio dell’impresa, predisporre lo stato passivo e seguirne le diverse fasi giurisdizionali, promuovere le iniziative giudiziali della procedura, avviare l’estensione dell’amministrazione straordinaria alle imprese collegate e controllate, predisporre ed eseguire il programma di risanamento, trasferire i beni dell’imprenditore o liquidare quelli non utili alla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, predisporre i piani di ripartizione dell’attivo dell’impresa e distribuire gli acconti parziali a determinate categorie di creditori, redigere il bilancio di liquidazione ed il rendiconto della gestione. L’elenco non è né completo, né tassativo, ma l’art.36 del decreto, che è considerato norma di chiusura, nel rimandare all’attività ed ai poteri del commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa, consente di ritenere previste, per riferimento, anche quelle situazioni, quei comportamenti che, non risultando espressamente mentovati, non troverebbero  adeguata disciplina. Deve confermare che, anche per il commissario straordinario, i poteri, le attribuzioni, gli obblighi e quant’altro lo riguarda, sono fonti e sinonimi di responsabilità.  


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11.04.2005 Roberto Marraffa

Roberto Marraffa

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