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"Se non ora, quando ?" - Hillel, 60 a.C. rabbino



Competitività    

Decreto legge competitività: Disposizioni urgenti nell''ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

Gazzetta Ufficiale N. 62 del 16 Marzo 2005

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n.35

Disposizioni urgenti nell''ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

Modifiche anche nelle notifiche. Il 5 aprile al Senato si approfondira'' la conversione in legge.

30.03.2005 - pag. 28556 print in pdf print on web

A

Art. 2.
Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere
professioni

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato:
«regio decreto n. 267 del 1942», sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l''articolo 67 e'' sostituito dal seguente: «67. Atti a titolo
oneroso, pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l''altra parte
provi che non conosceva lo stato d''insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell''anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio''
che a lui e'' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili
non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se
compiuti nell''anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti
nell''anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti
preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie
costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento
per debiti scaduti.
Sono altresi'' revocati, se il curatore prova che l''altra parte
conosceva lo stato d''insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi
di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi,
contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all''azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell''esercizio
dell''attivita'' d''impresa nei termini d''uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche''
non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l''esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d''immobili ad uso abitativo,
destinati a costituire l''abitazione principale dell''acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del
debitore purche'' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia
idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell''impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi
dell''articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo, dell''amministrazione
controllata, nonche'' dell''accordo omologato ai sensi
dell''articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro
effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non
subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla
scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali
all''accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata
e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all''istituto di
emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;
b) l''articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e'' sostituito
dal seguente: «70. Effetti della revocazione. La revocatoria dei
pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di
compensazione multilaterale o dalle societa'' previste dall''articolo 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti
nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni
precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e'' ammesso al passivo
fallimentare per il suo eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti
continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari
alla differenza tra l''ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese,
nel periodo per il quale e'' provata la conoscenza dello stato
d''insolvenza, e l''ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si
e'' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto
d''insinuare al passivo un credito d''importo corrispondente a quanto
restituito.»;
c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del
1942 sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli accordi di
ristrutturazione»;
d) l''articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e'' sostituito
dal seguente: «160. Condizioni per l''ammissione alla procedura.
L''imprenditore che si trova in stato di crisi puo'' proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo''
prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni,
accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa
l''attribuzione ai creditori, nonche'' a societa'' da questi
partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di
debito;
b) l''attribuzione delle attivita'' delle imprese interessate
dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi
come assuntori anche i creditori o societa'' da questi partecipate o
da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano
destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del
concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione
giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a
classi diverse.»;
e) l''articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e'' sostituito
dal seguente: «161. Domanda di concordato. La domanda per
l''ammissione alla procedura di concordato preventivo e'' proposta con
ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui
l''impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della
stessa intervenuto nell''anno antecedente al deposito del ricorso non
rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell''impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita'' e l''elenco
nominativo dei creditori, con l''indicazione dei rispettivi crediti e
delle cause di prelazione;
c) l''elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
proprieta'' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali
soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono
essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui
all''articolo 28 che attesti la veridicita'' dei dati aziendali e la
fattibilita'' del piano medesimo.
Per la societa'' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a
norma dell''articolo 152.»;
f) l''articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e'' sostituito
dal seguente: «163. Ammissione alla procedura. Il tribunale,
verificata la completezza e la regolarita'' della documentazione, con
decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di
concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione
della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni
dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la
comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni
degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il
quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale
la somma che si presume necessaria per l''intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario
giudiziale provvede a norma dell''articolo 173, quarto comma.»;
g) l''articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, e''
sostituito dal seguente: «177. Maggioranza per l''approvazione del
concordato. Il concordato e'' approvato se riporta il voto favorevole
dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato
e'' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al
primo comma, puo'' approvare il concordato nonostante il dissenso di
una o piu'' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha
approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori
appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti
dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche'' la
garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano
al diritto di prelazione. La rinuncia puo'' essere anche parziale,
purche'' non inferiore alla terza parte dell''intero credito fra
capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino
in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non
coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima
della proposta di concordato.»;
h) l''articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, e''
sostituito dal seguente: «180. Approvazione del concordato e giudizio
di omologazione. Il tribunale fissa un''udienza in camera di consiglio
per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.
Dispone che il provvedimento venga affisso all''albo del tribunale, e
notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli
eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori
dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci
giorni prima dell''udienza fissata, depositando memoria difensiva
contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d''ufficio, nonche'' l''indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti
prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche
d''ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente
delegando uno dei componenti del collegio per l''espletamento
dell''istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell''articolo
177 e'' raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando
sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata
in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell''articolo 177,
puo'' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu''
classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la
proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti
alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato
in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
Il decreto e'' comunicato al debitore e al commissario giudiziale,
che provvede a darne notizia ai creditori, ed e'' pubblicato e affisso
a norma dell''articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che
fissa altresi'' le condizioni e le modalita'' per lo svincolo.»;
i) l''articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, e''
sostituito dal seguente: «181. Chiusura della procedura. La procedura
di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai
sensi dell''articolo 180. L''omologazione deve intervenire nel termine
di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell''articolo
161; il termine puo'' essere prorogato per una sola volta dal
tribunale di sessanta giorni.»;
l) dopo l''articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 e''
inserito il seguente: «182-bis. Accordi di ristrutturazione dei
debiti. Il debitore puo'' depositare, con la dichiarazione e la
documentazione di cui all''articolo 161, un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti
almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione
redatta da un esperto sull''attuabilita'' dell''accordo stesso, con
particolare riferimento alla sua idoneita'' ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei.
L''accordo e'' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed
ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta
giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all''omologazione in
camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e'' reclamabile alla corte di appello ai
sensi dell''articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni
dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
L''accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel
registro delle imprese.».
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
azioni revocatorie proposte nell''ambito di procedure iniziate dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all''articolo 133 del codice di procedura civile, e'' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«L''avviso di cui al secondo comma puo'' essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;
b) all''articolo 134 del codice di procedura civile, e'' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«L''avviso di cui al secondo comma puo'' essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;
c) all''articolo 176, secondo comma, del codice di procedura
civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;
d) all''articolo 250 del codice di procedura civile, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L''intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti
private a comparire in udienza puo'' essere effettuata dal difensore
attraverso l''invio di copia dell''atto mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l''atto da notificare con lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell''atto
inviato, attestandone la conformita'' all''originale, e l''avviso di
ricevimento.»;
e) all''articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo
comma e'' sostituito dal seguente:
«In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso puo'' essere
inserito in appositi siti Internet.».
4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all''articolo 3, secondo comma, e'' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi in cui l''ufficiale giudiziario si avvalga
per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e''
sostituita dall''indicazione a stampa sul documento prodotto dal
sistema informatizzato del nominativo dell''ufficiale giudiziario
stesso.»;
b) all''articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo»
sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;
c) all''articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e'' sostituito dal seguente: «Se le persone
abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano
di riceverlo, ovvero se l''agente postale non puo'' recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita'' o
assenza delle persone sopra menzionate, il piego e'' depositato lo
stesso giorno presso l''ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del
suo deposito presso l''ufficio postale o una sua dipendenza e'' data
notizia al destinatario, a cura dell''agente postale preposto alla
consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del
destinatario, deve essere affisso alla porta d''ingresso oppure
immesso nella cassetta della corrispondenza dell''abitazione,
dell''ufficio o dell''azienda. L''avviso deve contenere l''indicazione
del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell''ufficiale giudiziario al quale la notifica e'' stata
richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della
data di deposito e dell''indirizzo dell''ufficio postale o della sua
dipendenza presso cui il deposito e'' stato effettuato, nonche''
l''espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del
piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l''avvertimento che la notificazione si ha
comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito
e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi,
l''atto sara'' restituito al mittente.»;
2) il terzo comma e'' sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia
curato il ritiro, l''avviso di ricevimento e'' immediatamente
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall''agente postale, della data dell''avvenuto deposito e
dei motivi che l''hanno determinato, dell''indicazione "atto non
ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di
restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e'' stato
depositato nell''ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego
stesso e'' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione
in calce, sottoscritta dall''agente postale, della data dell''avvenuto
deposito e dei motivi che l''hanno determinato, dell''indicazione "non
ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di
restituzione.»;
3) il quarto comma e'' sostituito dal seguente: «La
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero
dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»;
4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l''ufficio postale»
sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;
5) il sesto comma e'' abrogato.».
5. Nel caso in cui l''abilitazione professionale costituisca
requisito per l''instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, e''
obbligatoria l''iscrizione all''albo per l''espletamento delle relative
funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per
l''accesso alla professione, quest''ultimo puo'' essere svolto secondo
quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilita''
di un professionista, anche presso amministrazioni e societa'' che
svolgono attivita'' nel settore.
6. Nelle commissioni per l''esame di Stato per l''abilitazione
professionale non piu'' della meta'' dei commissari sono designati
dall''ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all''albo.
7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l''istituzione di
nuovi ordini e'' subordinata alla necessita'' di tutelare interessi
costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attivita''
caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali
prestazioni non adeguate.
8. Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano
attivita'' regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi
dell''articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e
nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere
riconosciute.


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