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Riciclaggio    

Chiarezza per i libretti al portatore. Meglio tardi ...

Passata la scadenza ...
21.02.2005 - pag. 28461 print in pdf print on web

I

Insieme a tanti risparmiatori, abbiamo vissuto la recente scadenza del 31 gennaio u.s. con particolare angoscia e preoccupazione, a causa del termine ultimo imposto dal Decreto Legislativo nr.56/04, per la estinzione dei Libretti al Portatore con saldo superiore ad Euro 12.500,00.


Sappiamo pure che in “zona Cesarini”, il Governo, con apposito emendamento, ha differito l’applicabilità delle gravi sanzioni amministrative di cui abbiamo ampiamente parlato (1) per i ritardatari e/o inadempienti, al 1° luglio 2005.


Fin qui, non ho detto nulla di nuovo, avendo tutti seguito la lunga e travagliata vicenda.


Con Circolare del 31 gennaio u.s., il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha, fra l’altro, testualmente riferito:


“””E’ confermato l’obbligo di regolarizzare i libretti al portatore con saldo superiore a €. 12.500,00 entro la data del 31 gennaio 2005 per cui, in caso di presentazione allo sportello, in data successiva, dei titoli in parola con saldo superiore alla menzionata soglia, l’operatore bancario è comunque tenuto a segnalare al Ministero dell’economia e delle finanze le generalità del possessore del libretto al portatore.


Si precisa, inoltre, che il saldo dei titoli in oggetto avente rilevanza ai fini degli adempimenti in parola è quello riportato sul titolo. Nel caso in cui il saldo diventi superiore a €. 12.500,00 in ragione dell’accreditamento degli interessi al momento della presentazione del libretto allo sportello, l’operatore non dovrà effettuare la segnalazione se il cliente provvederà alla contestuale regolarizzazione del titolo."”"


Con la circolare testè enunciata, si è fornito un innegabile contributo alla necessaria e tanto invocata esigenza di chiarezza, significando che:


  1. L’obbligo di estinzione entro i termini stabiliti riguarda unicamente i Libretti al Portatore accesi prima dell’anno 1991, allorquando non sussisteva alcuna soglia quantitativa per l’accensione di titoli della specie;

  2. Per saldo del Libretto, ai fini degli adempimenti prescritti dalla nuova normativa, deve intendersi quello indicato sul titolo (ricordando che successivamente al 1991, non possono essere accesi Libretti di importo superiore ad €. 12.500,00);

  3. Se tale saldo diventa superiore alla citata soglia di €.12.500,00, per effetto dell’accreditamento degli interessi al momento della presentazione del Libretto allo sportello, l’operatore non effettuerà alcuna segnalazione se il cliente, doverosamente ed opportunamente informato, provvederà alla regolarizzazione del Libretto medesimo (estinzione e/o prelevamento della somma eccedente €. 12.500,00).



Alla luce di quanto detto, vi è ragione di ritenere che, la “segnalazione” da farsi comunque al Ministero a cura della Banca negoziatrice dell’operazione, per estinzioni effettuate dopo il 31 gennaio u.s., avuto riguardo a Libretti recanti un saldo capitale superiore alla soglia fatidica (€.12.500,00), avrà solo una rilevanza statistica, non potendo immaginare una sanzione in presenza del differimento dei termini al 1° luglio 2005.


Viva la intervenuta chiarezza.


Meglio tardi che mai.

Bari, 18 febbraio 2005

Giovanni Falcone



(1)

Antiriciclaggio “Capolinea per i Libretti al portatore”


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21.02.2005 Giovanni Falcone

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